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Aproposito degli scocciatori (gli avvocati). «Circa l'intervento e l'assistenza

del difensore... nel corso dell'interrogatorio dell'indiziato non arrestato nè fermato

occorreaver presente, che il difensore ha diritto di rinunziare al termine (di preav-

viso), di non presenziare all'interrogatorio.., e che lo stessodurante l'interrogatorio

può fare istanze, osservazioni e riserve, ma non può rivolgere la parola all'interro-

gato, ne fare segni di approvazione o di disapprovazione».

Lamalagrazia con la quale è accolta la novità, che poi non eranemmeno tale,

dell'assistenza agli interrogatori del difensore, è di tutta evidenza. Bisogna ricordare

che la nostra pratica accusatoria si fonda: i ) sulla confessione, ti) sulla delazione. I

nostri inquirenti non conoscono altri mezzi di prova. Inquinarli, vuol dire far

morire la giustizia. La difesa è concepita infatti come inquinamento delle prove

ebasta. L'avvocato è il convitato di pietra. I l quale può far mettere a verbale«osser-

vazioni» sul tempo. In questo, il rito nuovo è molto anglosassone.

Questioni assolutamente riservate al magistrato. «Da quanto detto consegue

chequando l'ufficiale di polizia giudiziaria nell'indagare intorno ad un reato,

abbia raccolto

sufficienti elementi

per individuare

Jun indiziato'

e vi è l'urgenza

[vedi sopra] di raccogliere informazioni riguardanti la prova del reato,

ha piena

facoltà di procedere all'interrogatorio dell'indiziato medesimo».

La riserva di leggeche solo il magistrato può interrogare l'indiziato franamise-

ramente. Si ritorna al vecchio stile. Agli interogatori, tanto per ricordarlo alla

memoria dei lettori, degli indiziati tipo

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aprile» e simili.

Dopo una parentesi nella quale si dimostra con citazioni e richiami di legge

comee qualmente, in certe ipotesi sempre più generalizzabili, l'«ufficiale di polizia

giudiziaria» ha «l'identica facoltà attribuita al giudice», tanto per non sbagliarsi

il ProcuratoreGeneralespiegacome e qualmente, date le premesse, «non è ammis-

sibile, perciò, che i l magistratopossadare istruzioni alla polizia giudiziaria

di non

eseguire i l sommario interrogatorio dell'indiziato libero o i l sommarioesame di

testimoni e di persone offese o la ricognizione o uno qualsiasi degli atti che la

leggespecifica...».

Qui addirittura si mette sull'avviso i l magistrato di non interrompere lui i l

corso della giustizia e lo si invita ad occuparsi degli affari suoi. Infatti: «Direttive

del genere .costituiscono una non consentibile interferenza nel compito di istituto

della polizia giudiziaria e rappresentano una limitazione non dovuta delle attri-

buzioni dellamedesima,egiammaipossonoessere impartitecomecriterio generale...».

Manifestazioni sediziose

«Comunque,quando durante questemanifestazioni, e in altre riunioni in luogo

pubblico,

ancheautorizzate,

si determinano condizioni contrarie a specifiche norme

di legge, mediante la perpetrazione di delitti — (invasioni di edifici; danneggia-

mento di cose pubbliche e dei privati; occupazione di sedi di università e di altri

edifici scolastici; blocchi stradali ed altro) — e si tratta di delitti per cui si debba

procedere di ufficio, gli organi di polizia, comandati per il servizio di ordine pubblico

hanno l'obbligo di intervenire immediatamente per far cessare lo stato di fatto

contrario alla legge, impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze;

ricercare le prove e i colpevoli e fare quanto altro necessario, o opportuno, in rela-

zione ai fatti in corso di svolgimento.

«In questi casi e anche quando non sia possibile provare, oggettivamente, i l

grado di partecipazione della persona singola nella commissione dei reati constatati,

sussisteugualmente l'obbhgo del rapporto e della denunzia sotto i l profilo del

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