Giuseppe Zanardelli - Discorso pronunciato alla Camera dei deputati ...

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Sulla discussione del Bilancio dell'Interno per l'anno 1878 DISCORSO DEL MINISTRO DELL'INTERNO (G. ZANARDELLI) pronunziato ALLA CAMERA DEI DEPUTATI nella tornata del 22 giugno 1878 ... ROMA TIPOGRAFIA EREDI BOTTA 1878

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l • • • l ·' • \ Signori, • Dovendo rispondere ad interrogazioni numero:- sissime, le quali può dirsi mi traggono a dover discorrere de rebus omnibus et quibusdam aliis, la Camera mi perdonerà se io risponderò assai brevemente a ciascuno de'venti svolgitori od interroganti , tralasciando l'ampio s~iluppo dei temi, astenendomi, dall'esame di molte considerazioni messe avanti sovente con grande corredo di dottrina. Io mi limiterò a dire sostanzialmente quale sia il mio intendimento sopra ciascuno degli argomenti di cui gl'interroganti medesimi si sono occupati. Il primo oratore che prese la parola in questa discussione, svolgendo un progetto di legge che con· cerne la mia amministrazione, è stato l' onorevole mio amico Vastarini-Cresi. Quel suo progetto di legge.mirerebbe a modificare il titolo della legge di pubblica sicurezza che ha per oggetto le ammoni... zioni ed i domicilii coatti.

• 4 Siccome di questo stesso argomento.ai ·è pure oc~ cupato l'onorevole Friscia, così io risponderò in pari · tempo all'uno ed all'altro; all~uno ' che ha specialmente parlato del passato e del presente, all'altro il quale ha in vista principalmente l'avvenire. Parlando adunque dell& disposizioni di legge concernenti le ammonizioni ed i domicilii coatti, .dirò schiettamente che queste disposizioni di legge io le guardo colle convinzioni di un sincero amico della libertà; le guardo coi criteri dellegista il quale è sempre desideroso, avid.o di tut~e le garanzie; ma le guardo nel medesimo tempo col sentimento di chi ha la responsabilità della pubblica sicurezza nel regno~ La preservazione, il miglioramento della pubblica, sicurezza, io credo e tutti riterranno con me che debba essere il primissimo obbligo, 110n dirò soltanto di chi deve reggere il Ministero dell'interno, ma di tutto un Governo c~ vile; poichè nessun altro bene ha prezzo nelle civili società, quando i cittadini non possano avervi la incolumità delle persone, la sicurezza delle case, la sicurezza delle vie. Perciò lo studio delle condizioni della pubblica . sicurezza, l 'intento di migliorarle per quanto sia possibile, io dichiaro essere ·l'oggetto principale delle mie cure diurne e notturne. E quando io, esaminando i prospetti dei reati nelle relazioni che mi giungono, e raffrontandoli cogli analoghi dati relativi agli altri paesi d'Europa, vedo che pur troppo in Italia le condizioni della pubblica sicurezza offrono risultamenti assai meno lusinghieri, assai più sfavorevoli che in altre nazioni, io veramente mi addoloro, mi affliggo, sebben~ mi dica che non si aboliscono in un giorno dei secoli '

5 di mal governo e di iniquità, sebbene io mi dica che non è con poche leggi che si rigenera un popolo. E quando io, nell'esaminare gli stessi prospetti, gli stessi dati, scorgo il variare di queste condizioni della pubblica sicurezza così diverso nelle varie provincie del regno, allora nell'osservare dove le condizioni in discorso offrono migliori, e dove offrono più tristi risultati, io dico il vero che mi sento disposto a propugnare, in materia e di viabilità, e di altre spese, e di distribuzione d'imposta, che il Governo prodighi ogni sforzo principalmente in quei paesi che,sono privi di questo primissimo bene so· ciale, la sicurezza pubblica. Ed ora per apprezzare le necessità di Governo quanto alle disposizioni di legge che mi occupano, esporrò in che stato si trovino, comparativamente al passato, le condizioni della pubblica sicurezza in Italia. Nel primo quadrimestre dell'anno (la verità innanzi tutto), la pubblica sicurezza ha presentato risultati meno favorevoli di quelli che si ebbero nell'uguale periodo dell'anno precedente, il quale però consterebbe dalla relazione presentata alla Camera dall'onorevole mio antecessore Nicotera che aveva dato risultati eccezionali in confronto • degli anni anteriori. Io diceva adunque che nei vari reati, omicidi, ferimenti, grassazioni, estorsioni, rapine, furti, avvi un aumento notevole nei primi quattro mesi dell'anno presente in confronto dei primi quattro mesi dell'anno scorso. ~ (Voci: È l'amnistiai) Questo stato di cose però non mi sorprese, per quanto potesse essere rincrescevole, poichè non è speciale al nostro • ,

6 paese, ma è comune agli altri paesi d'Europa. La scarsezza dei raccolti, la crisi economica, la guerra scoppiata e lungamente combattuta, ed altre ana· loghe circostanze, che resero molto maggiore del cònsueto la miseria delle classi povere, indipendentemente anche da altre circostanze speciali... MANTBLLINI. L'affinistia. MINISTRO PBR .L'INTBRNO.• .- che non ricorderò, condussero a questo risultato; perchè non è nuovo, ma quanto antico altrettanto vero il detto che male suaàa fames et turpis egestas, sono le cagioni principali le quali conducono alla perpetrazione dei reati, A dar nel sangue e nell'aver di piglio. Nondimeno è altrettanto vero, ed è fatto confortevole e fortunato, che il mese di maggio offre delle condizioni di sicurezza pubblica assai più favorevoli di quelle che s'ebbero nel maggio dell'anno scorso, il che vidi con grandissima soddisfazione, poichè vi assicuro che l'esame di queste tabelle, qhe settimana.lmente mi vengono, sono il termometro del ~io umore di spirito. · Abbiamo adunque una notevole diminuzione nel maggio di quest'anno in confronto del ~aggio del· l'anno scorso tanto negli omicidi commessi e ~ancati, come nelle grassazioni, nelle"' estorsioni, nelle rapine e nei furti; e se questo risultato è generale a tutto il ,regno, è pure ottenuto in modo speciale anche nelle provincie che die'dero i maggiori allarmi, le più tristi perturbazioni, cioè le provincie di Palermo e di Girgenti. Ed aggiungerò che anche la prima metà del mese di giugno nella provincia di Palermo, riguardo alla quale alcuni fatti isolati • l

7 come il ricatto di Prizzi, in questi giorni avvenuto, mi spinsero a chieder~ informazioni speciali, la prima metà del mese di giugno, ripeto, porge risultati ancora più favorevoli di quelli del maggio. Ciò premesso, è nonpertanto innegabile che le condizioni della pubblica·sicurezza, che il numero dei reati in Italia e soprattutto in alcune sue provincie, non sono affatto normali, ond'io non posso a meno di dichiarare all'onorevole Friscia cho anche sotto quest'aspetto deve considerare la legge r elativa alle ammonizioni ed ai domicilii coatti. L'onorevole Friscia indicò gli inconvenienti che sono necessariamente inerenti ad una legge di questa natura. Questa legge infatti limita indubitabil· mente più che in via generale non sia ammissibile in unò Stato libero il principio della libertà individuale; questa legge ha sanzioni penali non circo n.· dt\te da normali garanzie; questa legge, aggiungasi pure, spesso lasciando il cittadino nella società umi· liato, conturbato, infoscato coi torbidi propositi della rivolta, mentre alla emenda è primo elemento la tranquillità dell'animo, fa sì che esso sia t ratto a gridare a sè stesso ed a noi: giacchè mi create questa posizione, tale sia di me e non vorrò essere migliore di quell(}.che voi mi tenete ! Gli inconTenienti di sì fatto genere di pene in uno stato normale io li riconosco, ma non posso non riconoscere pure che in condizioni difficili ed anormali, l'allontanare da una determinata loca· lità gli uomini che sebbene sfugg~ti a pene criminali o correzionali pure per fatti malvagi commessi, legittimamente presumonsi autori o favoreggiatori dei reati, è provvedimento assai utile se non necessario ,.

8 all'avviamento ad uno stato normale di cose, perchè non posso ammettere coll'onorevole FrisCia che l'assegnazione ad un uomo pericoloso di un domicilio coatto diverso da quello ove egli è avvezzo a vivere porti il male alltrove; mentre è evidente essere nei luoghi da cui lo si allontana che esso pelle relazioni che ha può creare pericoli e danni per la pubblica sicurezza, pericoli e danni che non può certo pr9durre in seguito all'ammonizione e al domicilio coatto nel luogo o tranquillo od isolato ove esso viene costretto a dimorare. Quale è il concetto che determinò le disposizioni di legge sull'ammonizione e sul d~micilio coatto ? È quello contenuto nell'antico precetto di Ulpiano, il quale dic~va : Oongruit bono et gravi praesidi curare ut pacata atque quieta provincia sit ' quam · regit: quod non difficile obtinebit si sollicite agat ut maZis hominibus provincia careat eosque conquirat. · Ripeto adunque che la legge -sul domicilio coatto è diretta a~ allontanare da determinati Juoghi, dove essi sono pericolosi, uomini i quali se non hanno commesso gravi reati, abbiano però, come ieri disse l'onorevole Vastarini-Cresi, commessi dei fatti i quali lascino ritenere che sono sulla via di commetterne. Gli inconvenienti di tali disposizionj ·di legge io li ho già riconosciuti ·ed esposti e cert.o in condizioni normali consentirei alla loro abolizione; ma in pari tempo non posso e non devo dimenticare che le condizioni in cui si trova la pubblica. sicurezza, come ho esposto, non sono in istato normale e quindj non credo che le dispo_sizioni medesime si possano ora abolire.· . ·

9 L'onorevole Friscia mi chiese pure se gli individui i quali furono inviati a domicilio coatto in modo non regolare, in modo eccezionale, io sia disposto a proscioglierli dal domicilio coatto inflitto loro non secondo la legge ma contro la legge. Su questa parte io gli rispondo recisamente che sì. Ne venisse pure un pericolo, il pericolo maggiore di tutti per m~ è quello di trovarsi fuori della legge. Io ho sempre fisse in mente le parole solenni che nel suo addio al popolo americano, Washington rivolgeva a guisa di ricordo e monito incancellabile ai cit tadini di quel grande paese. Egli diceva : « Non fidatevi di nessun vantaggio che possa essere prodotto da una usurpazione, da un arbitrio qualunque. Vi produrrà dei momentanei vantaggi, ma è in questo modo che i popoli liberi corrono alla propria perdita. » Io credo adunque che si debba usare una severa inflessibilità nell'applicazione della legge, ma perchè questa inflessibilità possa essere più efficace, non deve mai essere disgiunta da una scrupolosa giustizia. Applicazione adunque rigorosa ed intera della legge alla quale per ora non si può totalmente rinunziare, ecco il riassunto delle mie affrettate pa· role. L'onorevole Vastarini-Cresi del resto non proponé neppur egli di abolirla, ma propone ad essa delle notevoli modificazioni. Io, chiamato a dichiarare se di queste modificazioni proposte dall'onorevole Vastarini-Cresi, accetti la presa in considera· zione, posso tanto più dichiarar~ che sì, in quanto - che anche l'onorevole mio predecessore Nicotera aveva presentato un proget to di legge di pubblica sicurezza in qui notevolissime modificazioni alla • , \

' . lO legge .sull'ammonizione e sul domicilio coatto erano recate, ed anche dopo di lui, l'onorevole Crispi, a· veva eletta una Commissione con incarico di esaminare il progetto di legge proposto dall'onorevole Nicotera e di emettere il S\10 parere sul proget~o medesimo. L'onorevole Nicotera·récava alcune modificazioni a questa legge di pubblica sicurezza~ modificazioni che sono conformi a quelle ora proposte dall'onore· vole Vastarini-Cresi, anzi in qualche parte esigevano per l'ammonizione maggiori cautele a favore di coloro che si dovessero ammonire. L'onorevole Vastarini-Cresi propone infatti . nel suo progetto che sia tolta la facoltà di denuncia alle guardie di pubblica sicurezza e ai carabinieri, lasciandola agli agenti di pubblica sicurezza. Nel progetto dell'onorevole Nicotera invece la facoltà della~ denuncia era limitata anche per gli agenti di pubblica sicurezza, inqua·n~ochè era riservata al solo capo dell'ufficio della pubbliea sicur~zza della provincia. L'onorevole Nicotera proponeva pure'·che non i pretori, ma i presidenti di tribunale fossero com p~~ tenti a pr~nunciare la ammonizione. Invece l'ònoreM vole Vastarini-Cresi propone che la facoltà di pronunziare l'ammonizione sia mantenuta ai pretori; e la Commissione che era stata nominata dall'onorevole Crispi aveva pure ritenuto che al pretore, come più cognito .delle circostanze locali, dovesse essere conservata codesta competenza. , L'onorevole Vastarini-Cresi p~opone pure che, a togliere le ·discrepanze che si not~no nella giuris- . prudenza (lei regno, la quale ci mostra che alcune '

•' 11 Corti di cassazione ritengono il pronunciamento di ammonizione suscettibile di ricorsò ed altre no, venga stabilito per legge che il medesimo sia suscettibile di ricorstJ. Ciò era pure proposto nel progetto di legge dell'oD:orevole Nicotera, il quale anzi attribuiva la competenza per questi ricorsi esclusivamente alla Cassazione di Roma. . ~a C~~missione adunata dall'onorevole Crispi alla sua volta, dopo aver lungamente discusso se fosse più .conveniente di dare .anzichè la semplice facoltà del.ricorso, quella dell'appello, ritenne pure c~~ . si dovesse procedere mediante ricorso in cassazione, ma çhe le facoltà della Cassazione per questo riguardo venissero delegate alle singole Corti di appello del reg~o. L'onorevole Vastarini-Cresi infine propone nel suo progetto di legge che il ricorso in Cassazione sospenda l'esecuzione del giudicato. A questo riguardo si è lungamente disputato anche dagli onorevoli ·commissari componenti la Commissione di cui ho fatto, parola; - e mi pare prevalesse in essi il concetto, ~he dell'esecutorietà provvisoria, degli effetti, da applicarsi immediatamente o da sospen.. darsi, dell'ammonìzione, fosse giudice il pretore medesimo n~ll'atto che la pro]lunciava. Tu~to ciò io dissi allo scopo 'di mostrare, come tutti o~a convengano che queste disposizioni di legge .. sulle ammonizioni e sui domicili coatti abbiano bisogno .di essere circondate ,da più ampie guaren• tigie; onde ben volentieri accetto la presa in considerazione della I?roposta dell'onorevole VastariniCresi; presa in considerazione la quale non dissento

.. 12 che possa aver luogo sul suo progetto speciale, mentre anche nel caso in cui, seguendo gli esempi del mio predeces8ore, ripresentassi il progetto di legge che modifichi la legge di pubblica sicurezza, farei certamente tesoro delle sue osservazioni e delle sue proposte. In materia analoga alla presente, fui pure interpellato dal mio amico Plutino Agostino, il quale chiamò l'attenzione della C!lmera sopra la questione dei furti campestri. L'argomento allaCamera non è certamente nuovo, perchè più e più volte per questi furti, risuonò que.. st'Aula di alti lai e di eccitamenti al Governo; ed anzi, in occasione del bilancio del 1869, dietro proposta di alcuni onorevoli deputati, fu stanziata in bilancio in modo speciale ad hoc una somma di lire 20,000, destinata ad assegnare dei premi agli agenti di polizia e principalmente ai carabinieri i quali si distinguessero nella prevenzione e repressione di questi furti campestri..Allora la Camera votò il seguente ordine del giorno : u La Camera, convinta che di fronte alla gravità ' delle circostanze morali e materiali - accusate dal moltiplicarsi dei furti campestri, sia d'urgenza provvedere con mezzi analoghi di prevenzione e di repressione, non dubita che il Governo saprà usare a tale scopo le facoltà concedute dalla legge, eccitando anche i comuni a cooperarvi con quelle che sono di loro competenza. » In omaggio a tale voto della Camera, il Ministero dell'interno diramò una circolare ai prefetti per la rigorosa applicazione deUa legge. Se ne occuparono pure il ministro di agricoltura e commercio ed il /

13 ministro di grazia e giustizia, il quale ultimo eccitò i pretori a far luogo alle ammonizioni anche d'ufficio per i furti campestri. Più tardi tornò la quetitione alla Camera, e mi pare la sollevasse l'onorevole Pissavini, lamentando che anche in Piemonte fosse estesa la piaga del furto campestre. In tale circostanza fu messo innanzi il dubbio ieri espresso pure dall'onorevole Pluti~o, il dubbio, cioè, che le leggi in vigore siano o non siano sufficienti alla bisogna ; e fu anzi allora suggerita l'idea di addivenire alla formazione di un Codice speciale di pulizia rurale. Il Ministero dell'interno insieme con quello di agricoltura e commercio studiarono la materia, e vennero nel convincimento che più cb.e dalla mancanza od insufficienza di disposizioni penali, il male pur troppo esistente dipendesse dal difetto di organizzazione della forza alla quale è affidata la pulizia rurale, dalla insufficienza del relativo personale. Perciò, per organizzare questo personale e fondere insieme le guardie rurali e forestali, il ministro di agricoltura e commercio ebbe a redigere un progetto di legge, che fu mandato a tutti i prefetti e sotto-prefetti, a · tutti i comizi agrari.e comuni del regno, affinchè esprimessero in proposito il loro parere, che espressero infatti mediante copiosissi~J?.e osservazioni. In quei pareri si riscontra una sequela di lamenti contro i ladri di campagna, in alcuni luoghi costituiti in vere associazioni, che saccheggiano i campi all'epoca dei raccolti, distinti poi in ladri di mestiere, ladruncoli, vagabondi e soprattutto donne e ragazzi, contro i quali ultimi neppure valgono le leggi penali, attesa la loro età.

Il ' 14 Quanto ai rimedi, riscontrasi in quei pareri una vera confusione e spesso anche vi si rinvengono ma.. nifeste contraddizioni. Rilevasi pure una ripugnanza all'attuazione del progetto di legge, quale era proposto, perchè trov!tvasi che essendo i comuni già tanto stremati nelle loro finanze, il mettere, come faceva il progetto, a loro carico un nuovo stuolo di agenti di pubblica forza per questi furti campestri, mentre avrebbe rimediato ad un male eventuale, ne avrebbe prodotto un altro permanente. Questo è lo stato presente delle cose in tale materia. E adesso che i carichi dei comuni sono note.. volmente aumentati, che l'istruzione obbligatoria, ed altre nuove spese del pari dichiarate obbliga· torie per i comuni vennero ad imporre nuove gravezze ai medesimi, l'applicazione di quel concetto presenta anche più gravi di~ficoltà . La t riste condizione finanziaria dei comuni noi ora in modo spiccatissimo la vediamo più nei grossi che nei piccoli munieipi, perchè dei grossi lo spettacolo è molto più appariscente, ma ciò non toglie vi siano dei piccoli eomuni i quali non sono in meno deplorevoli angustie dei grossi. Perciò, vista èotesta condizione dei nostri comuni, è certo, e credo lo ammetterà pure l'onore· vole Plutino, che vi è assai da pensare a mettere delle nuove spese obbligatorie sulle spalle dei nostri comuni, ad aprire loro una nuova fonte di dispendi. Ora, sempre per non uscire dalla materia attinente alla pubblica sicurezza, debbo rispondere alla interrogazione che mi venne mossa dall'onorevole deputato Giudici riguardo alle spese del mantenimento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo. '

15 ,L'onorevole deputato Giudici mi chiese se io non creda .sia da togliersi l'obbligo dei comuni siculi di sopperire alla metà delle spese di mantenimento di queste guardie di pubblica sicurezza. a cavallo. La ragione, per cui egli reputa vi sia motivo a mutare ciò che ebbe luogo fin qui, che, cioè, i comuni siciliani debbano pagare una metà della spesa delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, egli dice consistere in ciò che un tempo i comuni medesimi dovevano essere rimborsati da questi militi a cavallo di ciò che costituiva l'importo del danno dei reati commessi nel comune, mentre ora le guardie di pubblica sicurezza a cavallo non hanno più questa responsabilità pecuniaria, quest'obbligo di risarcimento dei danni. Io devo rispondere che tale questione sollevata dall'onorevole Giudici è stata già risolta, dietro l'autorevole parere del Consiglio di Stato. Le ragioni messe innanzi ora dall'onorevole Giudici sono già state propugnate da alcuni comuni che si rifiutarono al pagamento della relativa spesa, sostenuti anche dalle deputazioni provinciali che si rì· fiutarono di stanziare d'ufficio le somme. Ma dietro i ricorsi dei prefetti che chiesero l'annullamento di quelle deliberazioni come contrarie alla legge, si udì il parere del Consiglio di Stato, il quale ritenne che le modificazioni avvenute nelle discipline di quel corpo non potessero essere motivo efficace per escludere l'obbligo nei comuni di quella spesa che, come dissi, fu a loro carico fino al presente. Nulla avvi nella legge che possa condurre all'accennato esonero. E quanto alla cessazione della responsabilità pecuniaria dei militi, per universale , •

l~ consentimento essa fu un bene,- e -l'onorevole GiUdici ricorda che anche la Commissione d'inchiesta sulle condizioni di Sicilia, tale cessazione, aveva energicamente caldeggiato e proposto. Queste responsabilità pecuniarie infatti non facevano che produrre immorali coalizioni fra le stesse guardie di pubblica sicurezza ed i malf-attori, quasi per la forza stessa delle cose, per il conflitto in cui le guardie erano poste fra i loro interessi ed i loro doveri. Avveniva che esse non si curassero di scoprire gli autori dei reati, ma soltanto di ricuperare gli oggetti furtivi. Ne nascevano accordi cogli ~utori dei reati, i quali erano lasciati liberi sotto condizione di pattuite restituzioni. Quella responsabilità pecuniaria, oltre ad essere un l privilegio in aperta opposizione colle nostre istitu· zìoni politiche, col diritto pubblico dello Stato, oltre essere una fonte d'immoral.ità, riducevasi poi ad essere in gran parte nominale, non avendo luogo che raramente e scarsamente tali indennizzi. In conclusione, l'esclusione della responsabilità pecuniaria ha ai comuni stessi arrecato vantaggio anzichè danno. D'altronde le guardie di pubblica sicurezza a cavallo devonsi pure equiparare ,alle guardie di pubblica sicurezza a pied~, e queste ultime sono do· vunque per metà a carico dei comuni. E se poi questi militi a cavallo si vogliono paragonare alle guardie campestri, perchè è loro obbligo specia~e di tutelare la pubblica sicurezza nelle campagne, di reprimere gli abigeati, i furti campestri, è da notare che in questo caso le guardie stesse dovrebbero essere ad esclusivo e tutale carico dei comuni. ~

17 Non posso pertanto aderire alle istanze dell'onorevole Giudici ed esonerare i comuni della Sicilia dalle spese che debbono sopportare pel mantenimento di ·queste guardie di pubblica sicurezza a cavallo. La proposta dell'onorevole Vastarini-Cresi che fu la·prima la quale si ebbe a svolgere in quest'Aula, mi condusse a parlare di tutte le interrogazioni le quali avevano attinenza alle questioni di pubblica sicurezza, ed affine a tali questioni è pur quella che diede luogo alla presentazione e svolgimento di un progetto di legge da parte dell'onorevole deputato Del Giudice e di un altro da parte dell'onorevole deputato Minghetti, la questione, · cioè, della emi- . grazione. Anche quest'argomento fu tema altre volte ·di discussione nella Camera, ond'io ora ne parlerò brevemente, tanto più che mi sembra non esservi notevoli dissensi fra quanti in quest'Aula, e per lo addietro ed in questa discussione, si sono occupati della questione. Ricordo infatti che una interrogazione fu altra volta diretta dall'onorevole Morpurgo all'onorevole Nicotera su questo argomento dell'emigrazione. In quella interrogazione si sostenevano le mede· sime idee cui si informano i progetti di legge dell'onorevole Del Giudice e dell'onorevole Minghetti, vale a dire, libertà d'emigrazione, ma pene severe contro gli speculatori che di quest' emigrazione fanno strumento di lucro illegittin1o per loro, di miserande sventure per gli emigranti e per le loro famiglie. Si è accennato a divergenza di concetti apparenti , 2 - Zanard•lU.

18 dagli atti dei precedenti ministri dell'interno, i quali ora avrebbero cercato di restringere la libertà dell'emigrazione, ora avrebbero sciolto i freni, lasciando un'ampia libertà. Ma è questa tale materia da rendere naturale ed esplicabile che le circostanze mutabili mutino le tendènze legislative ed amminis-t1·ativ~ secondo le correnti non meno mutabili delle dottrine economiche. Nella Gran Bretagna a bl~evissima distanza di · ~ t empo il Governo in Irlanda prima pose gli abitanti nella impossibilità di emigrare e poi si fece il principale istigatore dell'emigrazione l I Governi in genere, in alcuni temp i considerarono l'aumento della popolazione come un gran beneficio sì che le loro leggi non sembrarono ad altro mirare che ad accrescerla. Quindi si giunse a comminare pene severe pel celibato, si favorirono i matrimoni precoci, si diedero premi alle madri più feconde, si premiarono anzi persino le fanciulle che davano nascimento a figli naturali, ed allora per conseguenza era p'roibita la emigrazione che toglie figli alla patria. Poscia si credette che se un paese non nutre i suoi abitatori giovasse incoraggiare l'emigrazione come mezzo di salute contro l'eccesso della popolazione. In ogni modo da noi certamente gravi discrepanze di opinioni non credo vi siano. L'onorevole Del Giudice stesso, che pur ravvisò l'emigrazione in generale come un danno pei paesi agricoli e quindi per l'Italia, ebbe nullameno a proclamare ripetendo le parole di Bentbaro, che non dev'essere Io Stato una prigione, dev'essere per tutti libero di uscirne.

19 E su questi cvnCfjtti è inf\.Ìrn1at o il suo progetto di legge, nonchè quello dell'onorevole Minghetti. Le disposizioni di quei progetti ponno riassumerai nel concetto che l'emigrazione spontanea sia agevolata, non sia per lo meno infre:aata, impedita ; ma di rincontro siano sancite pene severe contro gli speculatori che fanno incetta di emigranti, e che r ecandosi nelle nostre campagne a suscitare speranze e illusioni, a dipingere l'emigrazione al Brasile, alla repubblica Argentina come sorgenti di ricchezza, dipingendo quei paesi come inesauribili Eldot·adi, facendovi apparire splendide Fate Morgane, finiscono per tr~volgerli in una serie di malanni, e, come disse l'onorevole Del Giudice, a far sì che una piccola parte soltanto di questi infelici r itorni nel paese nativo. Soltanto mi permetta. l'onor evole Del Giudice di non credere che siano serii gli appunti che, sopra quest'argomento dell'emigrazione egli ha mosso alla esattezza dei dati raccolti dal direttore dell1i statistica del regno. L'onorevole del Giudice ebbe a dire che il nostro console a Marsiglia, nella sua statistica, dimostrò come l'emigrazione italiana sia tripla di quello che appaia nella statistica fatta nell'interno dello Stato. Il fatto è vero, poichè se guardiamo i dati raccolti nell'interno troviamo che nel 1876 andarono ad imbarcarsi a Marsiglia 2245 italiani, mentre, secondo la statistica del console Strambio, di cui parlò l'onorevole Del Giudice, questi italiani sarebbero 6254. ~Ia se il fatto è vero è poi a notar:Si che il direttore della statistica fu il primo ad avver tirlo nel pubblicare quei dati, e la cosa non presentasi poi

zo strana, ma è spiegabilissima, in quanto che mo1ti che dichiarano di uscire dallo Stato, per fermare stanza e trovar lavoro in Germania, in Svizzera, in Francia, più tardi si determinano a partire per lidi lontani. Ad ogni modo l'obbiettivo del direttore della statistica nell'ordinare quelle cifre quello si era di dimostrare che il punto culminante della emigrazione in Italia, come anche negli altri paesi di Europa, toccavasi negli anni 1872 e 1873, mentre da allora in poi tanto in Italia che in altri paesi d'Europa l'emigrazione aveva tendenza a decrescere. Ora questa circostanza essenziale risulta non meno dalle cifre date dal Bodio, che da quelle date dal console di Marsiglia. È vero che le cifre sono triple nel lavoro di quest'ultimo, ma la proporzione :dmane la stessa. E questa tendenza ad una diminuzione della emigrazione, come si ebbe a notare dall873 in poi, siriscontra eziandio nelle cifre del 1877 che io mi diedi cura di raccogliere. Poichè, come l'onorevoleDel Giudice ebbe la cortesia di accennare, appena fui al Ministero mi diedi premura d'informarmi di questo vitale argomento della emigrazion~, ed oltre al raccogliere i dati numerici posteriori ai già noti, con apposita circolare del 20 maggio ultimo chiesi pure i dati in base ai quali determinare quali siano le vere cause della emigrazione, quali gli effetti, quale influenza vi abbiano gli agenti di emigrazione pagati dai Governi dei paesi di immigrazione, e se siano esatti i deplorevoli fatti che leggonsi sui giornali di l contadini che partono a famiglie intere vendendo prima di partire quanto esse posseggono.

21 Concludo col dichiarare che accetto la presa in considerazione della proposta di legge dell'onore. vole Minghetti e dell'ònorevole Del Giudice. Siccome però intorno a questo argomento erano pure state introdotte nel progetto di legge di modifica· zioni della legge di pubblica sicurezza presentato dall'onorevole Nicotera delle proposte fondate su concetti analoghi, così io non voglio pronunciarmi per ora se creda più conveniente di far sì che le disposizioni le quali si riferiscono all'emigrazione debbano essere contenute in quella legge di pubblica sicurezza che mi propongo di ripresentare, oppure, come vagheggiano gli onorevoli Minghetti l e Del Giudice, abbiano a costituire una legge ape· ciale. lo perciò non entro nemmeno ad esaminare se le varie sanzioni penali contenute nei progetti di legge Minghetti e Del Giudice siano per avventura o troppo rigorose o poco efficaci, mentre mi limito ad accettare la presa in considerazione, sgJvo a discuterne a tempo opportuno. Un altro progetto di legge fu svolto dall'onorevole Zeppa per una modificazione di circoscrizione mandamentale. · Io dichiaro di aderire, come aderii per altre conformi proposte, alla presa in considerazione; tanto più vi aderisco come ministro dell'interno, perchè tali modificazioni di circoscrizioni mandamentali se hanno importanza l'hanno specialmente come circoscrizioni giudiziarie, e concernono più direttamente il ministro di grazia e giustizia, il quale tuttavia non ha difficoltà ad aderire alla presa in considerazi0ne. Come circoscrizioni amministra· •

22 tive nei rapporti quindi col Ministero dell'interno; tali modificazioni non hanno importanza, tutto riducendosi a farsi in un luogo piuttosto che in un altro alcune operazioni di leva, ed a mutare eventualmente il riparto, fra i diversi mandamenti, dei consiglieri provinciali. Dallo svolgimento dei progetti di legge passando alle interroga.zioni, la Camera ricorda che cominciò ad entrare in tale arringo l'onorevole Costantini con due interrogazioni, una delle quali ebbe per oggetto gli archivi dello Stato, e l'altra gl'impiegati delle Opere pie nelle provincie napoletane. Io dichiaro che all'uno ed all'altro dei desiderii dell'onorevole Costa~tini sono pienamente disposto a fare buon viso, perchè e l'una e l'altra delle sue proposte hanno uno scopo unificatore : ha infatti uno scopo unificatore quella che concerne gli archivi dello Stato, ed ha uno scopo unificatore quella che concerne gli impiegati delle Opere pie. Noi l'abbiamo iniziata ed applicata quasi in tutto quest'opera di unificazione, ma essendovi tuttora delle leggi speciali alle quali tale opera di giustizia unifièatrice non potè essere estesa, noi dobbiamo compierla, ed io vi sono per mia parte disposto e deliberato. Riguardo agli archivi l'onorevole C~stantini lamentò che nelle provincie napoletane, tranne in pochissime, gli archivi di Stato siano lasciati a carico delle provincie mentre non lo sono in altre parti dello Stato. Io ammetto questò inconveniente e credo tanto più necessaria l'unità d'organizzazione, perchè nel disporre di questi materiali occorre un medesilito

23 punto di vista, come occorre un personale scientifico e tecnico apparecchiato con idonei studi speciali, che certo travasi di rado negli uffici provinciali. Io credo anzi che l'articolo 172 della legge comunale e provinciale sia stato male interpretato, in quanto si volle dargli un'interpretazione la quale facesse sì che le provincie dovessero incaricarsi anche dei documenti appartenenti allo Stato, mentre a me sembra che quell'articolo 172 che metteva a carico delle provincie gli archivi, dovesse riguardare soltanto gli archivi che dovessero contenere i documenti dei Consigli provinciali e delle deputazioni provinciali, ma non già quelli che sono governativi, sono dello Stato e delle sue autorità. Io credo quindi che sia utile addivenire a tale unificazione, e far sì che anche in quelle diciassette provincie del regno, nelle quali' non vi sono archivi di Stato, vengano ad essere attivati; e credo pure che sia da prendersi in considerazione l'idea messa avanti dall'onorevole Costantini, che, cioè, vari documenti provenienti non solo dagli archivi dello Stato, ma da quelli dei comuni, e dagli archivi notarili siano collocati nel medesimo luogo. A ciò mi muovono, oltre alla ragione di economia accennata dall'onorevole Costantini, anche ragioni di altro ordine, sia perchè per tal modo è più facile di trovare un personale perito nella materia, sia perchè gli archivi diventano più completi, e più facili riescono le ricerche per gli studiosi. Quindi io dichiaro che prenderò di buon grado in speciale considerazione queste prqposte dell'onorevole Costantini nello studiare il progetto di legge che mi propongo di ripresentare.

•J '24 Vengo all'altro argomento trattato dall'onorevole Co~tantini, quello che risguarda le Opere pie nel mezzodì. , Anche per regolare la condizio~e di questi impiegati' avvi un progetto di legge che era stato presentato dall'onorevole Nicotera, progetto il quale recava provvedimenti che mi sembr~no ·nella loro base conformi a giustizia e ragione. Gli impiegati delle Opere pie nelle provincie ~eridionali si trovano infatti in una posizione sinl golare. Là legge del 1862 non dispose di essi per modo che si potesse sapere se erano impiegati governativi, od impiegati provinciali. Pel complesso della legge che. concerne questi funzionari mi sembra che essi avessero il carattere di impiegati governativi, perchè nominatì dal Governo, nonostante che 'fo$- sero le Opere pie che pagavano i loro stipendi mediante contributi che si chiamarono ratizzi. La legge del 1862 stabilì che gli impiegati in discorso continuassero ad essere pagati .mediante questi ratizzi, ma dispose che i ratizzi dovessero durare soltanto fino al l o gennaio 1865, onde non si sapev·a come dopo quel tempo i predetti impiegati avrebbero potuto essere compensati dell'opera loro. Ne·derivò quindi il decreto reale del 1864, il quale dispose · che i ratizzi continuassero oltre il tempo " che sembrava stabilito dalla legge. Da ciò i lamenti che ebbero eco più volte in que· . sta Camera, nell'interpellanz~ Sorrentino e San Donato nel1872, nella discussione vivace del 1874, cui l prese tanta pa~te l'onorevole Della Rocca.· :\ Nel 1876 venne presentata anche -all'onorevol1e

25 Nicotera una interrogazione del deputato Serena, in occasione della quale l'onorevole Nicotera promise di provvedere alle sorti di quegli impiegati, e provvide diffatti col progetto di legge presentato alla Camera il 22 novembre 1877, nel quale proponevasi che questi impiegati venissero reintegrati nei diritti e doveri che avevano prima della legge del 1862, ed io sono disposto di ripresentare in questo senso un progetto di legge. Ciò mi sembra giusto sia per riguardo a questi impiegati i quali ora trova.nsi posti nella condizione più anormale, immobilizzati, senza carriera di sorta e senza che si sappia a chi appartengano, di che specie sieno; sia inoltre pér riguardo al pubblico servizio il quale per la indicata posizione in cui quei funzionari si trovano, non vi guadagna certamente, secondo la esperienza che ne feci nel poco tempo in cui mi trovo a reggere l'amministrazione dell'interno. A proposito di questa stessa materia delle opere pie mi propose pure una interrogazione l'onorevole · Toaldi, occupandosi delle spese di spedalità nelle provincie veneta. Ed anche su questo ~ema dirò che non posso ~o n convenire essere necessario raggiungera l'invocata unificazione, poichè nelle altre provincie del regno non avviquella coattività di compensi fra comuni e provincie in base a disposizioni com· plicate, secondo le quali per ragione di nascita, per ragione di origine, per ragione di domicilio, di dimora, di natali legittimi od illegittimi, provincie appunto e comuni si palleggiano continuamente la spesa in· discorso, disputando interminabilmente dove gli individui curati abbiano avuto l'origine, il dom~cilio, la dimora, la residenza, sì che ne na·

26 scono delle questioni tutt'altro che facili a risolversi, perchè ognup sa quanto giuridicamente siano delicate e co~plicate le controversie di siffatte specie. Da ciò consegue che qualche volta per piccolissime somme controverse si spende in tempo, in carta ed inchiostro più di quello che porti l'entità della s~esa di spe1alità per cura dell'ammalato della quale si tratta. L'onorevole Tòaldi richiamò pure la mia attenzione sulla condizione difficile che è fatta ai farmacisti in forza della giurisprudenza di alcune Cassazioni del regno, secondo la quale non sono efficaci le sanzioni penali comminate alle contrav· venzioni cont;ro il regolamento sulla sanità pubblica, in guisa che resta lettera morta la provvida dispo· sizione dell'articolo 99 del regolamento medesimo, il quale stabilisce che la vendita ed il commercio di sostanze medicinali, a dose e in forma di medica... mento, non sono permesse che ai farmacisti. Convengo che questa mancanza di unità della giurisprudenza in disposizioni di quotidiana applicabilità è lamentevolissima ; che la conseguente mancanza di sicure sanzioni contro siffatte infrazioni è del pari deplorevole; ma l'onorevole Toaldi mi ha prevenuto nell'accennare che a ciò si provvedeva nel Codice sanitario, poichè il Codice sanitario aveva di fatto una precisa disposizione di legge, con .. tenente siffatta sanzione, la cui efficacia trattandosi èU legge non avrebbe certo'potuto essere contestata. L'onorevole Toaldi dubita che il Codice sanitario possa così presto giungere in porto e quindi reclama una legge speciale. Io non voglio essere tanto scettico come lui

27 quanto all'approvazione da P,arte del Parlamento del Codice sanitario, dopochè il Senato intorno a questo Codice fece una approfondita discussione. Nontlimeno, secondochè vedrò essere· maggiore o minore la presunzione che ·questo Codice possa essere in breve discusso, mi regolerò nel risolvere se debba mantenere la ricordata disposizione nel Codice sanitario, oppure della medesima formare argomento di legge speciale. Se alcune condizioni particolari relative alle provincie venete consigliarono all'onorevole Toaldi la sua interrogazione intorno alle spese di spedalità, tali condizioni del Veneto provocarono del pari dall'onorevole Cavalletto una interrogazione colla quale sollecitò la ripresentazione di un altro progetto di legge, quello destinato ad abolire i diritti di vagantivo. l Sa questo argomento pur troppo i , progetti di legge presentati ripetutamente al Parlamento rimasero senza frutto, e talvolta lo rimasero dopo essere giunti fino presso alle urne finali. Io stetti in forse se ripresentare in questa stessa Sessione il progetto di legge che era stato presen- . tato dall'onorevole Maiorana, e che esaminai, progetto il quale mi parve facesse suo pro di tutti gli studi, di tut~e le osservazioni recentemente fatte da espertissime persone; ma non l'ho presentato, sia perchè il Ministero vide che era assai aggravata di lavoro importantissimo questa breve Sessione, sia anche per una ragione che vedo sotto altro aspetto accennata dall'onorevole relatore della Commissione ~el bilancio, quella, cioè, che la materia, a cui il progetto di legge dovrebbe riferirsi, è nelle mie

, 2e competenze in ·modo affatto fugace; inquantochè l'agricoltura ben fu chiam~ta dall'onorevole Mussi una rondinella pellegrina che sui comignoli del palazzo Braschi si è posata per un momento ma non per porvi stabile dimora; tanto che fra pochi giorni sarà cessata già la competenza del mio Ministero a questo riguardo. Io quindi non voglio preoccupare le idee del mio onorevole successore, il quale terrà certamente nel conto che meritano le osservazioni fatte dall'onorevole Cavalletto su questo genere di servitù; osservazioni che io ho trovate di gran peso e che sono confermate anche da relazioni che trovansi in atti. Sopra una ben diversa servitù, sopra ben .più delicato tema, la prostituzione, fu a lungo richiamata la mia attenzione e quella della Camera dagli ·eloquenti discorsi dell'onorevole Bertani Agostino e dell'onorevole De Renzis. L'onorevolé Bertani mi chiede quali sieno i miei intendimenti circa il grave quesito che si agita dietro gli impulsi che furono dati alla abolizione dell'ordinamento della prostituzione, dalla Federasione britannica e continentale p~r la abolizione delle leggi sulla prostituzione. Veramente parmi che l'onorevole Bertani si sia espresso in modo da dimostrare che non divide tutte le opinioni di quella associazione, nè io sono certa111ente disposto ad attuare tutti i coDcetti della federazione, la quale chiede l'assoluta astensione delle autorità pubbliche in questo argomento. Non foss'altro mi dovrebbe trattenere dall' entrare in quell'ordine di idee l'esempio di tutti gli ,

29 Stati civili d'Europa, i quali può dirsi aver omai abbracciato un regime di sorveglianza analogo al nostro. L'Inghilterra stessa, la quale fino al 1864 si era mantenuta in un sistema di completa astensione, venne nel 1864... IIORBLLI SALVATORE. Quella legge fu dal Parla· mento inglese fatta furtivamente. MINISTRO PER L'INTERNO••• venne nel 1864 ad applicare una legge sanitaria sulle malattie contagiose, e questa legge tanto poco furtivamente fu fatta, che essa, dirò all'onorevole Salvatore Morelli, fu completata nel 1866, e accresciuta di maggiori ' sanzioni nel1869. RRCOLK. Come è informato l (llarita) MINISTRO P~R L'INTERNO. La predetta federazione abolizionista, presieduta dalla signora Butler, non ostante sforzi di attività prodigiosa, che la spinsero a mandare delegati in America, a far percorrere dai capi dell'associazione l'Italia, la Svizzera, la Germania, il Belgi~, a convocare congressi in diversi Stati, a pubblicare opuscoli ed appositi giornali speciali, la predetta federazione, dicevo, non arrivò in alcun luogo a raggiungere il suo scopo, tanto che uno degli ultimi scritti della signora Butler ha per titolo: Vox clamantis in de~erto. Infatti anche l'Inghilterra, il solo Stato che per lungo tempo abbia perseverato ostinatamente nel sistema della astensione, si pose da ultimo sopra una via conforme a quella degli Stati continentali. E vani furono i continui sforzi adoperati per farle mutare un'altra volta cammino. Un bill infatti tendente alla revoca delle leggi che regolano la materia della prostituzione, fu nella seduta del 19 luglio 1876 respinto dal Parla-

so me.nto inglese dopo una lunga disClissione con una maggioranza di 122 voti. L'onorevole Bertani mi chiese la mia opinione riguardo alla tassa che si fa pagare alle prostitute per le visite sanitarie. Ora io dichiaro di essere in questo perfett~mente d'accordo coll'onorevole Bertani. Per quanto antica sia questa tassa, la quale, come ha accennato l'onorevole deputato De RenziEY, esisteva in Roma antica ov' era chiamata aurum lustrale, quasichè·essa purificasse l'impudicizia, per quanto antica sia questa tassa, sta però che unche l'imperatore Alessandro Severo tanto volle che il provento della medesima rimanesse lontano dalle casse del pubblico tesoro che gli diede una destinazione speciale, lo destinò esclusivamente u mantenere le cloache di Roma. (Bravo!) In Francia, per molti e molti anni, la .prefettura di polizia preposta al servizio sanitario insistette perchè questa tassa venisse a cessare. Ma essendo a Parigi il diritto al percepimento della' tassa medesima un diritto del municipio, a carico del quale sta pure l'obbligo del relativo servizio, per lungo tempo il Consiglio comunale di Parigi si oppose alla soppressione della tassa; ma finalmente nel 1828 dietro vivissime insistenza del prefetto di polizia di quel tempo, finì ad abolirla, e da allora in poi più non fu in Francia applicata. Ed io mi dichiaro pure disposto alla abolizione, per quanto concerne lo Stato, di questa tassa, la quale anche a persone in istato di sanità e per atti che tanto costano ad esse, impone loro per so· praggiunta un prezzo. Osservo poi che questa tassa non produce somme enormi, come si è spesso ere-

31 duto, inquantochè essa non dà allo Stato che circa 300,000 lire. Del resto, rispondendo ad un'altra domanda dell'onorevole Bertani, io dichiaro di consentire del pari con lui nel ritenere che tale servizio abbia ad esEere devoluto ai municipi. L'onorevole Bertani mi chiese inoltre se io creda di dover regolare tale materia con una. legge. Egli mi sembra che abbia espresso in proposito una opinione contraria. Ed io ammetto che sulla quistione di regolare o no questo servizio per legge vi siano delle ragioni pro e contra. Certo è che il Parlamento può avere della ripugnanza a rendere oggetto di discussjone e di legge la prostituzione. Ma d'altronde qui non c'è da scegliere un bene, c'è soltanto da optare per il minore dei mali. Ora a me pare che il minore dei mali sia quello di dare sanzione di legge a provvedimenti che implicano sì delicatamente l'incolumità, l'inviolabilità della per· sona. E ciò, come ho accennato, pensarono quasi sempre anche i distinti magistrati che ebbero a reggere questo servizio in Francia, ove essi costantemente invocsrono una legge, onde in quel paese ne erano stati redatti parecchi progetti nel1816, nel1819, nel 1822. Alla sanzione per legge si è pure appigliata l'Inghilterra .; ed una apposita legge venne recentemente da autorevoli rappresentanze in Francia in· vocata, mentre nel Consiglio municipale di Parigi, essendosi da alcuni membri del Consiglio stesso chiesta l'astensione e la completa libertà, una Commissione eletta dal predetto Consiglio espresse invece l'avviso che alle disposizioni regolamentari sulla prostituzione si dovesse dare un carattere legale, e

3~ che venisse circondato di garanzie il potere discrezionale dell'autorità politica a questo riguardo. L'onorevole deputato Bertani m'interrogò infine intorno allo stato in cui trovansi i sifilicomi; esso delle sale celtiche e dei sifilicomi, principalmente di quello di Roma e di quello succursale di Terni, fece la più triste pittura; pittura la quale io non voglio negare sia abbastanza conforme al vero. Con rincrescimento io confesso che in alcun'altra città d'Italia le sale celtiche sono in così cattive condizioni come nella capitale del regno, perchè a Roma ì si dovettero attivare recentemente, e non si trovò · luogo e modo per ora di convenientemente impiantarle. È noto infatti che lo Stato romano era forse il solo paese del continente europeo in cui non solo il Governo non esercitava una sorveglianza sanitaria, ma in C'Q-i anzi considerava quasi questo genere di malattia come provvidenziale, inquantochè ritenevasi essere un benè che. al peccato fosse inerente il proprio castigo. (Si ride) Il sifilicomio adunque di Terni io ammetto anche prima di recarmi a vederlo, come mi sollecitò a fare l'onorevole Bertani, io ammetto, dicevo, che trovasi in condizioni deplorabilissime; ed è in condizioni deplorabili anche quello di Roma. Ma si è appunto per ciò che f;in dal primo momento in cui venni al Ministero, mi sono assiduamente occupato di cercare ·un locale in cui aprire un sifilicomio che~soddisfaccia alle condizioni di igiene e di decenza delle , ricoverate, ed anche alle condizioni che valgano ad impedire possibilmente la diffusione fra quelle donne della corruzione che sì facilmente in· simili luoghi

33 lamentasi, e valgano anzi ad ottenerHl'emenda delle donne medesi'ìne. Per rinvenire un opportuno locale ho fatto fare le più ampie ricerche. Se n'ebbero in vista tre ; ma dei tre cui si riferirono gli studi fatti, avvene principalmente UDo posto sul Celio, che si presenta assai adatto per la relativa viabilità, per la sua posizione appartata, per ampiezza di locali che possono contenere comodamente 200 ammalate, pella esistenza di malte celle che possono servire alle persone che vogli&no o debbano stare isolate, ed infine per salubrità, ricchezza d'acqua e simili. Per attivarvi il sifilicomio non vi sono omai che difficoltà giuridiche relative all'acquisto o locazione dell'edificio, difficoltà che spero di vincere in modo che gl'inconvenienti lamentati giustamente dall'onorevole Bertani abbiano in breve a cessare. L'on.orevole De Re.nzis si è a lungo occupato dei difetti che~ pnesenta il regolamento del 1860 sulla prostituzione, regolamento approvato e pubblicato dal conte di Cavour; si è a lungo occupato degli abusi prodotti dalla applicazione del regolamento med~simo , abuai i quali fanno sì che la libertà e di· gnità umana, in quanto ha di più sacro, venga talvoita violata. Io ammetto che il regolamento del 1860 tutt'ora vigente presenta difetti, dà luogo ad inconvenienti assai gravi; ed io sia in occasione del progetto di legge che avessi a presentare al Parlamento su questa materia, sia procedendo, come ne avrei facoltà, a modificazioni al regolamento medesimo, procurerò· d~ provvedere agli opporturti rimedi. Nato tuttavia che presso a poco le disposizioni d,i questo regolamento corrispondono a quelle dei 3 - Zanaràelli.

, 84 regolamenti d'altri paesi d'Europa, e principalmentè del Belgio e della Francia, dai quali il nostro è nella tnassima parte copiato. La materia del resto è innegabile esser tale da dar facilmente luogo agli abusi. Abolire il controllo sanitario nou chiede si faccia nemmeno l'onorevole De Renzis; chè del controllo sotto i rispetti igienici sono evidenti i vantaggi. L'esempio lo porge Roma dove dopo un anno che s'era assoggettata a regolamento la prostituzione si ebbe la diminuzione di due terzi dei sifilitici in con.. fronto degli anni precedenti. E l'esercizio di questo controllo diventa di sua natura discrezionale. L'abolizione farebbe sì che si estenderebbe quella prostituzione clandestina, che ben disse essere la più pericolosa l'onorevole De Renzis, ed è antica la verità proclamata dal vescovo d'lppona, allorquando scriveva: Aufer meretrices de rebus humanis, et omnia Zib-iàinibus turbaveris. Certo è g-ravissima la questione della legalità dal punto di vista della libertà individuale, ma la questione fu in Francia trattata dal procuratore generale Dupin, il quale notò come a questa libertà individuale e le leggi doganali, e quelle della disciplina militare, e quelle sulle quarantene ·arrechino non meno gravi restrizioni. L'onorevole De Renzis, o forse piuttosto per incidente l'onorevole Bovio, credette di segnalare quasi come speciale all'Italia il fatto che la metà delle prostitute inscritte sia costituita di minorenni. Ora, a questo riguardo io, senza dissimulare le difficoltà ed obbiezioni gravissi.me alle iscrizioni delle mino· renni, osservo che le statistiche dimostrano che . \

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