Critica Sociale - XIII - n.18-19 - 16 set.-1 ott. 1903

Bb CRITICA SOCIALE s1>osizionociel Mini8lcro e dei suoi amici contro gli imJ>iegati, ò il traSl()(.'0 1 per lo suo rovinose conse– guenze sul loro magro bihrncio economico. JI receuto caso Cavazzann. è un episodio significante di simili tirannescho o barbare prc1>otcnze, che non si fanno riguardo alcuno di scaraventare nel termine cli 48 oro una famiglia inticra da un CftJ>Oall't1.ltro d'Italia, quasi fosse una cas8a di mercanzia. Quando poi non ha origino da una punizione, il trasloco è molte YOlte il pn1.ionterisult ato o di uaa pressione o cli una ,·e1Hletta clettornlc, o e.li una pt1rtigiaueria sfacciata, che sfuggo ad ogni coutrollo, nrnscherandosi dietro la vuota frase <li esigenze di servizio. Il progetto Zauardelli non muta una linea a tutto questo: le tt;igtuze di sen:izio, in materia di trnslo<'hi, rimangono 1>il1 che mni in vigore, chò certo l'ingenuità. nostra non si spingo a tal 1>unto cln credere bastevole ad ìnfrenarlc l'appellativo di gmui (art. 29); e l'arbitrio del ministro ò sempre insindacabile in quanto egli dove 1tdi1"c bensì il pal'ere ciel Consiglio di ammini· strazione, ma non ha l'obbligo di uniformarvisi! Allo beffe si aggiunge il danno; quando il trasloco è una misura disciplinare, il funzionario che ne è col(Jito può esser 1>rivatodel rimborso delle spese di viaggio, e così vien punito due volto! Non per nulla. l'on. Za• nardclli ò l'autoro di un Codice penale che non fa invidia ai sistemi della Inquisizione. Xiamo in tema cli punizioni, fermiamoci; il ti• tolo VI[ della legge in parola ce ne porge ampia materia. L'art. 56 infliggo la censura all'im))iebrato 1 anche "J~r frregolm·erowlolt<i ,,, frase assolubunente troppo vaga perchò non si presti a capricciose interpreta pretazioni subictth,e. Nella Relazione che illustra il progetto Zanardclli, n proposito delle pnnizioni, si logge: u r.,a diftlcoltà cll stabilire un sistema di pene disci• J>linari è effetto della difficoltà di determinare un com• pleto sistema di colpo disciplinari: /h1 dor;e si eslmde il clot·e,·eprofessionale dell'im1Jitgalo, che costituisce il coutenuto del niJJJJOrlo di servizio, 11testende altresi lei possiblutù <li vlolazio11f.<fel1·a1>1>01·to s esso e la necessità <il sw1zio1it a<lt(Juate ve,· rei11le9rarlo. 11 Orn, a quc8to opportuno criterio di limitazione non troviamo corris1>0nùenti i dispositivi della legge. Il ,·apporto di servizio ha. diYersn estensione, a seconda della. qualiti\ dei funzionari: un delegato di pubblica sicurezza 11011 può certamente equipararsi ad un im• piegato del Catasto, delle Poste, ciel 'l'elegrafo, ccc. J'er questi il rapporto di servizio cessa col ccssnro dello ore d'ufllcio. Ed allora l'frregolare comlotta dell'art. 56, cd il capoverso à dell'art. 59, che applica la sospensione di primo grado " per quaJsiasi altra mancanza cho climostri riprovevole condotta, difetto di senso morule e ùi rettituctine, o tolleranza. di gravi abusi 1t, non esorbitano dal rapporto cli servizio? Vi ò dunque una flagrante contraddizione nei termini. Ma, procedondo pii, oltre, troYiamo Yiolazioni di diritto ancora pili gravi. Il pubblico funzionario in– corre nella revocazione dall'impiego " per pubbliche offese a11a.1>ersom,del Re, aJla famiglia Reale, allo Cnmore legislativo,, o "per opinioni ostili alla Mo– narchia costituzionale o all'unità della Patria ,,. Non discutiamo in merito; a noi basta rilevare la gr:wissima disJ)0!iizione dell'art. G7, che ritiene quei fotti di competenza dei Consigli di disciplina, sot– trnendo cos\ l'impiegato ulla giustizia comune cli tutti i cittiulini. So per qualunque lesione di diritto in materia civile la legge '.lanardclli tende a stabi• lire la competenza ordinaria della magistratura in fiwore dell'impiegato, percbè in materia penale seguo un diverso criterio? L'arbitrio ciel potere esecutivo, limitato da una parte, 11011 dilaga quindi dall'altra? Ma vi ù di peggio. li'art. G3 del progetto zanar• ùolliano llispono rhe " l'itn]Jiegato 1mò e3sere sotto• vosto al Consiglio <li discipliua, 11er gli eve11t11ali 11rovvedime11ti, 11011osta11te ch sia iuten-enuta se11te11=a di. assolttzio,re, od, or<liuanza <li 110n (arsi luogo a procedimento, o sentenza od ordi11anza che dichiari il fatlo imputato 110,i rostitui,-e m, nato ai termini di legge!,,. . .. Il progetto Zanurdelli non fa. cenno dei diritti di rit~nione, di a!!soci~zionc, di discussione, ecc. 1 segno evidente che non mtcndo sottrarli alln legislazione comune. Cadrebbero così tutte le controYersie sui limiti o sulla estensione dei diritti civili degli im– piegati di franto agli altri cittadini. Ma l'efficacia di questa liberale disposizione non ò che apparente: nl pari llello altre garanzie lnrgito agli imJ>iegati, cstia. preshi. 11flmlCo itd innumerevoli abusi. Oli ar• ticoli 59 o CO infatti puniscono i funzionari per i11subonlinazioue oà eccitamento alla i11suborùi11nzio11e. Deve essa intendersi in vin. atreltamentc ammini• stratiYn, cd in ordino ai rap1,orti cli servizio oppure può varcarne i limiti? La legge non è chia;a e qui sta a1>punto il maggior 1>ericolo.Se, come a;venne in proposito all'agitozione postale telegrafica, il i\U– nistro o chi per esso proibisce con ordinanza l'eser• cizio del diritto, supponiamo, di riunione, e gli im• piegati non vi ottemperano, forti deUa legge, la insubordinazione esisto? ),Tonpuò sfuggire la. J>ortata gra,•issima. di un simile criterio che metterebbe l'hnpicgato in completa. balla del potere esecutivo. Nessun altro punto della leggo mette in luce piì1 chiara la. aun illogica concezione. Si ,•uol sottr1trre il 1>ubblicofunzionurio ad ogni possibilità di arbitri, di favoritismi e di ingiustizie e, tanto nel campo 11.mministrntivo, quanto in quello civile o politico si htscia l'adito ali essi. Con questa differenza ciie mentre in linea amministrativa le guarentigie rie~ scono inefficaci 1>orimperfezione puramente formale della. legge, in linea civiJe e 1>oliticn lo diYentauo per concezione Intrinseca. 'l'alo squilibl'io ripete la suR. origino dalla toorin. ohe vede nei rappol'tl fra l'amministrazione e l'im– piegato la caplicozione cli una potestà sovrana dolio Stato esercitante atto cli autorità o dominio, senz1t fare l'opJ>ortuna distinzione fra le diverse categorie cli funzionar!. Prevalendo il concetto dell'adempimento delle fun– zioni 1mbbliche a. mezzo di prestazioni permanenti o retribuite, il funzionario devo conservare liberti'i di giudizio o di decisione nei limiti della propria competenza, o ne assume quindi la responsabilità. Solo nelle cariche principali che hanno pili che nitro funzione politica 1 risalendo la responsabilità pili direttamente al .Ministro, è giusto che a. questo si conceda una ma,t:"giore libertà d'azione. ~el primo caso quindi le dis1>osizioni sulla. sorveglianza e sulla obbedienza gerarchica non devono essere conformi al criterio personale del su1>eriore,ma a critert obbiettivi cli legittimità, di giustizia., di co1wen.ienza, i quali ri• guardano unicamente il rapporto di servizio. Questo rapporto interno, giuridico, patrimoniale, scrive il Pacinotti ( 1 ) 1 intercedente fra lo Stato o tra un'altra. pubblica amministruzione e l'im1>icgato, è essenzial~ mente di diritto privato. Lo Stato infatti con tale rnp1>orto si (H"OCllCCi!~ i mezzi per la. attuazione elci suoi fini e l'es plicazio ne della sua tittività, non altri· n~euti che, ))01" via.di altri rnpporti di diritto privftto, s1 provvedo le coso motoria li che gli sono necessarie: egli non vi figura come ente sovrano, nè come auto– rità imperante, ma come persona patrimonia.lrnento ( 1) C0J1h"lb11to alla dtlu111h"1.zH)nc qllirùllca dtl rappo,-to d 1impl•qo. (llld,ta Jtallaitil (U ,ck1tu qlnl"ùlklK, dlil)en&O U·H, pag. 91•9:!J.

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