Table of Contents Table of Contents
Previous Page  189 / 228 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 189 / 228 Next Page
Page Background

e•

zie dei due paesi possano agire direttamente fuori del territorio nazionale di

ognuna, prevede interventi all'estero nella forma di «consiglieri» o di «testimo-

ni»!

Pudicamente, nel comunicato ufficiale, si aggiunge che questa cooperazione

non concerne che gli affari criminali e che l'una e l'altra polizia potrà rifiutare il

suoconcorso per i delitti di natura politica e militare. Ma chi prenderà sul serio

una simile «deroga», dal momento che, proprio in base alla convenzione di Stra-

sburgo, i l carattere politico - come si è visto - è tolto a tutta una serie di compor-

tamenti in concreto innegabilmente politici o dettati da ragioni politiche? Quando

è a tutti chiaro che il coordinamento «razionalizzato» delle polizie tipico di questi

ultimi anni ha di mira non la delinquenza comune, per la quale bastano gli stru-

menti esistenti, ma proprio quella «politica»?

Diritto internazionale e diritti interni mirano a costituire una rete saldissima

nella quale le prassi poliziesche siano pienamente legittimate ed il dissenso politi-

co (violento o no) rigidamente compresso. Quello che preoccupa, al di là di que-

stescelte di legislazione sovranazionale, è che non si vedono, né in Italia né altro-

ve in Europa, forze capaci o intenzionate ad invertire la tendenza, che fenomeni

del genere manifestano con chiarezza, verso quello che qualcuno ha definito uno

stato autoritario di diritto. (R.C.)

187