Ombre Bianche - anno III - n. 5-6 - febbraio 1981

I I 08 Lorenzo PtcoLLi ghe pesanti (ai sensi dell'art. 72) conferma l'esistenza di una logica Hperversa" che pare preoccuparsi maggiormente di garantire il monopolio del·mercato nero .e delle fonti di approvvigionamento, che non (con dichiarato) di decriminalizzare il puro e semplice consumatore. 4. All'intervento penale inteso in senso proprio, di con1petenza del Tribunale si è affiancato, acquistando in questi anni un peso sempre maggiore, l'intervento affidato (su un piano più amministrativo e sociale che non penale in senso stretto) alla competenza del Pretore. Questi infatti ha il compito di pronunciare il "non doversi procedere" nelle ipotesi di ~on punibilità previste dalla legge, e contemporaneamente di disporre provvedimenti di affidamento, di cura, o di ricovero presso i centri medico-sociali ovvero i reparti ospedalieri (ora, almeno in prospettiva, presso le unità socio-sanitarie locali) competenti per la cura e la riabilitazione degli interessati. . Alla prova dei fatti questo tipo di interventi ha denotato un caratere essenzialmente burocratico, di etichettamento e controllo giudiziario, non solo privo di concreti contenuti terapeutici e socializzanti ma anzi assai più vicino ai meccanismi di criminalizzazione o comunque di istituzionalizzazione dei consumatori, tipici deJla prassi penale, che non ad un suo sostitutivo non emarginante. Ed infatti anché l'applicazione dei -nuovi istituti si è basato quasi sempre sull'intervento della polizia, ovvero di altre autorità amministrative (molto frequentemente militari) che effettuando la "segnalazione" del soggetto all' Autorità giudiziaria, hanno promosso un procedimento giudiziario vero e proprio: anche se lo stesso, non comportando la presenza obbligatoria del difensore nè la pubblicità del dibattimento nè il rischio di sanzioni in senso stretto, rappresenta soltanto un gradino intermedio di controllo sociale, sicuramente più duttile nel proprio utilizzo e meno costoso (soprattutto sul piano ideologico del consenso). dello strumento penale strettamente inteso. Del resto ·sul piano propriamente terapeutico, il procedimento giudiziario non si è mostrato certo idoneo a determinare le modalità di cura o le necessità di ricovero nei confronti dei tossicodipendenti (anche per che in detta materia è quanto qiai essenziale la spontanea richiesta dell'interessato), mentre d'altro l,ato, sul piano della "riabilitazione sociale" !"esperienza dei centri medico-sociali in tema di affidamenti e trattamenti non strettamente medici ha mostrato un contenuto meramente burocratico, privo di contenuto risocializzante: al di là della ''ghettizzazione'' già insita nella predisposizione di specifici centri per chi usa la droga (del tutto avulsi dal generale contesto socio-culturale dei quartieri e del territorio, i cui problemi viceversa creano e alimentano il fenomeno della tossicodipendenza) ed al di là dello stesso grave ritardo con cui essi sono stati istituiti, occorre seI e a. rat" . d. · tervento del centro (come verificato a Verona) si è rio o tr atura dei consumatori segnalati (in tal senso erano del

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