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di giudizio della crit ica, dell'autocritica ed anche soltanto del
senso del ridicolo individuale ·e collettivo. Per questo le costi–
tuzioni moderne dovrebbero intervenire ìn forma assolutamente
severa contro le deformazioni devozionali della politica, come
l'esposizione e venerazione pubblica di immagini di uomini vi–
venti, la dedicazione di strad e e di monumenti,
e
in genere
tutti
gli
atti rituali che tendono a sottrarr e la politica al rigor e
della ragione, trasformand ola in atto di culto e perpetu Oentu–
siasmo.
Naturalmente , anche l'adorazione per il partito e per il
gruppo sociale dovrebbe essere condannata da una costitu zione
moderna non meno dell'adorazione per il capo. L'e poca mo–
derna ha visto purtroppo il rinascere di superstizioni medio-,
evali, sul tipo di quelle che riservav ano il senso dell'on ore e
della dignità soltanto ai nobili
«
nati , , la virtù ai poveri,
l'amor cortese alle dame d'alto lignaggio e tutti
i
difetti ai
mercanti, con in testa gli ebrei. Ogg i tornano a prevalere su–
perstiz ioni per le quali l'appartenenza a un gruppo naziona le,
a una classe sociale e più frequentemente a un partito,
è
sino-,
nimo di virtù. Da questa visione fideistica (e non soltanto dal
nuovo e cosciente machiavell ismo, che appartiene solo a ristret ti
grupp i diri genti) nasce la e morale di partito , , cioè l'idea che
giusto e morale sia ciò che torna a vantag gio della e causa , e
viceversa. Nasce, infine, lo e Stato di part ito , già detto, che
ha come suo saliente motivo giusp ubblici stico l'attribuzi one di
funzioni di Stato a un partito politico, e per conseguenza la
divis ione .dei cittadin i in due e.lassi : gli iscritti al part ito che
partecipano delle funzioni statali di questo, e i non iscritt i chi!
ne sono esclusi e perciò non possono considerarsi citt adini
optimc jure.
Ancora un esempio : la tendenza delle direzioni
di alcuni partiti a sostenere che
i
gruppi parl amentari rispettivi
debbQno sottomettersi alle direttive del partito e non deliberar e
autonomamente, rappresenta una intr oduzione di questo prin–
cipio totalitario e dovrebbe essere costituzionalmente vietata.
Ove fosse accolta, essa darebbe poteri politici preminenti a un
organo eletto da un gruppo più ristretto
(i
militant i del par–
tito) sopra un organo di elezione popolare, e in questo modo