Quaderni Piacentini - Nuova Serie - n. 12 1984

71 potrebbe dire dal momento che il mandato libero (che è diverso da quello fiduciario) è esattamente un non-mandato [questa impostazione è ancora nella Cost. it. art. 67: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»]. inoltre, nel contratto di mandato i l mandante gode di unasupremazia di titolo, di una «superioritas» nei confronti del mandatario, che non è compatibile con l'idea e con la praticastessa del governorappresentativo, dove è l'assemblea rappresentativa che sovrana e dove non è possibile rintracciare nel rapporto eletti/elettori gli elementi costitutivi del mandato ordinario, che sono: 1) ii potere delmandante di revocare quando vuole il mandatario, anche prima dellascadenza dei termini del contratto; 2) la subordinazione della volontà di decisione del secondo a quella del primo; 3) il fatto che il rappresentante è tenuto a render conto al mandante del modo in cui l'incarico affidatogli è stato condotto a termine e pub essereperseguitogiuridicamente — mentre l'eletto rischia al più di non vedersi rinnovata la «fiducia» che in lui era stata posta (5). 2. Per quanto riguarda l'identificazione fra democrazia e rappresentanzapolitica (6), ad essa si oppone il fatto che il governo rappresentativo è statopensato nel 1789 per escludere non solo il sistemadella rappresentanzacetuale, ma anche la «democrazia» — almenose con questo termine si intende l'auto-governodel popolo o addirittura l'identità fra governanti e governati, — comevedremoprendendo in considerazione la posizione di Montesquieu e quella in questaprospettivaancora più rilevante dell'AbateSieyes. Se,dunque, la rappresentanza politica non è riconducibile alla figuracontrattualistico-privatistica del mandato, facendouso di quali strumenti concettuali è possibile raggiungere un qualche controllo intellettuale intorno al problema della rappresentanza? Prima di affermareconKelsen (7) che la rappresentanza politica è una «finzione» 5. Per un'analisi più accurata del problema mandato-rappresentanza cfr. le pagine ancora fondamentali di R. Carré de Malberg nella sua Contribution ä la théorie générale de l'Etat, Paris 1922, vol. ! I , pp. 209 sgg. • 6. Nonostante l'assenza di questo nesso intrinseco — esistono infatti sistemi rappresentativi non democratici e democrazie non rappresentative, come quella ateniese — oggi l a democrazia come forma di Stato non può essere pensata altrimenti che come rappresentativa. Ma si tratta evidentemente di un altro discorso, su cui si rimanda a E.W. Boeckenfoerde, «Democrazia e rappresentanza», di prossima pubblicazione in Quaderni Costituzionali. 7. Cfr. La Democrazia, Bologna 1981. pp. 69-70 e Teoria generale del Diritto e dello Stato. Milano 1952, pp. 294 sgg. Biblioteca Gino Bianco

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