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na innovazione di rilievo. Senza qui soffermarsi sui suoi molteplici aspetti, meri-

tano di essereesaminate quelle norme che sembrano introdurre dei correttivi alla

ineluttabilità, ininterrompibilità e irrevocabilità della detenzione nelle quali con-

siste, ovviamente, il fulcro della dimensione carceraria.

Lemisure alternative alla detenzione, prima della legge 354, erano, per quan-

toconcerne la detenzione in esecuzione di pena, soltanto la liberazione condizio-

nale; per quanto concerne la esecuzione di misure di sicurezza detentiva, la revo-

caanticipata di dette misure e le cd «licenze». La liberazione condizionale e le

altremisure «alternative» — nella gestioneche ne aveva fatto il ministero di gra-

zia e giustizia competente a concederle — erano considerate «non come un nor-

male intervento che la leggeprevedeva in alternativa alla pena,... ma come un ri-

medioeccezionale che si inseriva nell'orbita della grazia» (7). La legislazione re-

cente ha innovato sul settore, aggiungendo alla liberazione condizionale: a)

l'affi-

damento in prova al servizio sociale

fuori dall'istituto di pena, previsto per pene

chenon superino una certa misura (due anni e sei mesi; tre anni in casi eccezio-

nali), al quale si può essereammessi però solo dopo un periodo di almeno tre

mesi di osservazione in carcere (art. 47 della legge 354); la

semilibertà

che consi-

stenella possibilità di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituzione carce-

raria per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinseri-

mentosociale. L'ammissione alla semilibertà è obbligatoria per le pene originaria-

mentepecuniarie convertite in pene detentive, è facoltativa negli altri casi. Per le

sanzioni dell'arresto e della reclusione non superiore ai seimesi la semilibertà può

essereconcessadopo la espiazione di metà della pena; c) le

licenze

ai condannati

ammessi al regime di semilibertà: questepossonoessere una o più di durata non

superiore nel complesso a 45 giorni l'anno; d) i

permessi

previsti dall'art. 30 della

legge in caso che un congiunto versi in imminente pericolo di vita ovvero anche

per «gravi ed accertati motivi» (i permessi, che riguardano anche i giudicabili, an-

corchénon previsti nel capo della legge relativo alle misure alternative alla deten-

zione, sono tuttavia ancheessi comprensibili per comodità di esposizione tra tali

misure).

Per le misure alternative in senso stretto esiste, allo stato, una grave limita-

zione alla loro concedibilità: affidamento in prova e semilibertà non sono appli-

cabili quando il condannato abbia precedentementecommesso un delitto della

stessaindole e in ogni casosonoesclusi per i delitti di rapina, rapina aggravata,

estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopi) di rapina e di

estorsione. Per rimuovere questa limitazione, almeno formalmente all'origine di

molte delle proteste carcerarie, alcune sezioni di sorveglianza hanno investito del

problema la Corte costituzionale, mentre sono in discussione in parlamento due

progetti di legge (uno di provenienza parlamentare ed uno di provenienza gover-

nativa per modificare insensopermissivo la norma). (8)

In materia di esecuzione di misure di sicurezza sono previste la semilibertà

ed i permessi (restano in vigore, con lievi modifiche, la revoca anticipata e le li-

cenze). Va rilevato che le strutture del servizio sociale su cui dovrebbe gravare

l'affidamento, così come gli istituti e le sezioni autonome in cui dovrebberoesse-

reospitati gli ammessi alla semilibertà, sonopressochédovunque inesistenti.

In concreto l'unica misura allo stato applicabile ed applicata è quella del per-

messo, vale a dire quella che, per sua natura, pur consentendo una interruzione

(7) A. Margara, Aspetti pratico-operativi delle misure alternative alla detenzione, relazione al convegno su «Pene e

misure alternative nell'attuale momento storico», Lecce 3-5 dicembre 1976, pag. 2 della relazione ciclostilata.

(8) A. Margara, cit., p. 5.

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