Critica Sociale - XXIII - n. 14 - 16-31 luglio 1913

CnITICASOCIALE ridurre il ùirillo alla pensione per i nuovi impiegati ùa assumersi in· servizio, ma questo provvedimento non può anelare esente da critiche, sia pcrchè il van– taggio finanziario che esso arrecherà non si sentirà .che a lunga scaclcma, sia perchè esso viene a creare odiosamente uri differente stat.o di diritto di pensio– no tra gli impiegai.i di una stessa azienda. Una delle cause del disagio economico,. prodotto c\all'aumcnto continuo delle ·spese per le pensioni, va ricercala nel fallo che nessuna amministrazione .locale ha provveduto ad istituire una Cassa spe– cia t.c, che conservasse le ritenute degli impieg:i,li, le integrasse annualmente coi proprì contributi e le amministrasse come si amministra qualunque azien– da cli questo genere. Invece, in quasi tulle le ammi– nistrazioni locali, per non dire in tulle, si è sempre proceduto empi ricari1ente, considerando come en- 1.rale ordinarie le ritenute degli impiegali e come uscile le spese per la liquidazione delle pensioni. Un esempio pratico dimostrerà lumin_osamentc i difetti cli questo sistema. Supponiamo il caso comu– nissimo di un impiegalo assunto in servizio con 2000 lire di stipendio aumcnlabilo fino a• L. 3000 per quinquennii • e supponiamo che sia collocato a ri– poso, a 60 anni, dopo 35 anni cli servizio. Secondo le più comuni disposiz~oni, egli ha dirillo ad una pensione che è eguale a 35/!tO cli L. ·3000, cioìi a L. 2625. Questa somma, al 3,50 °/o, e second'o la ta– bella di soprnvvivenza degli impiegati civili, che dà, a 60 anni, 13 anni cli vita probabile, rappresenta, all'al,lo ciel collocamento a riposo, un capitale attuale di L. 27.liu0,12, il quale aumenterebbe cli un buon terzo, se si volesse tener cont,o ànche del diritto di reversibilità della pensione sulla moglie e sui figli. L'amministrazione locale, quindi, in questo caso, dovrebbe avere a propria disposizione, all'alto del co.Jlocamenlo a riposo, almeno un capitale di lire 27.1160,12. Non avendolo, è costretta a gravarne i bilanci successivi fino all'estinzione cli questo de– bito vita.!izio. Lo stesso dicasi per tutti i casi con– simili. Si pensi, dopo lalé computo el-emenlare, all'onere rie-Ile pensioni già liquidale e all'onere d-o-lle·pen– sioni in corso cli maturazione per lutti gli impiegai.i rii im'arhminislrazione locale e si vedrà a quale som– ma dovrà salire il carico complessivo! * ** Lo Stato, il cui debito vitalizio sale verl1grnosa– mcnle cd ha rnggiunlo oggi la somma cli circa 101 milioni annui, ha fallo per le ammi1ùslrazioni locali quello che, a malgrado dei molteplici progetti e dcl– i'« Istituto nazionale delle assicurazioni» in cui po- • lrebbc inscrivere tutt.i i propri funzionari, non ha saputo fare pci· sè: ha crealo, cioè, Casse speciali,. regolale dalle Leggi seguenti: 1) Testo unico delle Leggi sul l\fonlc Pensioni per i maestri elementari, approvato con n. Decreto 31 gennaio 1909, N. 97; 2) Legge 13 luglio 1898, N. 335, che istituisce una Cassa Pensioni per i medici co·ndotli, estesa ai veterinari colla Legge 26 giugno 1902, N. 272, e agli ufficiali sanitari colla Legge 25 febbraio 1904., N. 57; 3) Legge 6 marzo 1901, N. 88, sulla Cassa di Previdenza' per le pensiorii ai seg'retari comunali cd altri impiegati; estesa, colla Legge 19 maggio 1907, N. 270, ai scgrclarì e altri impiegati delle Pro– vincie e delle istituzioni pubbliche cli beneficenza; 4) Testo unico 30 maggio 1907, N. ·376, -sulla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai istituita colla Legge l 7 lu– glio 1898, N. 350, nella quale possono essere in– . scritti anche i salariati delle pubbliche amministra-· zioni. Nella tornala del 3 mnrzo 1913 \"on. Giolitti ha presentalo al Senato un disegno di legge per l'in– scrizione obbligatoria dei salariali delle _amministra– zioni pubbliche, che contiene ottime disposizioni sull'obbligo delle pensioni e sulla loro revc·rsibiliti1 alle vedove ed agli orfani, ma che finora non è staio nè approvalo, nè discusso. Queste Casse speciali so-no fondale sul sistema dei conti individuali, combinalo con una parLicolaro for– ma di mutualità collettiva, per cui il pensionalo trac profiLto, non solo dai proprì versam enti e eia quel! i faiti per lui dall'amministrazione a ci.li appari.iene, ma anche da contributi speciali, d a fon di costituiti da premorienze, da eccedenze di interesse, da liqui– dazioni tardive cli valore inferiore a quello accrccli– l;ilo, ecc. Teoricamente dovrebbero essere più van– taggiose per gli impiegali, ma praticamente, funzio-– nando rigitlamenl·e come istituti di assicurazione, liquidano pensioni assai inferiori a quelle orclin.aria– mcnle concesse dalle amministrazioni pubbliche lo– cali. li trattamento cli pensiono fallo da queste singole mnsse, più che eia un lungo discorso, emergerà evi– clenlc da:l seguente prospcllo, nel quale $i suppon– g,ono assunti - lutti all'ctù cli 25 anni - gli impie– gnli propriamente detti e i maestri con stipendii ini– ziali cli L. 2000 e finali cli L. 3000, ~ sanitarii di L. 3000 a iO00, i vigili e i salariati di L. 1200 a 1600: Anni Implcgntl I :Maestri I Sanitari Vlgll) l,nlarlatl diservizio urbani ' -- 25 705,29 ·84G,97 799,~ - - 30 1072,60 1355,87 1280,- 12!)5,65 930.15 3:i 1608,57 2412,9!) 2106,- 2082,92 1565,70 40 2426,78 3000,-· 3000,- 2940,09 2826,21 I conlribuLi sono, per gli impiegati, i maestri e i snnil.arii, quelli normali fissati dalla legge per le singole Casse; pei vigili il IQ-°{. dello stipendio· a carico dell'Ente e il 1 °/o a carico loro; pei salariati, rispettivamente, l'll e il 4 °/ •. Intorno all'obbligatorietà da parle delle ammini– strazioni pubbliche locali cli inscrivere i propri im– piegali e salariali a tali Casse speciali è notevole il seguente parere reso dalle Sezioni Finanze ed Inter– ni del Consiglio cli Stato il 21 febbraio 1905_: « Un Comune·, che icSti,tuiscc una Oassa pensioni au– tonoma, a•brog:md'Oi,\ suo Regolame,nfo che disciplina I.a m.atel'lia,delle· pensioni a, ca·rioo del Comune,· v,iola la •legg,e6 miarzo 1904, N. 88. Il pe,nscie•ro informatore de•lla legge è ,\,a, -obbl,igatorietà deHa insoriziorne deg:li impiegiati-, -e.solo-, quasi por disposizione tronsi-tori::i, si è fatili. •eooeziO'Ilealla regola, quando J>I'la5IOO ~ Co– muni, al-la data deJ.l'a.ttuazi-o.nede.Ila ,legger fossero in vigo·re •l'egolamenti speciali per le pe:nsioni e s~n-0e.Ila lor.o dul'ata ». Ora, date queste condizioni, quasi tutte le ammi– nistrazioni locali, ·che vogliano inscrivere od abbiano già inscritti i proprì funzionar"ì in tali Casse speciali, si lro"ano, per un senso elementare di giustizia e sollo la pressione delle organizzazioni cli classe, cli fronte a questo problema: come è possibile inte– grare l'insufficiente lrallamenlo cli pensione che fan– no queste Casse, attenuando la sperequazione tra i vecchi ed i nuovi impiegati? Alcuni di questi Enti se la sono cavata, gra\'an– dosi delle spese necessarie a dare per proprio conto un supplemento cli pensione; altri si sono caricati cli parte o cli tutto il contributo che per legge do– vrebbe spettare all'impiegato; ma così l'uno come l'altro di questi provvedimenti non si possono ass~-

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