Critica Sociale - anno XXX - n. 2 - 16-31 gennaio 1920

·cnttlCA SOCìALt ,19 stenti, e ·chiamasse i fortunati ·possessori di questi ult.imi-, che ne vedono automaticamente crescere il valore, a ·contribuire ad- una costruzione relativa~ mente economica di case nuove. , · Oggi il costo· di costruzione di un·a casa è il quin– tuplo di quell? dell'ante-gu_erra. ~. sf,e_se per I.asse, manutenz10ne, ecc·., salirono ·d1 circa 1l 20 °/ •. Ne consegue che l'affitt~ nelle case nuov~ de".e ·es– sere almeno quadruplo d1 quello che, a parità d1 con– dizioni; -si sarebbe pagato prima della guerra. Sol- · tanto per effetto dei contratti in corso e dei decreti che limitarono .gli ·affitti, questi .si man.tennero inal– terati o al massimo aumentarono del 20 %. .· Da un -tale stato di' cosé deriva: · . 1 ° Che chi poJ,sedeva tin lungo contratto di af- / fitto, o comunque potè giovarsi, tino al 1921, degli accennati decreti, paga un'annua pigione norì af– fatto paragonabile· a quella che; a parità di condi– zioni, deve pa~are chi cerca oggi un appartamento. 2° Che gh appartamenti, •che si ·rendono va– canti nei vecchi fabbricati, salgono di un balìo' al valore locativo çhe è proprio delle nuove coslru– zioni, e cioè quadruplicano cli. preZ~o, pro_cqra~do automaticamente un enorme aumento patrimoniale .al .pro_prietario. . 1 ... ·3° Che, dato l'enorme costo delle ·costruz10m, ·· oe-~i non · si fabbrica· quasi affatto, pel timore· di un probabile futuro rinvilio delle case, dipendente dall'aumento del l0ro,iumer(). e dal diminuire del costo di costruzione. · Perchè adunque non- costringere• il . proprietario delle case esistenti a contribuire, con una parte del suo eccessivo guadagno, alla costruzione di case nuove ? E perchè non dovrebbe l'inq-uilino fortunato concorrere ad allevial"e l'insopportabile rincaro a co– loro ·che sono costretti. _oggi a trovarsi un'ab}tazjone, quando _il tenue e _rag1on~vole aument_o eh egh ~u– birebbe porterebbe ad essi un vantagg10 proporz10- nalmente assai maggiore? È evidente infatti .chè, per grande che sia in ogni· città il. fabbisogno .c/.i case, non rappresentando esso tuttavia che una m1- -nima percentuale di fronte al complesso delle case esistenti, la ~ius~ decur_taziòne . degli imm_eritati sopragu~µ~gm del p~oprieta~i d1 queste_ 1:1lt1m_e_ ~ un sacr1fic10 anche heve dei loro futun mqmhm basterebbero a creare un .fondo colossale che, riJ?ar– tito a beneficio dei nùovi costrutiori e degli inqmlirii di case nuovè, proéurerebbe ad entrambi un .im- menso solli.evo. · * Si Cratta insomma di costituire un organismo, o mes-lio una serìe di organismi provinciali o regio– nali - specie .di Consorzii, in cui intervenissero lo Stato, le Provincie e i Comuni -:-- i quali, senza danneggiare i legittimi interessi esistenti, tutelas– sero gli interessi generali e impedissero la specula– zione usuraia dei proprietari. , Per raggiungere lo SCOf?O• essi dovrebbero soddi- sfare ai seguenti essenziali requisiti-: • . . 1° Non creare nuove geshoni coJTiplicate per !'es-azione·dei contributi e per l'erogazione dei fondi raccolti'. · . 2° Non creare squilibri troppo forti nei bilanci privati d'ei singoli contribuenti, e quindi esigere sbltanto concorsi limitati e graduali. 3° Consentire ai' proprietari degli stabili oggi esistenti un aument.o· peroontuale corbspondente al– ·1e maggiori spese .per lasse, manutenzione, ecc., e, sja pure, un lieve aumento di reddito•. .4° Limitat-e i vantaggi del, provvedimento alle case operaie o di imp:•egati. · · . 5° Stimolare la più rapìda possibile costru– zione di nuove case, che. consentisse di tornare poi a un regime di còmpléta libertà. eca Gino Bi~nco E tutto ,ciò si conseguirebhe .costituendo, sotto l'alta vigilanza dello Stato, con l'intervento dei Mi– nisteri interessati e sotto la direzione della Cassa -Depositi e Prestiti, un ente per sovvenzioni da di– stribuirsi - 'Per Regioni, Provincie, Comuni a se– conda del bisogno - alle nuove costruzioni che ve- ,. nissero eseguite, pei· esempi~, entro qual_lr_o~nni e che rispondessero a det.ermmate presc.rmom tec- niche. . Gli attuali Decreti sugli affitti verrebbero ·abòliti ·e sostituiti da unà miova disposizione che, per le case costruite avanti il 1916, dovrebbe stabilire: · a) Per il 1920, un- affitto uguale a quello sti– pulato dal 1912 al 1916, aumentato del 25 °/.; b) per il · 19.21, uguale affitto, , aumentato del 40 %;' .e) per il 1922, . uguale affitto aumentato del 60 % ; d) per il 1923 e sino al 1930 uguale affitto au- mentato dell'80 % ; , :- e) per gli affitti stipulati an'teri0rmente al 1912, si consentirebbe un maggiore aumento del 5 %, e per quelli· stipulati avanti il 1908 un maggiore au- mento, de) 10 °/ 0 ; • · • • , D .i proprietari del fabbricato dovrebbern ver• sare all'Ente pe11 ,sovvenzioni alle' nuove costruzioni una parte di tali· aumenti, e per es. : Alle costruzioni provvederebhero essenzialmente i Comuni, Je Provincie, i Consorzii, le Cooperative ·ed eventualmente anche i privali;· Ai costruttori si darebbe un sussidio a . fondo perduto, commisurato a'lle di,sponibilità, a1 pro– grammi,- all'importanza delle case, ecc., ecc., con i minori vincoli possibili, fissando però un brevis-, simo periodo di tempo per l'ultimazione delle cas·e ed iJ limite massimo di affitto per ogni ambiente. Per. formarci un'idea delle conseguenze del prov– ve'dimento, esaminiamo, in base a cifre solo grosso– lanamen'te approssimate, il problema per il Co- mune di Milano. , I locali· destinati ad it,biLazione alla fine del 1918, erano, in Milano, circa q00.0Q0, divisi in •circa 18,'J.000 a11oggi. · • . . . . Il bisogno minimo· di locali nella s~essa ·epoca era caJ.colato in 13.000 e quello che si-presume per ogni .anno è. di circa 11.000. :; · ·, Alla fine· del 1922, o· ssia all 'epoca in cui si po– tranno incominciare ad· ave.re case nuove;. il biso~ gno di locali per abitaz ione 's arà quindi di. 57-000 che, per tener conto delle sole case operai.e e_ di .impiegati, riduciamo a 50.000. · ' Il C0$t0 di costruzione di tali locali varia oggi fra le cinque e le otto mila lire per locale. Il fitto medio per case operaie, fino al 1916, si può calcolare in ·lire 130 pe_r loc'ale, ed in lire 200 per abitazioni di iqipiegah. Supponiamo un valore medio di L. 160,· · un aumento del 10 % per il ·1920; un aumento del 20 •i_ per' il 1921; ù'n aumento del 30 % per il- 1922; un aumento del 40 %· per il 1923 e anni successivi. Ad evitare éccessi~e frodi neU~ denunci~ ·degli ,affitti, si, potrebbe fissare un mi(limo. di. con~,rjbu_to. per ambiente, per es. di L: 60 a_partir~ dal 1~23: g) 'I proprietari che abitano I propri-·fabbricat1 verserebbero all'Ente la percentuale del valore lo– cativo corrio.pondente ; h) Le quote di affitto verrebbero esatte dalla Agenzia delle. lm.poste, che ne riverserebbe i- pro– venti alle Sezioni regionaÌi e· Provinciali dell'.Ente. Questo dispor-rebbe cosr de!J.e' s~guenti.. attivit;f: 1• di coritributi a fondo perduto, deUo..Stato, dellà Provincia, d'èi Comuni, ecc'.;- · · · .. ·

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