

e concernevano richieste che andavano oltre i l Contratto Collettivo. Tr a
le 11 richieste concernenti punt i non appl icati del Contratto Col lettivo
alcune interessavano soltanto l imi tat i settori di operai (Settimana corta
per i maestri d'opera, Indenni tà sost i tut iva d i mensa, Premio pe r i l
reparto lievito), altre si possono considerare secondarie, 3 di esse invece
sono rivendicazioni fondamentali ed esigono un breve commento.
I) Applicazione integrale del le qual ifiche secondo i nuov i mansio-
nari
- La fabbrica modernizza i suoi impiant i , i l suo macchinario. A l
rinnovamento tecnico corrispondono nuove specializzazioni tecniche,
nuove qualifiche. A maggior specializzazione corrisponde nel Contratto
Collettivo u n migl ior trattamento economico. I n questa situazione l a
direzione specula negando l e qual ifiche che corrispondono al le nuove
mansioni e mantenendo qual ifiche (caval lant i , manoval i) che prat ica-
mente non esistono più. Questa rivendicazione quindi mi ra a far coinci-
dere la reale mansione che ogni operaio esercita con la qualifica e quindi
il trattamento economico che le corrisponde nel C.C.
I I ) Passaggio i n organico d i t u t t i g l i avvent izi che lavorano p i ù
mesi all'anno
- I n fabbrica lavorano per i due mesi della campagna un
certo numero di avventizi; ma non è di questi che si tratta, bensì di que-
gli operai che la direzione licenzia i n dicembre per riassumere i n gen-
naio, e che qu i nd i lavorano i n fabbr ica un i d i c i mes i al l 'anno. Ess i
hanno quindi i n pratica un rapporto d i lavoro continuativo, e dovreb-
bero far parte dell'organico della fabbrica. Ma l a direzione, per specu-
lare sui loro salmi trova molto comodo licenziarli per riassumerli subito
dopo; d i conseguenza vengono considerati avventizi.
I I I ) Applicazione per t u t t i del la percentuale d i maggiorazione per
straordinario alle ore di lavoro eseguite dallSa alla 10a ora, in periodo di
campagna
- Si tratta di un altro abuso da parte della direzione; in periodo
di campagna le ore lavorative che si fanno ol tre l 'ottava e f ino al la de-
cima vengono pagate come ore normal i , senza alcuna maggiorazione
come straordinarie. A ciò sfuggono solo gl i operai che sono stati assunti
prima del 1953, essi infat t i sono protetti da un accordo che risale a quel
tempo. ( I n realtà la direzione in questo caso particolare è spalleggiata da
un « Regio Decreto » de l 1923, purtroppo ancora i n vigore, che, p u r
essendo i n stridente contrasto con al tre numerose norme, dà una par-
venza di legalità alla sua politica).
A queste undici richieste di rispetto del Contratto Collettivo erano
poi aggiunte t re voci concertate t ra Commissione Interna e sindacati,
ma che portavano soprattutto l ' impronta d i quest i u l t imi . Esse r i -
guardavano
A) Riduzione dell'orario di lavoro a 42 ore settimanali mantenendo
la retribuzione di
48
ore
- E' questa una rivendicazione ottenuta' in mol t i
altri settori produt t ivi attraverso una lotta a l ivel lo nazionale. I l sinda-
cato la introduce in ogni vertenza aziendale senza sperare che aziendal-
mente venga accettata, ma per sensibilizzare la base verso questo obiet-
tivo, per preparare i l terreno cioè per una lot ta su scala nazionale da
cui l a riduzione del l 'orario d i lavoro possa essere sancita. E d è po i
sempre moneta di scambio.
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