

molti aspetti d'avanguardia, e dalla Busi, azie~da
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m~e dimen–
sioni sebbene già dotata di una moderna orgaruzzaz1one,s1 ~ò ~on–
statare agevolmente come le prime siano generalmente supenon al–
meno nella misura del 25-30%.
È
lecito dunque arguire che ben più sensibili differenze doves–
sero registrarsi rispetto alle piccole officine ancora tanto numerose
in Lombardia.
1898-1913.
Negli ultimi anni del 1800 anche in Italia avevano cominciato
a svilupparsi i primi timidi accenni di legislazione sociale. Abbiamo
già
visto, nel paragrafo precedente, come nel 1886 fosse stata appro–
vata una legge che regolava il lavoro dei minori nelle fabbriche.
Questa legge era ancora molto arretrata e risentiva in maniera evi–
dente del prevalere degli interessi industriali. Oltre a ciò essa inte–
ressava soio marginalmente i lavoratori metallurgici', ed alcuni suoi
aspetti fondamentali non videro mai applicazione reale. Comunque
sia, il provvedimento rappresentò un indiscutibile passo innanzi, come
prima disposizione legislativa di natura sociale, alla quale negli anni
successivi altre poterono seguire.
Nel 1893 venne approvata, ad esempio, la legge per i probiviri
dell'industria, poi entrata realmente in vigore solo nel 1898-99.
Nello stesso 1898
fu
poi la volta di una prima legge per la preven–
zione ed assicurazione contro gli infortuni del lavoro. Nello stesso
anno
fu
pure approvata una disposizione per l'istituzione di una
Cassa Nazionale di Previdenza, Invalidità e Vecchiaia degli operai.
Nel 1902
fu
istituito presso
il
Ministero d'Agricoltura, Industria
e Commercio un
«
Ufficio del lavoro», che doveva tra l'altro agire
come
«
consulente
»
dell'attività ministeriale ed essere composto an–
che da rappresentanti operai. Nel 1907, infine, per concludere
la
citazione dei provvedimenti più importanti,
fu
approvata la legge sul
riposo festivo.
Appare subito evidente che questi provvedimenti non facevano
parte di un piano organico per il miglioramento delle condizioni
di
vita e di lavoro degli operai, ma erano semplicemente un tentativo
per attutire alcune contraddizioni tra le più clamorose che
il
nostro
arcaico ordinamento legislativo e la protervia degli industriali avevano
evidenziato. A conferma di ciò
è
il fatto che non vennero discussi
od
approvati provvedimenti che pure urgevano ed erano assillanti,
quali ad esempio una regolamentazione dei contratti di lavoro e del
diritto di sciopero, l'emanazi~e di norme organiche che garantissero
una maggior sicurezza eliminando od attenuando la pericolosità e
la
tossicità di molti lavori, ecc. Nondimeno comunque alcuni provvedi-
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