Quaderni Piacentini - Nuova Serie - n. 12 1984

80 retti, ma per deliberare e votare liberamente in base alla loro opinioneattuale, rischiarata da tutti i lumi che l'Assemblea può fornire a ciascunodi essi» (23); ed aggiunge: «i committenti [ i cittadini] non possonofarsi ascoltare che attraverso i deputati della nazione E...) Il popolo, lo ripeto, in un paese che non è una democrazia (e la Francia non potrebbe esserlo) i l popolo non può parlare, non può agire, se non attraverso i suoi rappresentanti» (24). Questa pagina di Sieyèsmeriterebbe in un'altra sede un commento attento, qui dovrà esseresufficiente a sestessa e dovrà solopermetterci di fare il punto sullaconcezioneclassica del governo rappresentativo che Sieyès ha formulatomeglio di chiunque altro ed il cui testocanonico dal punto di vista del diritto positivo sul continente europeo resta la carta francese del 1791. Qui l'esercizio della sovranità, del potere legislativo, spetta all'Assemblearappresentativa i cui membri esprimono la volontà della nazione e non sono legati agli elettori da alcunmandato — i l loro caratteresovrano è sancito fra l'altro dall'istituto dell'immunità parlamentare (25). I l popolo più ancora che titolare di un'originaria ed impotente o almeno inesprimibile sovranità è titolare di diritti, in particolarequello della cittadinanza che ogni singoloassume nel momento in cui, spogliatosi della sua specificità, entra a far parte del corpodella nazione, che e quell'entità che si riconosce nelle decisioni dellarappresentanza politica (che si chiamerà d'ora in avanti Parlamento). In questosistema che è stato pensato, ricordiamolo, in funzioneanti-cetuale non c'è spazio per i partiti (per una rappresentanzadegli interessi al plurale, dal momento che l'interesse riconosciutolegittimo è soloquello della nazione e le uniche differenze che alsuo internosonocompatibili sonoquelle delle opinioni). ARousseau, che aveva detto che la volonté générale e una, Sieyès farà qui ecosostenendoche la nazione è indivisibile. Se l'assemblea,dandocorpoall'interesse ed alla volontà della nazione, «rappresenta», fa cioè esistere ciò che senza di essa è assente (26), deve riceverenon di meno a tal scopoun'«autorizzazione» che prende formaattraverso l'elezione dei deputati. Nel sistema rappresentativo classiconon esiste l'idea del suffragiouniversale; ora, piuttosto che 23. Archives Parlatnentaires, V I I I , pp. 594-595. 24. Citato da Carré, op. cit., p. 256 (Archives Parlamentaires, cit., ivi). 25. Cfr. G. Zagrebelsky, Le immunità parlamentari, Torino 1979. 26. C. Schmitt, Verfassungslehre, cit., p. 209; G . Leibholz, Das Wesen der Repraesentation und der Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert, Berlin 1929. Biblioteca Gino Bianco

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