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molti aspetti d'avanguardia, e dalla Busi, azie~da

~

m~e dimen–

sioni sebbene già dotata di una moderna orgaruzzaz1one,s1 ~ò ~on–

statare agevolmente come le prime siano generalmente supenon al–

meno nella misura del 25-30%.

È

lecito dunque arguire che ben più sensibili differenze doves–

sero registrarsi rispetto alle piccole officine ancora tanto numerose

in Lombardia.

1898-1913.

Negli ultimi anni del 1800 anche in Italia avevano cominciato

a svilupparsi i primi timidi accenni di legislazione sociale. Abbiamo

già

visto, nel paragrafo precedente, come nel 1886 fosse stata appro–

vata una legge che regolava il lavoro dei minori nelle fabbriche.

Questa legge era ancora molto arretrata e risentiva in maniera evi–

dente del prevalere degli interessi industriali. Oltre a ciò essa inte–

ressava soio marginalmente i lavoratori metallurgici', ed alcuni suoi

aspetti fondamentali non videro mai applicazione reale. Comunque

sia, il provvedimento rappresentò un indiscutibile passo innanzi, come

prima disposizione legislativa di natura sociale, alla quale negli anni

successivi altre poterono seguire.

Nel 1893 venne approvata, ad esempio, la legge per i probiviri

dell'industria, poi entrata realmente in vigore solo nel 1898-99.

Nello stesso 1898

fu

poi la volta di una prima legge per la preven–

zione ed assicurazione contro gli infortuni del lavoro. Nello stesso

anno

fu

pure approvata una disposizione per l'istituzione di una

Cassa Nazionale di Previdenza, Invalidità e Vecchiaia degli operai.

Nel 1902

fu

istituito presso

il

Ministero d'Agricoltura, Industria

e Commercio un

«

Ufficio del lavoro», che doveva tra l'altro agire

come

«

consulente

»

dell'attività ministeriale ed essere composto an–

che da rappresentanti operai. Nel 1907, infine, per concludere

la

citazione dei provvedimenti più importanti,

fu

approvata la legge sul

riposo festivo.

Appare subito evidente che questi provvedimenti non facevano

parte di un piano organico per il miglioramento delle condizioni

di

vita e di lavoro degli operai, ma erano semplicemente un tentativo

per attutire alcune contraddizioni tra le più clamorose che

il

nostro

arcaico ordinamento legislativo e la protervia degli industriali avevano

evidenziato. A conferma di ciò

è

il fatto che non vennero discussi

od

approvati provvedimenti che pure urgevano ed erano assillanti,

quali ad esempio una regolamentazione dei contratti di lavoro e del

diritto di sciopero, l'emanazi~e di norme organiche che garantissero

una maggior sicurezza eliminando od attenuando la pericolosità e

la

tossicità di molti lavori, ecc. Nondimeno comunque alcuni provvedi-

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