Giuseppe Zanardelli - Discorso pronunciato alla Camera dei deputati ...

43 vizio di forma, se per tal modo, anche quando una lista è passata in giudicato, si potesse indefinitamente valersi dell'articolo 227 per annullare le passate operazioni, io credo non vi sarebbe più corpo costituito a cui non si potesse per avventura negare legittima esistenza legale. Io so che di questo articolo 227, si fece uso talvolta con latissima interpretazione, ma questa lata interpretazione io non sono disposto ad adottare. Se, dir dovessi la mia opinione personale, se dir dovessi quello che verificai praticarsi in quasi tutti i comuni, dovrei dichiarare che la pratica della Giunta di Milano non mi pare nè la più razionale, nè la più utile, nè la più conforme alla generale consuetudine. È dietro l'iniziativa stessa delle Giup.te, dietro le loro dirette ricerche e indipendentemente dalle richieste dei cittadini, che a termini dell'articolo 28 si sogliono fare le modificazioni alla lista elettorale. E ciò tanto più ris~lta dalle disposizioni della legge in quanto che essa stabilisce che prima debba formarsi la lista, e poi sì debba procedere alla sua pubblicazione. Se la revisione dovesse farsi in base alla domanda dei cittadini, la legge avrebbe fatto invece precedere la pubblicazione alla revisione che la Giunta deve fare. Più evidente ancora sembrami che i Consigli comunali non debbano, come in ge~ nerale non sogliono, sottrarsi a quella vera e propria revisione che è loro imposta dall~articolo 31 della legge. Ma questa è una mia opinione, un apprezzamento personale che feci leggendo il verbale del Consiglio; ma altro è l'esprimere, richiamato sull'argomento, la propria opinione, alt1·o è applicare

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