Pasquale Stanislao Mancini - Discorso ... sulla questione romana e sulle condizioni ...

56 lvi la pena di morte scorgevasi largamente prodigata, 1nentre scrupolosa economia del sangue umano era introdotta nel Codice emanato 1-iel 1859 nell'Italia supe- . r1ore. Del pari nell'antico Codice di procedura penale non si trovava motto dell'istituzione dei giurati, ma invece sedevano a giudici quei togàti, molti dei quali avevano contaminato il nome santo della giustizia, e l'avevano fatta cadere così in basso nella opinion€ pubblica, prostituendo con servile compiacenza la loro coscien.za al potere , che era un'impossibilità, non distruggendo le Corti criminali, restaurare in quel paese il credito e la morale autorità della giustizia. D'altronde, se per nn anno o per due avesse dovuto ritardare la definitiva codificazione italiana, come diffatti sarebbe accaduto, per la natura della discussione e dell 'opera immensa , le provincie napolitane sarebbero rimaste così lungo tempo senza l'istituzione protettrice per eccellenza della libertà, quella cioè dei giurati, e sarebbero state tenute in una condizione di politica inferiorità . ~ al confronto col resto dello Stato, condizione al certo degradante per una parte così notevole della famiglia italiana. Ecco, signori , le principali considerazioni, per le quali · Ei riconobbe l 'opportunità e l'urgenza di pubblicare quei Codici. Aggiungerò che la Co1nmissione, a buon diritto togliendo dagli antichi Codici napoletani alcune disposizioni le quali n1ancavano nei Codici dell 'Italia superiore, propose ed ottenne che accanto ai novelli Codici fo ssero mantenute in vigor e, sperando che qual contributo della sapienza dei giureconsulti napoletanj potessero tm giorno l

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