Miscellanea del giorno - 1847

( 4j) reggano un ministero, un supremo tribunale od una provincia. E non patiscono , nè mai patiranno chetale potestà soffra menomamente; laonde il solo confine che possa incontrare la potestù del pontefice si è quello di non potcrnc trovare alcuno. Non puossi negare l'esistenza d'un principio, del quale csistuno tutti gli effetti. Il principio, e meglio il dogma - nulla poter limitare in nulla la potestà temporale del papa - suggella ogni ramo governativo delle sue pratiche conseguenze. E queste, se diamo un cenno sommario de'tribunali, sono apertissime in quel supremo di giustizia dell'auditore papale, chiamato auditore santissimo. Questo prelato ha potestà d'annullare tutte le procedure civili a qualunque giurisdizione appartengano, d'annullare qualuu~uc sentenza c di qualunque più alto tribunale delle province o di Roma, d'avocare a sè stesso una causa e deciderla, o mandarla ad un tribunale di suo piacimento, o anche rimetter[a a giudici da lui scelti, straordinari. A questo tribunale conducono potenti aderenze in corte, oro c donne. Il povero, mancante di protezioni , ma forte di sua ragione, può vincere agli altri tribunali , presso l'auditore santissimo perde sempre. Onde, in materia civile quello che altrove dim<mdasi forza di cosa giudicata, non esiste a Roma; l'auditore santissimo è stabi lito non a guardia dei retti giudizi, ma dell'assoluto arbitrario. Nelle cause criminali, il sospetto tiene le veci dell'auditore santissimo. J"'applicazione moderata del principio avrebbe potuto farne dimenticare l'esistenza i ma l' applicaziono

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