

andando a caccia della vo1pe ; e quel milion e e du ecent omila d.isoccu •
pati, che le stati stiche ufficiali hanno denun ciato nell'frw ern o del 1932,
non hanno potuto in nessun modo compi ere quel
«
dovere sociale » per
quanta volontà avessero di adempi erlo. Anche S. Paolo di sse che e<chi
non lavora non deve mangiare >>. Quel pr ecetto moral e non accompa–
gnato da nessuna sanzione che lo tra sformi in obbli gazione giuridi ca,
ha con solato in 1900 anni molte anime, ma non ha affati cato mai i
muscoli cli ne ssun milionario . Finora anche il pre cetto fascista
è
rima–
sto sos11eso in aria come gli angeli e i pa sserotti.
Il paragrafo IX in segna che <elo Stato intervi ene ne11a procluzi ne
economica soltanto nei casi in cui l'iniziativa
privat a manca o
è
in–
sufficiente, o quando lo richieda l'intere sse politi co dello Stato>>. ~e s–
sono , neanch e i più intran sigenti sosten itori della politica del
laissez
Jaire,
rifiut erebbe quesla formula , salvo a negare caso per caso che la
iniziativa privata man chi o sia in sufficiente o che gli int eressi politi ci
dello Stato siano realm ente coi1H'olti ; e anche un comu ni sta potrebbe
servir si della stessa formula per sottoporre
al controllo
governativo
tutta la vita econo mica del pae se, sostenendo sempre , caso per caso,
che la ini ziativa priva ta
è
in suffici ente e che gli int eress i politi ci della
comunità esigono
Ja
socfalizza zione.
Il primo com ma del para grafo Hl pr oc1ama che e< l'organizzazione
è
illimitata ». Ma soltanto le organizzazioni legalme nt e riconosciute dal–
lo Stato e soggette al suo controllo, hanno
il
diritto legale di rappr e–
sentare l'int era categoria di datori di lavoro o lavoratori per i quali esse
sono state formate. Di fatto ne ssuna organizzazione pu ò esistere eccettuat e
le ricono sciute organ izzazioni fasciste. La formula che
cc
l'organizzazione
è
illimitata >)perm ette ai rappr esentanti italiani nel B.
I.
T. di Gine vra,
di aff ermare che il regime fascista rispetta
la
libert à di organizzazi one
operaia conform emente all'art. 427 del Trattato di Ver saille s.
Il para gr~fo VI aff erm a che
è
comp ito delle or gan izzazioni legal–
mente ricono sciute <edi assicurare l'eguaglianza
lega le tra i datori di
lavor o e i lavor atori » ; e
il
paragrafo XII annuncia che
«
l' azione delJe
organizzazioni , l' ope ra conciliator ia degli organi corpor ati\
1
i, le deci–
sion i del Tribunal e del Lavoro, gara nti scono che i salari corrispondano
alle normali necessità della vita, a.lla capacità di produzi one, al rendi –
mento del lav oro » ; le 180.000 donne che 1avoran o nelle risaie po s–
sono testimoni are come que sto principio
è
praticam ente appli cato. Il
secondo comma cli que sto paragrafo
Xli,
dice :
<<
La fissazio ne delle
paghe
è
sogge tta non a regolamenti generali ma
è
artìda ta all e parti
intere ssate che si accordano a mezzo di contra tti collettivi ». Nel lu glio
1926, nell'ottobr e 1927 e nel dicembre 1930,
«
regolam enti genera li »,
come abbiamo già dimo strato , portarono un aumento di ore di lavoro
ed una diminuzi one di salari.
Uno dei meri ti che più comunemen te viene attribuito allo
«
Stato
corporativo »
è
quello di avere assicurato all 'Italia la
«
pa ce social e ».
Il pa ese sta sopportando una dura cri si econo mica dalla fine (lei 1926
in
poi,
senza dare alcun segno di di sordine e neppure di inquietitudine.
I salar i sono stati continuamente
diminuiti senza che i lavoratori si
siano ribellati ad una clecima zione così spietata. Que sta stabilità della
vita sociale itali ana
è
esaltata dai fascisti e dai loro amici come una
prova che lo <<Stato corporativo » funziona soddi sfacentemente.
«
Gra–
zie al sistema corporativo - afferma Paul Heinzig -
fu
possibile ag–
giustar e i prezzi e i costi della produzione.
In nessun altro paese
fu
così facile come in Italia ottenere il consenso dei padroni e dei lavo •
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