Gaetano Salvemini - L'Italia vista dall'America

La sorte dell'Italia e non pure i vantaggi• di un precedente concordato. Persino in Spagna, quando si ebbe il passaggio dalla monarchia alla dittatura di Franco, la Santa Sede si rifiutò di riconoscere la pretesa del Dittatore di esercitare tutti i diritti concordatari dei monarchi spagnoli. In tutti questi casi la politica della Santa Sede fu quella di considerare i vecchi concordati come estinti e di chiedere che si facesse un nuovo concordato. I canonisti romani spiegano che questo cambiamento nella tradizione romana è dovuto soprattutto al fatto che vi sono stati dei cambiamenti im– portanti nella legislazione ecclesiastica e che, per esempio, il nuovo Co– dice di Diritto Canonico promulgato nel 1917, proibisce la concessione a chiunque, sia Re o altro capo di Stato, del diritto di nomina ai vescovati ed ai benefici ecclesiastici, ed ha abolito il patronato laico sulle chiese, sui benefici e su altre istituzioni ecclesiastiche. Questi principi, invocati dalla Chiesa per giustificare il suo cambiamento di politica, possono essere fatti propri dallo Stato ita– liano del dopoguerra per giustificare il suo ripudio del Concordato. Perché mai dovrebbe esser considerato ancora valido dalla Repubblica italiana un concordato fatto col regime fascista sotto la monarchia di Savoia, se i concordati non vengono ereditati nel passaggio da un regime ad un altro? Inoltre, se è legittimo per il Vaticano giustificare questa politica con i mutamenti nella sua legislazione, perché non dovrebbe essere legittimo per la Repubblica italiana del dopoguerra giustificare il suo ri– pudio di ogni concordato adducendo le esigenze della sua nuova costitu– zione che contempla la separazione tra Stato e Chiesa? La separazione della Chiesa dallo Stato dev'essere completa, e compiuta in uno spirito liberale. Nessun residuo di giurisdizionalismo, e nessuna limitazione punitiva, ideati per vincolare la libertà di qualsiasi confes– sione, dovrebbero ostacolare lo scopo di tale separazione. Quando il prin– cipio di separazione diverrà un articolo della Costituzione del nuovo Stato democratico italiano, non vi sarà bisogno di alcuna legislazione speciale riguardante la religione, salvo, naturalmente, le misure necessarie per effet– tuare la transizione dal regime concordatario a quello di separazione. Vi sarà bisogno di norme interpretative che servano di guida ai rami ese– cutivo e giudiziario del governo affinché non vi sia difficoltà nell'accertare la giusta posizione giuridica delle chiese e delle istituzioni religiose di– nanzi alla legge. Le Chiese come associazioni volontarie. - Siccome in un regime di separazione non debbono esistere privilegi ed esenzioili a beneficio di un gruppo e ad esclusione di un altro, le chiese saranno considerate come associazioni volontarie, e come tali dovranno avere la propria condizione giuridica, i propri diritti ed i propri doveri. · Quando la Repubblica francese denunciò il Concordato, essa prescris– se anche l'istitukione di 4UQçiatt·o,u cultuc/le$ i cui funzionari dovevan9 375 BibliotecaGino·Bianco

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