

Nessunacensura al vostro• operatoperchè la censuradovrebbe venire da noi e noi
mvia preventiva vi assicuriamoche non ve ne faremo alcuna.
Fino al marzo di quest'anno la situazione era tuttavia oscillante. Ora non più
perchècon tempestiva e antiveggenteprontezza i Procuratori Generali hanno impar-
tito le loro direttive ai Questori, ai Comandanti dei Carabinieri e delle Guardie di
Finanza.
Lo stessoBianchi d'Espinosa in data 1 marzo 1972 ha diramato la
sua
circo-
lare, tutta da leggere.
Per comprendere a che punto sia giunta la compenetrazione dell'ordine giudi-
ziario con quello esecutivo, e per comprendere come i l più forte ed organizzato
si sia mangiato i l più debole e disorganizzato, basterà riportare alcuni brani della
circolare. Si vedrà e si comprenderà quindi come la delega della magistratura alla
polizia sia totale, al punto che i l «magistrato di turno» è divenuto un funzionario
di polizia giudiziaria agli ordini del Questorecome in effetti si è verificato puntual-
mente. Vorremmo aggungere: con un peggioramento sensibile rispetto al passato.
Primaera possibileprendersela in dibattimento con i «verbalizzanti» e con i facitori
di rapporti: oggi non è più possibile chiamare a teste un giudice, ed ogni apparte-
nente alla polizia giudiziaria, dal più grande al più piccolo, si nasconderàsempre
d'ora in avanti dietro la sacramentale formula «me l'ha detto i l Dottore», oltre la
quale non conviene che si vada ad indagare.
In generale
e
sul piano pratico.
«Sul piano pratico, deriva una disciplina più
rigorosa e limitatrice dell'attività di polizia giudiziaria: limitazione che però
non
deve intendersi
in senso tale da autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad
astenersi dall'esercizio di poteri che rientrano nelle loro attribuzioni o dall'adempi-
mento degli altri doveri, in generale,ma nel sensoche la loro attività, anche quella
'd'iniziativa' deve svolgersi con i l rispetto delle garanzie giurisdizionali».
Cheè come dire: come prima non si può fare a patto di fare come prima. E'
benstrano l'accenno alla circostanza che d'ora in avanti l'attività, compresa quella
di iniziativa, deve svolgersi secondo le «garanzie giurisdizionali». D'ora in avanti.
E prima chesuccedeva?Come sempre poi l'accento viene posto sui poteri e sui
doveri, mai sulle differenze: per cui esse o è come se non ci fossero o vengono
presentatecomeun potenziamento della attività poliziesca, enoncomeuna riduzione.
A proposito dell'«urgenza». « I l requisito dell"urgenza', non deve essere
intesocomeesigenza impellente, determinata da stretta necessità. ...ma come condi-
zione che richiede prontezza di rimedi;
quando cioè i l ritardo possa dimostrarsi
pregiudizievole per la ricerca della verità. Questo concetto induce a ritenere
che
anche fuori dalla ipotesi di flagranzaoquasi flagranza di reato, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possano, validamente, assumere la 'iniziativa' di atti del loro ufficio,
quandosussiste la possibilità di acquisire tuttora elementi validi intorno le tracce
o la prova di reato, che potrebbero altrimenti disperdersi».
La definizione negativa di un limite (1'«urgenza» non è...) concettualmente
ècome la eliminazione del limite stesso: in pratica significa legittimare la perpetua-
zione dell'intervento poliziesco «ad libitum», rendendo ovvi i casi in cui si deve
intervenire direttamente, e facoltativi ed incerti i casi in cui non si può intervenire.
Che è poi la esatta riproduzione della situazione precedente alla riforma, in più
con la riforma sulla testa... Situazioneanaloga alle leggi di chiara impronta fascista
promulgate dopo la Costituzione, nello spirito della Costituzione.
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