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andando a caccia della vo1pe ; e quel milion e e du ecent omila d.isoccu •

pati, che le stati stiche ufficiali hanno denun ciato nell'frw ern o del 1932,

non hanno potuto in nessun modo compi ere quel

«

dovere sociale » per

quanta volontà avessero di adempi erlo. Anche S. Paolo di sse che e<chi

non lavora non deve mangiare >>. Quel pr ecetto moral e non accompa–

gnato da nessuna sanzione che lo tra sformi in obbli gazione giuridi ca,

ha con solato in 1900 anni molte anime, ma non ha affati cato mai i

muscoli cli ne ssun milionario . Finora anche il pre cetto fascista

è

rima–

sto sos11eso in aria come gli angeli e i pa sserotti.

Il paragrafo IX in segna che <elo Stato intervi ene ne11a procluzi ne

economica soltanto nei casi in cui l'iniziativa

privat a manca o

è

in–

sufficiente, o quando lo richieda l'intere sse politi co dello Stato>>. ~e s–

sono , neanch e i più intran sigenti sosten itori della politica del

laissez

Jaire,

rifiut erebbe quesla formula , salvo a negare caso per caso che la

iniziativa privata man chi o sia in sufficiente o che gli int eressi politi ci

dello Stato siano realm ente coi1H'olti ; e anche un comu ni sta potrebbe

servir si della stessa formula per sottoporre

al controllo

governativo

tutta la vita econo mica del pae se, sostenendo sempre , caso per caso,

che la ini ziativa priva ta

è

in suffici ente e che gli int eress i politi ci della

comunità esigono

Ja

socfalizza zione.

Il primo com ma del para grafo Hl pr oc1ama che e< l'organizzazione

è

illimitata ». Ma soltanto le organizzazioni legalme nt e riconosciute dal–

lo Stato e soggette al suo controllo, hanno

il

diritto legale di rappr e–

sentare l'int era categoria di datori di lavoro o lavoratori per i quali esse

sono state formate. Di fatto ne ssuna organizzazione pu ò esistere eccettuat e

le ricono sciute organ izzazioni fasciste. La formula che

cc

l'organizzazione

è

illimitata >)perm ette ai rappr esentanti italiani nel B.

I.

T. di Gine vra,

di aff ermare che il regime fascista rispetta

la

libert à di organizzazi one

operaia conform emente all'art. 427 del Trattato di Ver saille s.

Il para gr~fo VI aff erm a che

è

comp ito delle or gan izzazioni legal–

mente ricono sciute <edi assicurare l'eguaglianza

lega le tra i datori di

lavor o e i lavor atori » ; e

il

paragrafo XII annuncia che

«

l' azione delJe

organizzazioni , l' ope ra conciliator ia degli organi corpor ati\

1

i, le deci–

sion i del Tribunal e del Lavoro, gara nti scono che i salari corrispondano

alle normali necessità della vita, a.lla capacità di produzi one, al rendi –

mento del lav oro » ; le 180.000 donne che 1avoran o nelle risaie po s–

sono testimoni are come que sto principio

è

praticam ente appli cato. Il

secondo comma cli que sto paragrafo

Xli,

dice :

<<

La fissazio ne delle

paghe

è

sogge tta non a regolamenti generali ma

è

artìda ta all e parti

intere ssate che si accordano a mezzo di contra tti collettivi ». Nel lu glio

1926, nell'ottobr e 1927 e nel dicembre 1930,

«

regolam enti genera li »,

come abbiamo già dimo strato , portarono un aumento di ore di lavoro

ed una diminuzi one di salari.

Uno dei meri ti che più comunemen te viene attribuito allo

«

Stato

corporativo »

è

quello di avere assicurato all 'Italia la

«

pa ce social e ».

Il pa ese sta sopportando una dura cri si econo mica dalla fine (lei 1926

in

poi,

senza dare alcun segno di di sordine e neppure di inquietitudine.

I salar i sono stati continuamente

diminuiti senza che i lavoratori si

siano ribellati ad una clecima zione così spietata. Que sta stabilità della

vita sociale itali ana

è

esaltata dai fascisti e dai loro amici come una

prova che lo <<Stato corporativo » funziona soddi sfacentemente.

«

Gra–

zie al sistema corporativo - afferma Paul Heinzig -

fu

possibile ag–

giustar e i prezzi e i costi della produzione.

In nessun altro paese

fu

così facile come in Italia ottenere il consenso dei padroni e dei lavo •

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