Critica Sociale - anno XXXIII - n.6 - 16-31 marzo 1923

CRITICA SOCIALE J industriali e di agrarii, di operai e di contadini del– le varie industrie ed agricoltura, come pure di com– _mercianti, di im.piegati e di commessi, e con ·quello dei tecniçi e dei rappresentanti dello Stato, estranei e superiori in qualche modo agli unilateralismi di classe. Presentato al Parlamentò da due. successivi Ministeri, aveva subìt0 l'ultima .ripulitura, meI,1tre gi-1 imperversava la crisi economica, nellà nutrita discussione della Commissione 'della Camera, ove gli interessi padronali erano non meno strenuamente rappresentati. Tutto fa credere che al frutto di cosi solenne plebiscito l'Assemblea non avrebbe potuto che porre il proprio suggello. · Già riell'ultima Relazione 'alla Camera i due con– cordi relatori - uno dei quali « popolare· » ~ ave– vano dovuto giustificarsi dall'accusa di aver portato nell'a-rringo un progetto che, limitandosi a consa– crare uno stato di fatto già esistente e consentendÒ tutti i possibili adatta~enti a tutte le. esigehze del capitalismo, sembrava porgere -alla 'fame proletaria « una porzione di sol di luglio sopra un piatto· di' fumo ;1, Certo, attenuarlo, ridurlo ancora, era sti::op– piarlo ed ucciderlo. Come erà, si poteva difendere. Perchè, se è ,vero che il disegno « delle otto ore ,, consentiva alle eventuali necessità orarii persino di 12, di 14, di 16 ore di lavoro e ammetteva tempera– menti d'ogni natura per ogni evenienza che li recla– masse; non perciò meno, consolidando la conqu~sta operaia, affermava, sia pure tendenzialmente, un principio su cui riposa la· salute ·e la dignità della ' stirpe, sottraeva il mercato della merce lavoro - che è la compra-vendita· dell'uomo vivo - al· bru– tale e inc,ontrollato imperio del bisogno e del ri– catto, mentre difendeva le industrie sane ed oneste dalla « sleale concorrenza ,, delle industrie e delle aziende crumire. Ciò con un. molteplice ordine di accorgimenti, che sono l'animai e il midollo della. legge, e Che brevement,e enumeriamo. 1. Stabiliva (art. 1.) ·che l'orario di 8 oré giorna- ,liere 1 o ·48 settimanali, deve considerarsi come ora-. rio ·normale (tendenziale) per tutti i lavori salariati• o stipendiati che si compiono alla dipendenz~ e sot– to il controllo altrui; eccettuati: soio, per ovvie ra– gioni, i direttori, i domestici, i commessi viaggiatori, e messi a parte (così ha desiderato il Governo) i serv;izi pubblici, ai· quali· ·si provvederebbe con di– sposizioni separate. Ma la giurisdizione della legge · non si esercita che sul lavoro effeiiivo, non già sul– la prestazione passiva di chi sia a disposizione di terzi pressochè inop~roso.' Questo' principio è essen– ziale nel disegno di legge (si ricordi il danno re– cato, al principio delle 8 ore, dal cqncetto diverso adottato nelle ferrovie dello Stato). Senonchè il ca– rattere di effettività de\ lavoro, stante la infinita varietà e variabilità dell'intensità dello sforzo nel ' tempo e nello spazio, anche per ìavori coperti dalla stessa .qualifica (si confronti un commesso di nego– zi-o di città popolose, asi-illato da 'una ressa. che non dà tregua, con certi commessi sbadiglia;nti la noia nei nego~ii dei borghi), non può essel'e dcfinjto sin– teticamente nella legge. L-o potrà essere, per cate; gÒrie e per gruppi, dalla disciplina più plastica di regolamenti speciali (art. 11) e praticamente dalla magistratura tecnica del lavoro -. Comitato perma– nente - la quale li deve compilare, .applicare .e mo– difiçare,. e nel'la quale si ·compendiano in i,scorcio tut– te le competenze e tutti i grandi interessi dell'eco no- \BibtiotecaGino Bianco mia nazionale. La legge inoltre non escludeva, anzi ·includeva espressamente a scanso di equivoci, il la– .voro delle aziende industriali o commerciali, anche ie ammantate sotto veste religio~a, - di istruzione Q di oeneticenza. 2. Anche il la·voro agricolo dei contadini comun- . que salari'ati (non dei soli braccianti) è collocato sotto l'egida della legge. Esso forma infatti forse i· tre quarti del lavoro salariato in Italia. E' sospesa , fino _a nuova disposizione la inclusione def colltratti agricoli di partet:ipazione, per la necessità di stu– diarne pri~na la infinita varietà. (Art. 2). 3. Le esigenze stagionali e tecniche (agricoltura, trasporti, tu.rnt di lavoro complicati ecc.) consento– no qualsiasi aumento di orario giornaliero, purc)1è si tratti di esigenze non altrir,u.:nti superaòili, • i_l complesso del lavoro• non ecceda in media, sopra determinati peniodi (che per l'agricoltura. per esem– pio potrebbero estendersi magari all'intera anna– ta), il' complesso dell'orario normale, e. i prolunga-. meuti sian discipUnati <la uua ,wrrnr., o dete.rmina– ta ·dalla Magistratura del Lavoro o per acc:1:1rdidelle parti rafi(icati dalla ~tes_sa e debitamente pubblica– ti. Si vuole, ins0mma, che cotesti prolungamenti noti si~no abbandonati all'a.rbitrio incontr.oUabile ·della sola parte padronale o di Wl Governo· di• partito. (Art. 3). 4. Accanto ad essi e al disopra della media nor– male, si ammettono, dietro accordi fra le parti, per esigenze di' qualunque natura, anche soltanto eco– nomicJ{e (urgenza o abbondanza di commesse, ecc.), altre or.e complementari · o straordi11arie (Art. 4), fin·o alla misura - sempre però- come semplice me– dia su periodi comunque estesi - di ~ ore giorna– lieri\ in più e di dieci ore settimanali (totale, 10 ore e 58 r)spettivamente); al solo patto che\l ~avo1'0 stra_or– dinario non diventi', contimuativo, oss~a... o-rdinario, e col. solo freno di un aumento minimo di pag!l ora– ria - o di compenso sui cottimi - del 25, per cento; cifra o uguale o infe_rilore, e anche di molto ;i~fe– riore,' a quella stabilita nelle anl!,loghe leggi 1 stra– niere--e in tutti, non uno escluso, i concordati vi- - genti. ' ' 5. Pei casi di forza maggiore o di immin.enie ;pe– ricolo alle -persone od alle, proprietà .(clii non ricor– da le opiezioni · cretine del temporale chfl minaccia di disperdere le biche; della cuoca che, scoccate le 8 ore; lascia bruciare i1 1 desinare sui fornelli?) \•au'. mento di orario non ha limite. (Art. 5). Solo,. a prevenire l'abuso, si esige eh~ il pericolo non· sia altrimenti evitabile, che l'aumento d'orario non su1,eri Ia 'misura indispensabile, che se ne infor– mi poi 'l'Ispettorato del Lavoro perchè possa .even- tualmente inter;venire a disciplinarlo. ' 6. La riduzione dell'orario -ai limiti legali non può servire di pretesto (Ar-t. 6) a peggiorare la con– dizione dei lavoratori, vjolando i conçordati in corso o diminuendo lé paghe. Ciò capovolgerebbe gfi scopi della legge. Il divieto, ·data ·la facoltà dei licenzia– menti, ha una portata relativa; ma chiarisce gli intenti' umarii della legge agli effetti di eventuali giudizii od arbitrati. 7._L'Art: 7 intend~ a prevenire quèlla, clie è Ja frode più gi:ossolapa' e abitujl,le pe.r eludere la leg,– ge: ·1a commissione di. lavoro oltre' l'orario, da .ese~:

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