Ombre Bianche - anno III - n. 5-6 - febbraio 1981

/Llegalismi e droga i 07 droghe leggere (e di queste, 20 in stato di carcerazione preventiva), rispetto alle 18 rinviate a giudizio per reati relativi a·droghe pesanti (delle quali solo 12 in stato di carcerazione preventiva). Il dato-trova conferma anche nel numero dei processi definiti; mentre per ciò che attiene le condanne~ si nota che le più numerose (19 contro 13) e le più gravi (4 che superano i due anni di reclusione e i due milioni di lire di multa, 10 superano un anno di reclusione e un milione di lire di multa) sono quelle relative alle droghe leggere; mentre per quanto riguarda le 13 condanne per droghe pesanti, pur superando tutte un anno di reclusione, nessuna raggiunge i 2 anni e tutte hanno una pena pecuniaria che non supera le trecentomila lire di multa. Anche per ciò che attiene la concessione della sospensione condizionale della pena, mentre nel caso di condanne per droghe pesanti ne hanno fruito ben 12 condannati su 13 nel caso di condanne· per droghe leggere, essa è stata concessa solo a 11 persone su 19. Il perché di questa disparità di trattamento è da ravvisare (almeno in parte) nella cattiva formulazione della legge, che prevedendo condanne eccessivamente severe nell'ipotesi di spaccio o detenzione di droghe pesanti (art. 71, I comma), incentiva l'applicazione dell'ipotesi attenuata del "piccolo spaccio" per tutti i processi realtivi a queste ultime sostanze (art. 72, I comma); cosa che viceversa non accade nell'ipotesi di condanne per droghe leggere, in cui il minor rigore sanzionatorio dell 'ar. 71 (4 ° comma) incoraggia evidentemente i giudici ad applicare addirittura con maggior frequenza l'ipotesi del grosso spaccio anziché quella del piccolo spaccio (art. 72, 2° comma). La conclusione è che mentre per le droghe leggere, con l'entrata in vigore della nuova legge, si ha nella maggior parte dei casi addirittura un aggravamento del trattamento punitivo rispetto alla precedente disciplina, nell'ipotesi di droghe pesanti si ha viceversa un trattamento nettamente più favorevole. È del resto un dato di fatto, ricavabile dalle sentenze in materia ma del resto riconosciuto dalle stesse forze dell'ordine e dalla magistratura, nonché di comune dominio sugli organi di informazione, che "i grossisti" siano sempre rimasti (e siano tuttora) nell'ombra. Cosicché le distinzioni di trattamento introdotte dalla nuova legge non solo non sono valse a frenare l 'espanzione del mercato clandestino, né tanto meno a colpire le ben protette organizzazioni che controllano il traffico dell'eroina, ma addirittura hanno incentivato un contraddittorio utilizzo delle norme stesse che ha favorito paradossalmente proprio l 'e~_pansione del mercato delle droghe pesanti rispetto a quello delle droghe leggere. E il rilievo è avvàlorato dall'assurdamente rigorosa penalizzazione di qualsiasi forma di produzione di derivati della cannabis (leggi, nel caso di specie: coltivazione). Anche se effettuata in modiche quantità, per uso personale o comunque al mero fine di consumo immediato, essa è destinata a rientrare inevitabilmente nell'ipotesi più grave del reato previsto dall'art. 71: vale a dire viene .colpita più duramente della normale imputazione che si contesta a ~hi spaccia "eroina": e proprio l'esperienza veronese, in cui si sono registrati, in questi anni, diversi casi di condanne per coltivazione di cannaBi . . . l ' ·ia . ' pesanti di qualsiasi altra condanna per spaccio di dro-

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