ad ottenere tariffe più eque.
In
quell'occasione dopo ripetuti abbocca–
menti e discussioni fra gli imprenditori e la Commissione dei tessi–
tori
148
,
non avendo sortito alcun risultato le istanze presentate dalla
classe degli operai tessitori, il giorno 11 giugno una massa di oltre
2.000 operai scese in sciopero radunandosi ai giardini pubblici per
accordarsi sui mezzi da adottare per conseguire qualche rimedio a
una condizione economica sempre più precaria.
In
data 16 giugno 1877
fu
steso un
«
Regolamento sui rapporti
fra fabbricanti di tessuti in seta ed operai
»
articolato in 12 punti
e mirante sostanzialmente a definire con chiarezza i rapporti fra la–
voratori e datori di lavoro, deferendo ogni e qualsivoglia eventuale
controversia riguardante la inosservanza dei contratti ad una appo–
sita commissione, o giurì
149
,
sedente presso l'Associazione della tes–
situra serica. Più precisamente il Regolamento prevedeva che ad ogni
operaio tessitore fosse consegnato dal datore di lavoro un libretto,
contenente i termini del contratto di locazione d'opera, fra cui so–
prattutto il prezzo di fattura dei vari articoli o la mercede giorna–
liera, nel caso di operai impiegati in opifici accentrati. Il Regolamento
stabiliva che alla consegna di ogni pezza il fabbricante liquidasse
sul libretto la relativa partita. Si ammetteva un calo in peso della
pezza in ragione del 3% per i tessuti colorati, del 4% per i tessuti
neri, del
5%
per i tessuti neri pesantissimi o da lustrini. Se diverso
in più o in meno sul detto calo avrebbero dovuto considerarsi rispet–
tivamente a debito o a credito del tessitore , cui era riconosciuto il
diritto di assistere alle operazioni di pesatura e di misurazione della
pezza consegnata. Nel caso che la pezza consegnata presentasse dei
difetti,
il
fabbricante poteva fare un proporzionale ribasso sul prez–
zo di fattura , deferendo al giuri la controversia nei casi di mancato
accordo; nel caso contrario, cioè quello in cui la materia prima forni–
ta dal tessitore fosse di cattiva qualità, il fabbricante avrebbe dovuto
riconoscerlo corrispondendo all'operaio un
«
bonifico
»
da stabilirsi
caso per caso. Nei casi di scioglimento del contratto , il fabbricante
doveva informarne verbalmente o per iscritto l'interessato, durante
il
lavoro della pezza in esecuzione e prima che fosse compiuta la metà
della stessa. Nel caso di scioglimento del contratto per volontà del–
l'operaio, questi doveva informarne il fabbricante con 6 giorni di
anticipo dal compimento della pezza. Nel caso poi che il licenziamento
riguardasse gli operai impiegati a giornata, si doveva osservare la
pr~tica della reciproca premonizione di 8 giorni, salvo i casi, valevoli
per ogni contratto , di infedeltà, insubordinazione,
«
non perfetto la–
vorerio della stoffa
»,
nei quali il licenziamento poteva essere im–
mediato.
In
qualunque caso di controversia circa la esecuzione del
contratto , sia da parte del fabbricante che dell'operaio, i reclami mossi
dall'uno o dall'altro dovevano essere sottoposti al giudizio del giurl,
dinanzi al quale
il
reclamante convocava la controparte per tentare
123
Biblioteca Gino Bianco




