Pasquale Stanislao Mancini - Discorso ... sulla questione romana e sulle condizioni ...

5t> mente approvati dai r appresentanti di t utta intera la na- · . z1one. · Se non ~he concepivasi un periodo tr ansitorio fino al momento (ehe non si sap'e·va se cl o v eva giunger e fra uno o due anni) in cui potesse conseguirsi il benefi zio di quella definitiva codificuzione ; durante questo periodo transit orio era forse preferibile l ascjare in vjgore la legislazione esistente>il vecchio Codice p enale, il Codice di pr ocedura criminale, · l'ordinan1ento giudiziario ; o dur ante {JUesto periodo di tempo sar ebbe un beneficio l'int roduzione provvisoria o temporan~a di quei novelli Codicj, 11erchè ravvicinerebbero le condizioni delle provin cie napoletane a quelle del rhnanente d'Italia ? Signori, la Con1missione inclinò a quest 'ultima sentenza ) ~ e non avrebbe potuto fare altrimenti. Ed inver o , per quanto il Codice penale napoletano del 1819 contenesse notevoli progressi sulla l egisl azione francese , e fo sse stàto salutato come un Codice degno di enco.mio e di imitazione anche presso popoli più avanzati nell 'incivili1nento , non er a men vero ehe quel Codiee avea tutt i i vizii che debbono neres;sariamente 1na cchiarc un Codice decretato da un Governo tirannico. Mi basti avvertire alla Camer a che in esso i r eati cont1·o l a rebgione erano sottopost{ a p ene gravissi1ne ; l a best emmiR,, che al di qua del Tronto non sarebb e stat a punjta al trimenti che ~o l l'iin orso 'della coscienza , invece soggiaccva ad una pena severissima nel Codice napo~itano ; t roviamo colà i reat i politici puniti con pene draconiane ; nessuna delle garatie dei diritti politici ; e con1e trovar]n, se il Codice era st ato pr omulgato in t empi in cui non esistevano di ~ rittj el ettorali, liber tà di st ampa , dir jtti polit ici di veruna sortR, , ed anzi il solo pronunciarne il no1ne era un delit to?

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