

L'unificazione aveva infatti determinato un aumento generale dei
prezzi per lo sfavorevole rapporto di parità fra la lira austriaca
e quella piemontese (1 lira austriaca
=
0,86 lire piemontesi). I
muratori chiesero di essere pagati
in
lire italiane, nella misura di lire
2, 1,75 e 1,50 rispettivamente per la 1•, 2' e 3' classe; di fatto
essi ottennero con
il
pagamento
in
lire italiane, un aumento del
20%
«
cambiando
il
prezzo dalla lira austriaca a quella italiana,
salvo un maggior aumento pei muratori più abili od esposti alle
intemperie da convenirsi fra essi ed i rispettivi capimastri
»
102•
Non
si fecero richieste precise in merito alle paghe dei manovali e dei
garzoni; queste infatti,
in
genere, venivano calcolate sulla base del–
le paghe dei muratori ; quella del manovale non superava
il
60%
di quella del muratore e quella del garzone era un po' più della
metà di quella del manovale.
· Gli anni seguenti furono caratterizzati da una stasi dei salari;
la crisi economica del 1872-73, che provocò un considerevole au–
mento dei prezzi dei generi di prima necessità,
in
particolare del
pane
103
portò allo sciopero dell'agosto 1872, con
il
quale i mura–
tori ottennero un assai modesto adeguamento delle loro paghe al
costo della vita, che si concretò in un aumento del 10% "".
Da una testimonianza più tarda dei capimastri Castoldi e Ga–
dola, si apprende che i prezzi ordinari dei salari prima del 1887
sarebbero stati i seguenti:
per
la·
giornata
d'estate
per la giornata
d'inverno
muratore
da 2,20
a
2,80
da
2,05
a
2,65
badilante
.
1,60
•
1,90
.
1,50
»
1,80
manovale
.
1,40
•
1,60
»
1,30
.
1,50
garzone
»
0,85
•
1,35
•
0,80
»
1,25
Per i muratori scelti, sempre secondo i suddetti capimastri,
si
pagavano 3 lire e più al giorno
105
•
La Convenzione dell'87, che
è
il
primo documento scritto rela–
tivo ·all'orario e alla tariffa dei murator i, stabili che
la
giornata
di lavoro fosse
«
distinta per ore e come tale pagata ad un tanto
all'ora
»
106•
Inoltre ogni ora eccedente quelle prescritte dall'orario
come quelle che venissero fatte nei giorni festivi, sarebbero state
considerate straordinarie e come tali pagate. In realtà neanche queste
norme venhero rispettate se non dopo diversi
anni
e la maggior parte
dei capimastri continuò a pagare a giornata e non ad ore; lo sciopero
del settembre 1887,
per
il
rispetto della Convenzione da poco stipu•
lata, portò ad una definizione di minimi di tariffa, ad evitare che con
265
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