

questa differenza veniva identificata nella opportunità di sottrarre all'influenza
criminogena del carcere persone ritenute «recuperabili» dalla società. Anche se
questa linea non è mai stata fatta esplicitamente propria dalla cultura moderata e
dai suoi portatori politico-giuridici, pure sembrava ormai acquisita come preva-
lente nell'ambito di una linea «centrista» sul carcere. Desta quindi una certa me-
raviglia (ma non tanto, tenuto conto dei fenomeni di restaurazione riscontrabili a
pienemani in tutti i settori della vita del paese) che, sulla base di alcune teorie di
provenienza d'oltre oceano, quella linea che era sembrata vincente (anche senza
aver avuto in fatto alcun inizio di realizzazione concreta) si trovi rimessa in di-
scussione.
Nel già citato convegno di Lecce sullemisure alternative alla detenzione, uno
deimaggiori relatori, P. Nuvolone, ha pressoché interamente rovesciato l'approc-
cio tradizionale: «Chiarito che il concetto di misura alternativa non si pone, con-
forme del resto alla risoluzione n. 10 del Comitato dei ministri del Consiglio
d'Europa del 9 marzo 1976, in antitesi al concetto di pena — ha affermato Nuvo-
lone—ma solo a quella di pena detentiva, non resta cheesaminare quelle che so-
no le misure alternative generalmente proposte. Deve esserepremessoche, nono-
stante talune affermazioni di principio, il problema sorgeessenzialmente solo per
lebrevi o medie pene dententive: considerate inutilmente afflittive, controprodu-
centi rispetto ad ogni finalità rieducativa e aventi un costo sproporzionato ai ri-
sultati. Quello dell'abolizione dalle brevi pene detentive e della loro sostituzione
conaltremisure alternative è stato per lunghi anni un
leit motiv
della dottrina pe-
nale e penitenziaristica. Oggi tuttavia vienemesso in crisi, essendosi dimostrata
l'efficacia deterrente proprio delle brevi pene detentive comminate ed eseguite: su
questoconcetto ad esempio è basato lo
shocksystem»
(12). E lo stessoBricola,
esponentedella tendenza di sinistra del diritto penale italiano, almeno a quanto
risulta dal resoconto del suo intervento, ha preso le distanze «dalla tendenza alla
fuga dalla pene detentive, non motivata da una consapevolezza storica e politica
dei problemi e genericamente ispirata ad una politica di indulgenza», anche se ha
aggiunto una eguale presa di distanza nei confronti dell'«usoeccessivodella car-
cerazionepreventiva e degli altri strumenti di coercizioneprocessuale in funzione
di pene anticipate ed esemplari».
La detenzione, per la destra e per la sinistra dello schieramento giuridico-
politico, continua a restarecosì il cardine del sistemapenale e sull'altare della sua
«necessità»— per tutti i tipi di reato —vengono bruciate tutte le istanze alterna-
tivistiche, risocializzatrici ecc. La sinistra si distingue dalla destra solo in ciò, che
mentrequesta vuole solo pene dure, comunque inflitte, anticipate o no, quella
vuolepene altrettanto dure, ma se possibile applicate osservando il principio di
legalità, la garanzia del pubblico dibattimento ecc. (13). Il riformismo penitenzia-
rio celebra qui la sua definitiva sconfitta. Messo in discussioneanche sui temi che
parevano ormai acquisiti, sottoposto a critica da una destra che non ha mai cre-
duto alla modificabilità della istituzione carceraria, con poche o nessunaacquisi-
(12) P. Nuvolone, Relazione introduttiva al convegno di Lecce cit., p. 3 del ciclostilato. Nuvolone così concludeva:
«Anche noi oggi dobbiamo riconoscere che i principi della moderna difesa sociale, tendenti, in una cornice di
umanizzazione, ad attuare essenzialmente la risocializzazione del delinquente, hanno fallito al loro scopo ed an-
zi sono stati, talvolta, controproducenti» (pag. 67 del cilostilato).
(13) 11 revival punita° è generalizzato; il Projet de Rapport explicatif del Comité Européen pour le problèmes crimi-
nels
così si esprime sulle pene pecuniarie: «Mais pour pouvoir se substituer valablement aux peines de prison en
cedomaine, les amendes doivent étre fortes. Le délinquant doit ressentir l'amende comme une sanction sévère;
les tribunaux e le public doivent étre convaincus que, sur le plan de la séverité, l'amende se substitue valable-
ment aux peines d'emprisonnement de moyenne durée». E Nuvolone commenta: «Questo linguaggio non ha
nulla da invidiare a quello dei seguaci della scuola classica; pena esclusivamente intimidativa e retributiva» (p. 4
del ciclostilato).
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