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ad ottenere tariffe più eque.

In

quell'occasione dopo ripetuti abbocca–

menti e discussioni fra gli imprenditori e la Commissione dei tessi–

tori

148

,

non avendo sortito alcun risultato le istanze presentate dalla

classe degli operai tessitori, il giorno 11 giugno una massa di oltre

2.000 operai scese in sciopero radunandosi ai giardini pubblici per

accordarsi sui mezzi da adottare per conseguire qualche rimedio a

una condizione economica sempre più precaria.

In

data 16 giugno 1877

fu

steso un

«

Regolamento sui rapporti

fra fabbricanti di tessuti in seta ed operai

»

articolato in 12 punti

e mirante sostanzialmente a definire con chiarezza i rapporti fra la–

voratori e datori di lavoro, deferendo ogni e qualsivoglia eventuale

controversia riguardante la inosservanza dei contratti ad una appo–

sita commissione, o giurì

149

,

sedente presso l'Associazione della tes–

situra serica. Più precisamente il Regolamento prevedeva che ad ogni

operaio tessitore fosse consegnato dal datore di lavoro un libretto,

contenente i termini del contratto di locazione d'opera, fra cui so–

prattutto il prezzo di fattura dei vari articoli o la mercede giorna–

liera, nel caso di operai impiegati in opifici accentrati. Il Regolamento

stabiliva che alla consegna di ogni pezza il fabbricante liquidasse

sul libretto la relativa partita. Si ammetteva un calo in peso della

pezza in ragione del 3% per i tessuti colorati, del 4% per i tessuti

neri, del

5%

per i tessuti neri pesantissimi o da lustrini. Se diverso

in più o in meno sul detto calo avrebbero dovuto considerarsi rispet–

tivamente a debito o a credito del tessitore , cui era riconosciuto il

diritto di assistere alle operazioni di pesatura e di misurazione della

pezza consegnata. Nel caso che la pezza consegnata presentasse dei

difetti,

il

fabbricante poteva fare un proporzionale ribasso sul prez–

zo di fattura , deferendo al giuri la controversia nei casi di mancato

accordo; nel caso contrario, cioè quello in cui la materia prima forni–

ta dal tessitore fosse di cattiva qualità, il fabbricante avrebbe dovuto

riconoscerlo corrispondendo all'operaio un

«

bonifico

»

da stabilirsi

caso per caso. Nei casi di scioglimento del contratto , il fabbricante

doveva informarne verbalmente o per iscritto l'interessato, durante

il

lavoro della pezza in esecuzione e prima che fosse compiuta la metà

della stessa. Nel caso di scioglimento del contratto per volontà del–

l'operaio, questi doveva informarne il fabbricante con 6 giorni di

anticipo dal compimento della pezza. Nel caso poi che il licenziamento

riguardasse gli operai impiegati a giornata, si doveva osservare la

pr~tica della reciproca premonizione di 8 giorni, salvo i casi, valevoli

per ogni contratto , di infedeltà, insubordinazione,

«

non perfetto la–

vorerio della stoffa

»,

nei quali il licenziamento poteva essere im–

mediato.

In

qualunque caso di controversia circa la esecuzione del

contratto , sia da parte del fabbricante che dell'operaio, i reclami mossi

dall'uno o dall'altro dovevano essere sottoposti al giudizio del giurl,

dinanzi al quale

il

reclamante convocava la controparte per tentare

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