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dettati da beneficienza e filantropia, e attribuendo

ali'«

avidità

»

e

ali'« ignoranza» dei genitori, il lavoro infantile negli opifici:

«

Il

proprietario - dichiarava

il

titolare di una ditta di filatura di Ger–

mignaga - li accoglie [i fanciulli] più che pel lucro che può ritrarre

da queste mani deboli e inesperte, per il sentimento umanitario di

sottrarre questi ragazzi alle seduzioni dell'ozio e del vagabondag–

gio»

84

Altre riserve erano espresse dagli interpellati riguardo all'oppor–

tunità di ridurre l'orario di lavoro per i fanciulli, dal momento che

essendo essi per lo più addetti ad attività sussidiarie al lavoro degli

adulti, l'interruzione anticipata del lavoro infantile avrebbe compor–

tato la sospensione di tutta quanta l'attivit à, con grave pregiudizio

della produzione.

Come era prevedibile, la proposta di legge Cairoli si insabbiò e

fino al 1886, come si

è

detto , nessuna tutela

fu

assicurata ai minori.

La legge promulgata 1'11 febbraio 1886, che il Morandi chiama signi–

ficativamente « leggina » ad indicarne la modestissima importanza

85

,

limitava a 9 anni di età minima l'assunzione, regolava l'orario di la–

voro dei fanciulli fra il 9° e il 12° anno di età ed ammetteva ai « la–

vori pericolosi ed insalubri

»

solo dopo il 15° anno di età.

Pur tando blanda nel suo contenuto, la legge non ricevette buone

accoglienze da parte dei ceti imprenditoriali; la sua incidenza rimase

limitatissima, per le innumerevoli violazioni e infrazioni che lascia–

rono sussistere la maggior parte degli abusi che essa si proponeva di

eliminare. Sul finire del secolo, un giornale cattolico del Lecchese,

«

Il Lavoratore Italiano », lamentava come ancora a dieci anni dalla

sua entrata in vigore la legge fosse ben lontana dalla sua effettiva

applicazione. Le violazioni cominciavano dai genitori dei piccoli ope–

rai che, stretti dal bisogno, ricorrevano a degli inganni pur di far assu–

mere i loro figli o di conservarne il posto negli opifici; succedeva cosl

che questi fanciulli, presentandosi per la visita medica, il cui obbli–

go era stabilito dalla legge, davano risposte non corrispondenti al

vero circa l'attività lavorativa cui erano adibiti, cercando per Io più

di minimizzare la fatica cui erano sottopost i. L'altro punto del rego–

lamento derivato dalla legge ,del 1886 che veniva sistematicamente

trasgredito era la norma che prescriveva l'affissione obbligatoria, alle

porte dei singoli stabilimenti, di un elenco preciso dei fanciulli im–

piegati in quell'opificio, insieme con l'indicazione dell'orario di la–

voro.

In

moltissimi stabilimenti - si notava - tale elenco man–

cava del tutto, e per di più nessuno provvedeva a far rispettare i

limiti legali dell'orario, nessuno impediva ai padroni di abusare dei

loro piccoli dipendenti, specialmente quando i

«

cosiddetti bisogni

dell'industria Io richiedevano

»

86

Verso la fine del secolo l'impiego

di

minori nelle industrie tes–

sili, almeno da quanto risulta nelle statistiche ufficiali, si era comun-

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