Critica Sociale - anno XXXIII - n.6 - 16-31 marzo 1923

CIUTIC.A. SOCIAL'E 85 guirsi nascostamente a domicilio o presso altre 11- .ziende (per es. la cosidetta Calca nei paesi di risaia). Il divieto non riguarda gli impiegati nè il lavoro fatto per proprio conto. o ,di indole diversa da quello che è- il mestiere abituale. 8. Sancita (Art. 8) la nullità dei patti in ,frode della legge, si prevengono. (Art. 9) le altre violazioni, accordando a chiunque facoltà di reclamo alla Ma– gistro.tura de.l Lavoro, che p'uò anche intervenire di ufficio. La incosci.enza di tanta parte delle maestran– ze, la coazione cui possono andar soggette, esige questa specie di azione popolare per l'osservanza ,di una legge che risponde a un altissimo interesse ge– nerale. 9. Perchè le comminatorie non diventino· una burla, come avviene troppo spesso .in questa mate– ria, e affrdntare il rischio dellé tenui ammende non possa essere una troppo cQmoda speculazione, è am– messa, contro il contravventore pervicace e irredut– tibÙe, non prima- dellal' terza .recfdiva, facoltà di ag– giungere .l' atresto ~n:o a tre mesi. (Art. 10). 10. Finalmente, alla. ·necessità dell'accordo fra le parti' pei prolungamenti d'orariio (num. 3 e 4) e a quella del consenso delle principali orgànizzazioni o– per'aie per l'esercizio della pericolosa facoltà con– cessa al ministro (Art. ·12) di esonerare -temporanea– mente intere industrie dalla osservanza della legge, si aggiunge la vigilanza su tutta l'applicazione della legge, ·e sulle dilazioni alla medesima (Articolo 13); deferita al Magistrato del Lavoro, che emana dal Consigliu superiorè. Questo Magistrato, come si è , già d_etto, esclusivamente tecnico; rappresentante na– turale di tutti gli interessi coordinati, è, ben· potreb– be dirsi', la leggè stessa •in azione, la garanzia di u– n'applicazione illluminata, imparziale, p'er adatta– menti e miglioramenti progressivi, paralleli al "pro– sperare dell'economia nazionale, all'infuori e al di– sopra degli egoismi, dei particolarismi, delle parti– gianerie di Governi, di oligarchie, di classi, rl.i.pr.i,r– titi. Comparando ora al disegno di legge il testo del cte– creto, troviamo identica la scatola ma ... evaporato il co.ntenuti1. Sono riprod:otte persino le intitolazioni degli articoli. Soltanto, con sapienti incisioni ed o-. missioni, la virtù, la efficacia della legg_e·sono volate via. La carca~a è qu_~a: l'a11ima, sola _l}e è ~su– lata. ~l primo articolo esclude dalla legge il lm,oro a bordo delle ,navi, curiosa forma dr. protezionismo per la marina mercantile, e i servizi publilici anche· as– sunti da privati, ciò che puQ..estendere l'eccezione a perdita' di vista, salvo sottometterli a regolamenti di là da venire. Cancella l'inclusione degli istituti industriali religiosi, che poteva aversi per implicita se' non si fosse volut'amente· cancellata. Il secondQ limita la protezione del lavoro agricolo all'avventi– ziato: i salariati fl,ssi ne sono esclusi (salvo sempre provvedimenti futuri) e costituiscqno la popola.:~ione agricola più numerosa. Il terzo tenta definire i ca.- , .ratteri: del lavoro effettivo con una seml)lice tautolo– ~ (« lavoro che non 'richi'ede applicazione assiqua., lavoro lliscontinuò », ecc.) che, ~on integràta da re– golamenti di dèttaglio, anzi •pretendendo di sostituir– vi~i, -iqire l'adito a inn)-lmerevoli évasioni. ino Bianco· A ima disuguale ripartizione degli orarii per esi– gen~e stagionali o tecniche, son soppressi il requisi– to essenziale trattarsi di esigenze non altrimenti su– perabili, la necessità della ratifica degli accordi fra le parti e l'obbligo di non eccedere come media, mercè adeguati compensi, il massimo orario nor– male. -Così il contenuto dell'articolo (Art. 4) tradisçe l'.intitolazione, la ripartizione diventa aumento vero e proprio, e i limiti sono determinati dal Governo, at arbitrio delle lo1'0 · Eccellentie. Specialmente il lavoro agricolo, stagiçmale per antonomasia, è sot- · tratto alla l~gge una seconda volta e sarà abbando– nato alla discrezi-0ne .indiscreta dei munifici proprie– tarii terrieri e degli onesti affittuali. Il lavoro straordinario (Art. 5) dal massimo set– tinianale di 10 è portato a 12 ore, ciò che ostacolerà la pratica del sabato inglese; la norma che ln straor– <linario non deve essere continuativo è soppressa; e il freno del 25 per cento di aumento sulle paghe è rido.tto alla misura d~riso;ria del 10 -pr.r çento. Ciò significa ·che l'orario normale da 8 sale a i.O ore semplicemente. · Ed è la negazione flagrante della Convenzione di Washington, che si è vantato - in irn.se a questo abotto - di r_atiflcare! Pei casi di, forza maggiore e pericolo imminent:e ecc. è soppresso (Art. 7) che il pericolo debba essere• non aitrimenti evitabile, che l'aumento debba cc,nte– nersi nella misura indispensabile, che l' fapettorato del Lavoro debba eventualmente intervenire ll'uf~- . cio. Tutte le condizioni limitatrici S(,no Piffàte. Ne segue l'immunità di qualunque ·orl'l.rio, che tolga a , pretesto un periéolo, anche il più facilmtJnte rimo– vibile, o semplicemente sognato o farneticato. ' Aboliti il divieto di violare i contratti e diminuire le paghe col pretesto dell'orario ,legalmente ridotto,· la repressione del lavoro a domicilio o in altra a- . zienda in fraude della. legge, la facoltà del reclamo contro gli abusi e dell'arresto ai contravvr,ntori tre volte recidivi (Art._ 6 a 10 del disegno ài legge). E' l'elusione della legge · audacemente inco,·aggiata e l'immunità assicurata ai contravventori. Soppresso il prudente intervento del Magistrato del Lavoro, vigile imparziale, soppressa la diswssione colle maestranze con riconosoiuta dignità di con– traenti e .di cittadini. Soppresso (Art. 11) il necessario consenso delle organizzazioni operaie. L'arbitrio del Ministro è fatto sovrano. La nobiltà, il valore civile della legge è tuttq sv,!).nito.Restano alcune norme di polizia, affidate-a un Ispettorato del Lavoro che man– ca. ·Resta il chiffon- de papier. Era un organismo modesto, ma sincero e vivo. Poteva svilupparsi. Colla bened-izione del· Dio nero, ora v'è la salma oi10rata, ben composta nel feretro. Fll,l!>PI). TURATI. Abbonamenti 1923 Raccomandiamo vivamente a tutti i nostri abbonati di mandarci oon ogni sollecitudine l'importo dell'abbona• milnto per il 1923, che rimane stabilito per ITALIA : Un anno L. 24,- Un semestre » 12,- ESTERO: Un anno » 28,- Un semestre » 14,- Abbonamento cumulativo GIUSTIZIA - CRITICA SOCIALE ITALIA: Anno L, 70 ESTERO: • 114 Semestre L. 35 • 62

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