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siamo disporre di due testimonianze: una petizione dell'As~azione

italiana industriali metallurgici al Parlamento,

ed

un memonale del

Consorzio Indu striali Metallurgici lombardi.

Il primo documento

93

afferma tra l'altro che la disposizione di

un riposo settimanale festivo di almeno 36 ore,

«

colpirebbe

grave–

mente le industrie metallurgiche [ ...] che hanno

fuochi continui

per i quali le interruz ioni per

il

caro prezzo del carbone [ ...] sono

di danno enorme

».

Neppure l'eccezione prevista per cui

il

riposo set–

timanale avrebbe potuto esser distribuito anche in giorni non festivi

soddisfaceva gli industriali . Essi infatti ritenevano le 36 ore di riposo

settimanali

«

eccessive per tutti

».

Nel formulare queste valutazioni

gli estensori del documento affermavano di non essere mossi tanto

da interessi esclusivamente personali, quanto dagli interessi degli

operai, consci com'erano che questo riposo

«

si sarebbe risolto in

molti casi in ubbriacature e qualche volta purtroppo anche in risse,

cosicché l'operaio, sprecando

il

guadagno della settimana, avrebbe

troppo facilmente aperto la via alla rovina morale e fisica, più che

lavorando ~. La nota concludeva pertanto auspicando che

«

per le

industrie a fuoco continuo si limitasse la prescrizione del riposo a

24 ore ogni due settimane

».

Nel secondo documento poi

94

l'Associazione industriali metallur–

gici italiani e la Federazione industriali monzesi richiedevano l'esen–

zione dal riposo festivo per i lavori di sorveglianza, pulizia, manu–

tenzione, riparazione, trasporti , carichi e scarichi di merce, messa in

pressione di caldaie e macchine, ecc.

Nel testo definitivo della legge, approvato

il

7 luglio 1907

95 ,

si teneva conto di molte di queste richieste. Il periodo di riposo set–

timanale veniva infatti ridotto a sole 24 ore, ed anche questo con

varie eccezioni. Venivano riconosciuti esenti dall'obbligo di riposo

settimanale festivo i seguenti lavori: manutenzione, pulizia e sor–

veglianza degli impianti, riparazione delle macchine, custodia e vigi–

lanza degli opifici. Infine un ultimo articolo stabiliva che nelle in–

dustrie a fuoco continuo

il

riposo potesse concedersi in giorni diversi

dalla domenica e per turno.

Nel complesso dunque non sembra eccessivo affermare che

la

legislazione sociale in vigore dopo i primissimi

anni

del secolo non

avesse migliorato di molto le condizioni degli operai. A quanto ri–

sulta ad esempio non vennero mai neppure discusse disposizioni

legislative né d'altra natura sui temi fondamentali della tutela della

salute e della vita stessa dei lavoratori.

11

notizie su questi particolari aspetti della condizione

operaia

pur non essendo molto numerose sono però estremamente signifi–

cative. In un articolo del giornale di categoria dei metallurgici ita–

liani

96

vi era una grave denuncia delle condizioni in

cui

opera–

vano i lavoratori del settore. Vi si affermava che tra le varie attività

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