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LA '/'ORRE
percbè le so1uzioni economiche mutano col tempo e cogli umor i,
secondo le esigenze e le conveniem,e.
Se
si vuole che l'atto costi–
tuziona le rimanga alla base della vita sociale del paese per
qualche generazione, come
è
accaduto negli Sta ti Uniti d'A me–
rica, e come
è
auspicabile che sia, non si deve aver la pretesa di
includ ere nella costituzione ciò che
è
di sua natura tr anseunte.
Chia rita la questione fondamentale che la costituen te dovrà
r-isolvere, cioè la scelta del sistema di governo , nasce una pleiade
di questioni accessorie, specia lmente sulla procedura da seguire
per giu n_gere alla determinazione del nuovo , statuto •. Ad una
prima questione abbiamo già accennato: i membri della costi–
tuente avranno carta bianca per decidere, o sara nno indirizzati
dal popolo e dai partiti? Nel primo caso si potrebbe creare la
costituente mediante elezioni a collegio unin ominale ; nel secondo
caso sarà logico giungere alla
rappres entanza proporzionale
ed
alla proposta dei candi dati da parte di un iiumero minimo di
elettori, cioè a cura dei partiti organizzati.
Una seconda quest ione si può formulare così : l'assemb lea
<·ostituente farà parte dell'odierna organizzazione legisl ativ a, o
no ? In altr e parole, le determina zioni della costituente debbono
essere sottoposte al senato ed al luogotenente, perchè anche que#
sti due organi si pronun cino e collaborino alb determinazione?
Pare che la risposta debba. essere negativa, almeno per quanto
riguarda il luogote nente : se la costitue nte stabi lisce la fine della
monar chia,è logico assoggettar(' tale determin azione al concorso
della volontà-del luogotenente? Comunque, mi
è
sembra to oppor–
tun o precisare il quesito pcrchè le future norme da emanarsi
siano chiare ed inequivoche.
Terza questione: supponendo che l'assemblea costituente
debba impiegare vari mesi (e forse un anno o più, come dirò
fra poco) per approvare la nuova c-ostitu zione, quali orga ni prov–
vederanno, nel frattcmJX>, all'attività legislati,,a
ord.i1,aria?
Provvede rà il governo con decreti legge? Non pare, questa, una
soluzione molto soddisfacen te dal punto di vista democratico:
non potr ebbe la stessa assemblea costituente avere voce delibe–
rativa per le leggi ordinarie, almen o per quelle di maggior mo–
mento? Vero
è
che, ove si adott i la soluzione ncgat i"a , potrebbe
rimanere in vita, a fianco at governo, la proge ttata e consu lta
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