

siamo disporre di due testimonianze: una petizione dell'As~azione
italiana industriali metallurgici al Parlamento,
ed
un memonale del
Consorzio Indu striali Metallurgici lombardi.
Il primo documento
93
afferma tra l'altro che la disposizione di
un riposo settimanale festivo di almeno 36 ore,
«
colpirebbe
grave–
mente le industrie metallurgiche [ ...] che hanno
fuochi continui
per i quali le interruz ioni per
il
caro prezzo del carbone [ ...] sono
di danno enorme
».
Neppure l'eccezione prevista per cui
il
riposo set–
timanale avrebbe potuto esser distribuito anche in giorni non festivi
soddisfaceva gli industriali . Essi infatti ritenevano le 36 ore di riposo
settimanali
«
eccessive per tutti
».
Nel formulare queste valutazioni
gli estensori del documento affermavano di non essere mossi tanto
da interessi esclusivamente personali, quanto dagli interessi degli
operai, consci com'erano che questo riposo
«
si sarebbe risolto in
molti casi in ubbriacature e qualche volta purtroppo anche in risse,
cosicché l'operaio, sprecando
il
guadagno della settimana, avrebbe
troppo facilmente aperto la via alla rovina morale e fisica, più che
lavorando ~. La nota concludeva pertanto auspicando che
«
per le
industrie a fuoco continuo si limitasse la prescrizione del riposo a
24 ore ogni due settimane
».
Nel secondo documento poi
94
l'Associazione industriali metallur–
gici italiani e la Federazione industriali monzesi richiedevano l'esen–
zione dal riposo festivo per i lavori di sorveglianza, pulizia, manu–
tenzione, riparazione, trasporti , carichi e scarichi di merce, messa in
pressione di caldaie e macchine, ecc.
Nel testo definitivo della legge, approvato
il
7 luglio 1907
95 ,
si teneva conto di molte di queste richieste. Il periodo di riposo set–
timanale veniva infatti ridotto a sole 24 ore, ed anche questo con
varie eccezioni. Venivano riconosciuti esenti dall'obbligo di riposo
settimanale festivo i seguenti lavori: manutenzione, pulizia e sor–
veglianza degli impianti, riparazione delle macchine, custodia e vigi–
lanza degli opifici. Infine un ultimo articolo stabiliva che nelle in–
dustrie a fuoco continuo
il
riposo potesse concedersi in giorni diversi
dalla domenica e per turno.
Nel complesso dunque non sembra eccessivo affermare che
la
legislazione sociale in vigore dopo i primissimi
anni
del secolo non
avesse migliorato di molto le condizioni degli operai. A quanto ri–
sulta ad esempio non vennero mai neppure discusse disposizioni
legislative né d'altra natura sui temi fondamentali della tutela della
salute e della vita stessa dei lavoratori.
11
notizie su questi particolari aspetti della condizione
operaia
pur non essendo molto numerose sono però estremamente signifi–
cative. In un articolo del giornale di categoria dei metallurgici ita–
liani
96
vi era una grave denuncia delle condizioni in
cui
opera–
vano i lavoratori del settore. Vi si affermava che tra le varie attività
376
Biblioteca Gino Bianco