

Aproposito degli scocciatori (gli avvocati). «Circa l'intervento e l'assistenza
del difensore... nel corso dell'interrogatorio dell'indiziato non arrestato nè fermato
occorreaver presente, che il difensore ha diritto di rinunziare al termine (di preav-
viso), di non presenziare all'interrogatorio.., e che lo stessodurante l'interrogatorio
può fare istanze, osservazioni e riserve, ma non può rivolgere la parola all'interro-
gato, ne fare segni di approvazione o di disapprovazione».
Lamalagrazia con la quale è accolta la novità, che poi non eranemmeno tale,
dell'assistenza agli interrogatori del difensore, è di tutta evidenza. Bisogna ricordare
che la nostra pratica accusatoria si fonda: i ) sulla confessione, ti) sulla delazione. I
nostri inquirenti non conoscono altri mezzi di prova. Inquinarli, vuol dire far
morire la giustizia. La difesa è concepita infatti come inquinamento delle prove
ebasta. L'avvocato è il convitato di pietra. I l quale può far mettere a verbale«osser-
vazioni» sul tempo. In questo, il rito nuovo è molto anglosassone.
Questioni assolutamente riservate al magistrato. «Da quanto detto consegue
chequando l'ufficiale di polizia giudiziaria nell'indagare intorno ad un reato,
abbia raccolto
sufficienti elementi
per individuare
Jun indiziato'
e vi è l'urgenza
[vedi sopra] di raccogliere informazioni riguardanti la prova del reato,
ha piena
facoltà di procedere all'interrogatorio dell'indiziato medesimo».
La riserva di leggeche solo il magistrato può interrogare l'indiziato franamise-
ramente. Si ritorna al vecchio stile. Agli interogatori, tanto per ricordarlo alla
memoria dei lettori, degli indiziati tipo
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aprile» e simili.
Dopo una parentesi nella quale si dimostra con citazioni e richiami di legge
comee qualmente, in certe ipotesi sempre più generalizzabili, l'«ufficiale di polizia
giudiziaria» ha «l'identica facoltà attribuita al giudice», tanto per non sbagliarsi
il ProcuratoreGeneralespiegacome e qualmente, date le premesse, «non è ammis-
sibile, perciò, che i l magistratopossadare istruzioni alla polizia giudiziaria
di non
eseguire i l sommario interrogatorio dell'indiziato libero o i l sommarioesame di
testimoni e di persone offese o la ricognizione o uno qualsiasi degli atti che la
leggespecifica...».
Qui addirittura si mette sull'avviso i l magistrato di non interrompere lui i l
corso della giustizia e lo si invita ad occuparsi degli affari suoi. Infatti: «Direttive
del genere .costituiscono una non consentibile interferenza nel compito di istituto
della polizia giudiziaria e rappresentano una limitazione non dovuta delle attri-
buzioni dellamedesima,egiammaipossonoessere impartitecomecriterio generale...».
Manifestazioni sediziose
«Comunque,quando durante questemanifestazioni, e in altre riunioni in luogo
pubblico,
ancheautorizzate,
si determinano condizioni contrarie a specifiche norme
di legge, mediante la perpetrazione di delitti — (invasioni di edifici; danneggia-
mento di cose pubbliche e dei privati; occupazione di sedi di università e di altri
edifici scolastici; blocchi stradali ed altro) — e si tratta di delitti per cui si debba
procedere di ufficio, gli organi di polizia, comandati per il servizio di ordine pubblico
hanno l'obbligo di intervenire immediatamente per far cessare lo stato di fatto
contrario alla legge, impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze;
ricercare le prove e i colpevoli e fare quanto altro necessario, o opportuno, in rela-
zione ai fatti in corso di svolgimento.
«In questi casi e anche quando non sia possibile provare, oggettivamente, i l
grado di partecipazione della persona singola nella commissione dei reati constatati,
sussisteugualmente l'obbhgo del rapporto e della denunzia sotto i l profilo del
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