Vita fraterna - anno I - n. 10 - 15 ottobre 1917

324 VITA FRATERNA al crescente numero dei mutilati. Ma il provvedimento quale si annuncia oggi, adombrato da motivi d'indegnità generale, sostanziato di fatti vacui nella loro sostanza e nella loro ponderatezza, e che viene a colpire una ·sola delle parti colpevoli, non ci sembra giusto e quindi ~orremmo che quei Comitati, che tanto si occuparono per secondare le richieste delle autorità militari, si assumessero oggi la protezione degli interessi di coloro che furono assunte, in modo che il licenziamento non finisca poi per gravare unicamente su quelle che si trovano in condizioni economiche più tristi e su quelle che, in occasione di certi provvedimenti, fanno quasi sempre da capri espiatori, in luogo e vece di quell' altre, che non mancano mai di protettori compiacenti. Che se il licenziamento è motivato da incapacità specifica della donna a compiere determinati lavori, è giusto che le incapaci, che furono assunte con molta leggerezza di cernita, siano eliminate, ma non ci si armi di questi rari casi per infirmare tutta l'incapacità generica della donna che lavora e che porta inevitabilmente in questa nuova attività l'entusiasmo _e l' imperizia di una giovane forza. Il prossimo convegno nazionale femminile, che ha per iscopo di richiamare l'attenzione dei legislatori sulla insufficiente protezione legale, che le patrie leggi riservano alla donna nel campo del diritto pubblico e privato, si manterrà certamente nel limite del suo programma e con buona pace dell'Idea Nazionale e del Corriere d'Italia i « pubblici uffici > di cui si occuperanno le congressiste non saranno quelli a, cui essi alludono. I pubblici uffici cui le donne aspirano e non da ora, sono ben diversi dai pubblici impieghi, a cui la donna è arrivata oggi con la guerra e per i quali nessun ostacolo legislativo esisteva anche prima. I pubblici uffici cui accenniamo con e senza la guerra, per il sistema del nostro diritto pubblico, sono restati inesorabilmente chiusi alla donna, sia che si trattas_se di uffici pubblici nei quali concorrono i due elementi essenziali costituiti dall' jus imperi e dal munus pubblicum, sia che si trattasse di alcune professioni liberali nelle quali si vuol riconoscere un carattere pubblico, mentre già la legge nostra ha sancito stabilmente il principio dell'ammissione della donna a certi pubblici ed all'esercizio temporaneo di pubbliche funzioni, come per le impiegate postali, le bibliotecarie, le insegnanti, le ispettrici dei musei, le ispettrici sul lavoro, le perite, e quand9 ha chiamato la donna a far parte delle Congregazioni, di Carità, dei collegi di probiviri, quando l' ha dichiarata elettrice ed eleggibile nelle Camere di Commercio, e quando le ha conferito· l'ufficio di esattore. ' BibliotecaGino Bianco

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