Critica Sociale - Anno XIII - n. 23 - 1 dicembre 1903

358 CRl'.l'ICA SOCIALE rntenclo parlare dei rerrovieri S))ccialmente o del loro di1'itto allo sciopero, in rapporto alla legge mi– litare in vigore pel reclutamento o a quella nuova in progetto. [ forro,,icri richiamati dal cong-edo nel 1898 fu– rono B•llt) 1 impiegitti alht trar.ione, o parte al mo\'i• mcuto o traffico, e nel 1902 furono 34.020, cioè tutti <1nelli irnpiegati nello varie reti ferroviarie e obbli· gati al servizio milita1·e. Si intese così di impedire due scioperi supposti, 1>roclama.ndo che il diritto d'imperio era sanr.ionato in quei casi dalla legge milibtrc. I~ verR una simile asserzione, difesa da.I relntoro innominato della nuova lc~ge di reclutamento? Quando per la 1>rima volta i ferrovieri vennero militarizzati, creando pel fatto nuovo un ,·ocabolo nuovo 1 militare soltan_to 1>0rchè barbaro 1 a nessuno, 110111mono al ministro clel1 1 interno 1 era venuto alla mente cho lo Stato 1wosse nelle leggi di reclutamento o <li ordinamento dell'esercito simili manette al ser– vizio della polizia por impedire uno sciopero. Un colonnello lii stato maggiore, allom im1>iegato alla Direziono trasporti del Coq>O di sti,to maggioro e perciò infuri nato di coso ferroviario, ebbe pel primo quella idea, e la comunicò al sottosegretario cli Stato alla guerra Afan de Rivera 1 il qut1lo la foce sua e so no servì poi come di leva per farsi nominare mi· nistro di una settimana al Ministero dei lavori pub– blici. L'origino spuria. '1P.vofar sospettare del fondrunenlo legalo di quel provvedimento. Li~ legge militare non parla di richiami dal cong-edo per il funzionnmento di pubblici servi~:ì civili. Oli uomini possono essere richiamati per moti,•i cli mobilitnzione e cli guerra. - <1uosto sembrò superfluo dirlo e la legge lo ha taciuto (1) - e ancoru, o questo lo ha dotto) !)0ssono venir richianHLti a c11gio11edi istruzione o cli ras– segna o per nlgiono cli ordine interno, e quindi o sono imJliegati per uno scopo militare - mobilita– zione, guerra 1 istruzione, rassegna. - oppure sono impiogati,semprc pe rò nclla/1m zìone militare, 1>ercon– seguire un fine non m ilita.re - l'ordine interno - o ormai è vcc1.:hioe a tutti ben noto il modo come il soldato è impiegato a, tutela dell'ordine interno . .Ma ciel resto 111, funzione esclusivamente militare elci ri– chiamato è indicata dalla legge. Oli art. 131 o Ja2 della legge di reclutamento usano a proposito dei richiami dal congedo le parole: 1JOsso110 esserericltict-• mati sotto le anni ,, " o JJosso,w e.'Jfìcre chiamati alle armi ,, cioè a.Ila funzione militare, e questa si trova tanto nel soldato armato incorporato in un reggimento, quanto nel soldato armato incorporato in una brigata del treno, o in un riparto cli sussistenze. La legge ultima cli ordinamento del 1897 (ministro Pelloux) dico della milizia. mobile le stesse parole della. logge del 1888 (ministro Hertolò Viale), chc cioè " in tempo di p:100la.milizie~ mobilo non 11re11de "' le armi se non per la sua istruzione od eventun\– " mente por ragioni cl'ordinc interno.,. Mi sembra che queste parole cli " richiamati sotto Je armi o richiamati alle nrmi,, e quelle cli " milizia. mobilo che prende le al'lni ,.,spieghino chiaramente, anche poi tempo cli pace, quale sin 11impiego desti nato ai richiamati, o l'esser gli uomini richiamati dal congedo, o per classe, o per arma, o per distretto, oppure per precetto personale, non può mubu· nulh\ alla loro funzione militore, determinata. dalla legge, sia. pure, in modo generico. Ma v'è di pili. 'J'utta intera la legge cli ordinamento - complemento no- {'I rcr 1,rccl-Are lo bcsllnllti\ mllltarl, avverto che la le~go di or– dluamcnto del 199~11011 lllco nulla del rlch1tunatl 11ermotivi di 11101;,. 1i/t1;:10,1t t tlJ g11e,.,.(I, e (IUClil~ di reclutamento 1um all'art. 131Il termine lcgnle di even/11(1/ll(Ì1,<:rcom1,r{)ndcr1•1tanto I moth'I <11 guerra e mob!!Ltnzlone q,rnnto I motl\·I (li O/'Jiue 1111/ili/Jco. Bo IO e Girio neo cessario di quella sul reclutamento - classifica, specializza. in divisioni e suddivisioni la funziono militare elci richiamato <1ua1Hlostabilisce a uno a uno i Coq>i, Heggimeuti e Servizi nei quali 1>ossono esser incorporati i militari; in quelli e non in altri, uon previsti dalla legge, devono naturalmente essere impiegati i richiamati 1 e frn quelli non è compreso il servizio delle ferrovie, nò vi poteva esser compreso perchè le ferrovie furono invece concesse dallo Stato medesimo a Società civili che le esercitano nei limiti pit1 o meno osservati e pH1 o meno giusti di con. vcnzioni bilaterali. I~ un sofisma perciò quello clel relatore innomi– nato di voler considerare, in tempo di pace, le fer– rovie come un mezzo militare ed equipararle ad un corpo o servizio militare per potervi destinare, legai· mente secondo lui, i ferrovieri militarizzati. Se il militarismo avesse la virtìL cli far clivcntnr militare tutto quello che tocca 1 poveri noi! 1,e ferrovie un mezzo militare in tempo di pace!!! Sicuro, un mezzo militare, e non gill, come si crecle,•a comuuemcntc 1 un mez1..ocommercialo, e industriale, e postale, un mezzo civilizzatore per eccellenza e perciò distruttore del militarismo. Più Ancora; le ferrovie sono l'essere o non essere della. funzione milibne, scrive il relatore ... Vien VOA"lia di contra11porgli con 1>iÌ1verità o almeno con molto minore esagerazione che l'esseree 1l non essere della funzione militare ò l'imbecillità o non imbecillità del contribuente. Le ferrovie sono un mezzo non militare per trns– portaro ogni nnno 1 poi CRmbi inutili di guarnigione, una trentina cli reggimenti e molte famiglie militari, e per fornire un trasporto molto economico ai 14 mila ufficiali e 6500 loro famiglie in viaggi di divertimento. Questo ò il tutto o poco meno. l\fa qui non si trattn di quisquilie tali q1rnli i sofismi di quel relatore; si tratta di limiti alht li– bertà individuale. Non si può correre, come fa lui, alla leggera, sin. creando 1111 numero di limiti maggiore di quelli de· terminati dalla legge, sh\ interpretando capricciosa– mente quelli esistenti. Le fonnnzioni, ossia i corpi spccinli tenuti segreti e le relative matricolo del personale, previsti pel lcmpo cli guerra, la cui legalità dipende da uno stato di fatto eventuale e determinahile da decreti reali o leg-islatiYi futuri, quei provvedimenti segreti non possono aver valore cli modificare o allungnre la legge esistente di ordinamento dell'esercito. 'J'nnto me110 possono avere un tal valore gli accordi corsi - pc! tempo di guerra - fra. lo stato maggiore e le Società. ferroviarie in rapporto a un possibile fu– turo esercizio ferroviario militare. rn cnso cli guerra gli accordi con le ferrovie am– mettono che l'a.utol'iti't militare assuma la direzione dell'esercizio sopra talune lince dello Stato cd eser– citi anche direttamente, per mezzo di compagnie mi– lifari ferroviarie, quello linee che si troveranno dentro il teatro delle operazioui di guerrn .. e pH, spcci11l– mento anzi quello dell~estoro. rn <:onsegucnzti di tali nccorcli fu prevista la formazione - soprn la carta. - cli tre o quattro compagnie cl'osercizio con personnlo ferroviario della forza complessiva di meno che 3500 uomini, clfl odoperarsi però in tempo cli guerra e allorchè l'autorità. militare abbia assunto l'esercizio ferroviario. Ma simili formazioni, cui allude ht Relazione par• larnentnre in esame, insussistenti os8olutamente in tempo di pace, e d'altronde provvi8tc di una forza che non rR,!?'giungerà nep1>ure la decima parto dei ferrovieri obbligati al servizio militare, non possono dar carattere alle ferrovie cli mezzo militare in tcm1>0 di paco, e tanto meno possono darlo perchè, come abbiamo veduto nel 18!> e l902 con i due richiami

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