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L'unificazione aveva infatti determinato un aumento generale dei

prezzi per lo sfavorevole rapporto di parità fra la lira austriaca

e quella piemontese (1 lira austriaca

=

0,86 lire piemontesi). I

muratori chiesero di essere pagati

in

lire italiane, nella misura di lire

2, 1,75 e 1,50 rispettivamente per la 1•, 2' e 3' classe; di fatto

essi ottennero con

il

pagamento

in

lire italiane, un aumento del

20%

«

cambiando

il

prezzo dalla lira austriaca a quella italiana,

salvo un maggior aumento pei muratori più abili od esposti alle

intemperie da convenirsi fra essi ed i rispettivi capimastri

»

102•

Non

si fecero richieste precise in merito alle paghe dei manovali e dei

garzoni; queste infatti,

in

genere, venivano calcolate sulla base del–

le paghe dei muratori ; quella del manovale non superava

il

60%

di quella del muratore e quella del garzone era un po' più della

metà di quella del manovale.

· Gli anni seguenti furono caratterizzati da una stasi dei salari;

la crisi economica del 1872-73, che provocò un considerevole au–

mento dei prezzi dei generi di prima necessità,

in

particolare del

pane

103

portò allo sciopero dell'agosto 1872, con

il

quale i mura–

tori ottennero un assai modesto adeguamento delle loro paghe al

costo della vita, che si concretò in un aumento del 10% "".

Da una testimonianza più tarda dei capimastri Castoldi e Ga–

dola, si apprende che i prezzi ordinari dei salari prima del 1887

sarebbero stati i seguenti:

per

la·

giornata

d'estate

per la giornata

d'inverno

muratore

da 2,20

a

2,80

da

2,05

a

2,65

badilante

.

1,60

1,90

.

1,50

»

1,80

manovale

.

1,40

1,60

»

1,30

.

1,50

garzone

»

0,85

1,35

0,80

»

1,25

Per i muratori scelti, sempre secondo i suddetti capimastri,

si

pagavano 3 lire e più al giorno

105

La Convenzione dell'87, che

è

il

primo documento scritto rela–

tivo ·all'orario e alla tariffa dei murator i, stabili che

la

giornata

di lavoro fosse

«

distinta per ore e come tale pagata ad un tanto

all'ora

»

106•

Inoltre ogni ora eccedente quelle prescritte dall'orario

come quelle che venissero fatte nei giorni festivi, sarebbero state

considerate straordinarie e come tali pagate. In realtà neanche queste

norme venhero rispettate se non dopo diversi

anni

e la maggior parte

dei capimastri continuò a pagare a giornata e non ad ore; lo sciopero

del settembre 1887,

per

il

rispetto della Convenzione da poco stipu•

lata, portò ad una definizione di minimi di tariffa, ad evitare che con

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