Quaderni Piacentini - Nuova Serie - n. 12 1984

70 chesia il significato che si vuole attribuire all'ultimo termine. Basterà per rendersene conto riandare con la mente alla rappresentanza cetuale (staendische Vertretung) nei governi di Ancien Régime o, per altro verso, alla pratica della democrazia ateniese caratterizzata dal principio della rotazione, non da quello della rappresentanza (4) . Che le si pensi connesse deriva probabilmente dalla circostanza che ledemocrazie, almeno quelle che conosciamo, sono sistemi rappresentativi. Aquesto modo di impostare i l problema va aggiunto, poi, che siamo abituati a pensare la rappresentanza in termini «privatistici», con le categorie, cioè, che ci derivano da quell'enorme deposito di concetti che è la tradizione romanistica del diritto privato, nei termini, voglio dire, del «contratto civile di mandato». E' necessario soffermarsi brevemente sull'interpretazione critica di queste due idées reçues — i l nesso intrinseco fra democrazia e rappresentanza e l'interpretazione privatistica di quest'ultima — per liberarsi da concezioni che fanno ostacolo ad un'analisi un po' più accurata dei concetti. 1.Anzitutto sarà necessarioaccennare ad un problema di natura tecnica, che tuttavia è rilevante nel dibattito delta dottrina costituzionale. Se i l mandato è un contratto che intercorre fra due persone giuridiche: un mandante e un mandatario, — nella trasposizione giuspubblicistica, l'elettore e l'eletto, — e consiste in un incarico, conferito dal primo ed accettato dal secondo, di compiere una determinata pratica nell'interesse di chi tale incarico conferisce; allora non è possibile ricondurre a questa figura la rappresentanza politica classica (conquesta espressione intendo la rappresentanza per come è pensata dall'Assemblée nationale francese del 1789 e per comeessa prende forma nella costituzione del 1791). Infatti, nonostante i l linguaggiocomune che continua a parlare di mandato elettorale, legislativo esimili, la dottrina costituzionale classica parla di rappresentanza «nazionale», della nazione (un punto su cui tornerò più avanti) — la quale non può essere concepita come soggetto giuridico — e vieta esplicitamente ogni mandato imperativo, ogni mandato tout court si 3. The Concept o f Representation, Berkeley 1967, p . 2 ; c f r. anche E . Schmitt, Repraesentation und Revolution, Munchen 1969, p . 19 . 4. Cfr. i l recente studio d i M . I . Finley, Politics i n the Ancient World, Cambridge 1983, in particolare pp. 70 sgg.; ma anche Ch. Meier, «Entstehung und Besonderheit der griechichen Demokratie» i n Zeitschrift fuer Politik, 25 (N.F.), 1 (1978), pp. 1-31. BibliotecaGinoBianco

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