Critica Sociale - XVIII - n.22-23 - 16 nov.-1 dic 1908

364 CRITICASOCIALE di poter guardare avanti nell'avvenire senza inquietu– dine e senza timori. Il principio della assicurazione dell'operaio contro le malattie risponde appunto a codesto bi:wguo, che è di tutte le cld.ssi e di tutti i tempi. Certo, per quei che amano un socialismo fatto di miserabili derelitti, ur– lanti sotto la sferza di tutti i dolori e anelanti alla grande distruzione che ogni iniquità cancella e dal nulla trae il mondo della giustizia, calma, serena 1 pe– renne, per code~ti torbidi soguatori, ogni provvedimento legislativo che cautela l'operaio, come in genere ogni riforma che ne migliora lo stato, diventa un ostacolo alla effettuazione del granJe sogno, un temibile ele– mento di conservazione; ma 1 l'liccome è lecito supporre che uella democrazia ~ocialista co-ctoro siano ridotti ad esigua miuorauza, co;i è Ch\ meravigliar.~i che il partito socialista e la organizzt\zione opt,rain. oou abbiano fntt.o di più e di meglio per spingere innanzi nella strada della miglior soluzione il problema delle assicurazioni sociali. ... La legge provvede in Italia - da pochi anui e non per tutte le qualità di operai - alFa1sicurazione obbli– gatoria per i casi d'infortunio, e la Cassa Nazionale di Previdenza pretende rappresentare - sia. pure allo stato embrionale - il mezzo migliore per assicurare gli operai contro la invalidità e la vecchiaia. Ma per i casi di malattia la legislazione nostra è as,wlutameute negativa. Non perchè dell'argomento non si siano oc– cupati statisti e cultori di scienze sociali, ma perchè è mancata finora la spinta podero!la, irresistibile, che do– veva venire dalle cla-1si lavoratrici. Fra quelli che si occuparono dell'argomento si ma– nifestò un profondo dissidio che sembrava inconcilia– bile. - Chi voleva l'assicurazione libera o volontaria, e chi propugnava la forma statale obbligatoria: può osservarsi anche qui il contra.sto fra le due scnole, li– berista e proteziouistai che troviamo in urto in tutte le manifestazioni dell'attività legislativa. I fautori dell'assicurazione libera avrebbero voluto lo Stato estraneo al procedimento assicuratore, e quindi esonerato da ogni gravame fiscale. Gli altri propugna– vano l'obbligo legale di a•uicurare gli operai contro le malattie, impegnando lo Stato ad un contributo finan– ziario per coprire il pagamento dei premi, riservandosi in cambio la fa1.:oltà di organizzare ed amministrare l'Istituto assicuratore. E, mentre le due tendenze si di– sputavano il sopravvento, il proletario - terzo, passivo ed iuerte - continuava a HOpporta.re i disagi e le tri– bolazioni deri vauti dalla mancata assistenza. Al Congresso di Roma si è atfermata alla quasi una– nimità la corrente intermedia, che rende obbligatoria l'a1,1sicurazioue senza att1·ibuire allo Stato alcuna iuge. renza sul funziooameuto dell'istituto d'assicurazione. Que.da forma di assicurazione operaia trova in Ger– mania prima ed io Austria poi la sua completa appli– cazione. Già prima della legge attuale e:1istevano in Aui:itria tre disposizioni legislative, che contenevano io germe il principio dell'obbligatorietà. delt'a'jsicuraziooe contro le malattie, che doveva avere io appres~o si larga applicazione. Una risale al 1810 e obbliga i pa– droni alla cura medica delle loro persone di servizio per un tempo ooo inferiore alle quattro settimaue; un'altra, del 1837, estende <1uesto diritto agli operai e apprendisti addetti all'mdu,;tria e al commercio; e la terza del 1859 1 istituiva la Cassa per ammalati a spese dell'imprenditore per quelle fabbriche le quali, avendo un numero di operai super:ore alla ventina, 1,resentavano particolari pericoli per la vita e la salute dell'operaio. Con la legge del 30 marzo 1888 sono assicurati contro le malattie tutti gli operai ed impiegati che lo sono in co.s:odi iufortunioi e io genere tutti gli addetti a qual– siasi ramo d'industria. Solo nel 1894 i benefizi della legge vennero estesi agli addetti ai trasporti e agli agricoltori in quanto adempiano ai lavori coll'uso delle m1t.cchiue o degli animali. Il concetto informatore della legge è - come si disse - ispirato alla più larga libertà. Cio8: è fatto obbligo I\ tutti i datori di lavoro di iscrivere nella Cassa di– strettuale per ammalati - 1-1a!voche esista la Ca11sa cou~orziale creata dai padroni ste-;si ad iniziativa del loro Cousor-zio - tutti gli operai che as~umono alle loro dipendenze. 'l'ra>.!COr>.!O il terzo giorno dalla assun· zioue, senza che il padrone abb a fatto regolare de– nuncia, ed ammalandosi l'operaio, il principale è col• pito da una penale, e deve pagare tutti gli arretrati. Ma la legt,Cenon va più in là. Stabilito que,;to ob– bligo tassalivo 1 I~ legge non si occupa più della Cassa. La quale viene co~ì ad e11serecostitnita degli assicurati e dai contribuenti (lavoratori e padroni). Sono es➔i in fatti che nominano i loro delegati, e questi costitui– scono l'a'!semblea, dalla quale e-ice la Giunta }}Jecutiva o Consiglio d'Ammiui1,1Lrazione. La rappresentanza degli uni e degli altri è propor• ziouata al contributo che le due parti interessate ver– sano. Oli operai pagano per due terzi il premio d'assi– curazione, e hanno diritto di nominare i due terzi dei delegati all'Assemblea; cosi i padroni, che pagano l'altro terzo dell'importo del premio, uomioauo un terzo dei delegati. La misura del premio è determinata dallo Statuto di ciascuna Cassa. E, dal S 1 / 1 ° 10 sul:a entità del salario, può salire al 4 1 / 2 °lo• Nella determinazione del premio entrano molti elementi: la morbilità di quel periodo, !e esigenze della vit.a 1 la stabilità. della industria e via dicenclo. La t1ovvenzione assegnata agli ammalati va dal 60 ¼ del salario o stipendio perceplto, fino al i5 ¼, ed è pa– gata per 1uattro settimaue di m.1.lattia. E per quattro settimane il ~ussidio è assegnato alle puerpere affi• glia.te. La sovvenzione in danaro è la prima e certo più im– portante prestazione che fa la Cassa, ma non è l'unica, percbè ci sono anche le presta,ioni in natura, consi• stenti in servizio medico, med1cinali 1 oggetti terapeu– tici, b.1gni e cura ospitaliern. A tutto questo devesi aggiungere la sovvdnzione di morte, che rappresenta 1:1.lmenl) il ventuplo deJa mercede giornaliera percepita dal defunto. Le controversie tra affigliati e Cassa sono risolte dal Comitato arbitramentale eletto dall'Assemblea dei dele• gati, e quelle che sorgessero fra Comitato arbitrameu– tale e Ammiui~trazioue della Cassa vengono risolte dall'Autorità politica. ... Dd. ciò che si è fiu qui esposto risultano tutti. i be– nefizi che una simile h1tituzione arreca alla classe la. voratrice. Ma la ima caratteristica più spiccata. sta appunto nello speciale intervento sttt.tale, che non vincola atfa.tto le finanze pubbliche, ma obbligd. gli 1ntMes~ati a pagare coi loro sacrifizi il premio d'a,_uicurazioue dal qnale poi ricavano i relarivi sn·Hidì. Siccllè, in ogni centro iudu-

RkJQdWJsaXNoZXIy