Gaetano Salvemini - L'Italia vista dall'America

L'Italia vista dall'Amerz'ca una graziosa concessione da parte del Papa, e perciò revocabile a volontà da Sua Santità. D'altra parte i giuristi laici sostennero che un concordato fosse una graziosa concessione fatta dallo Stato alla Chiesa, revocabile dallo Stato di sua volontà. In tempi piu recenti i canonisti modificarono le loro opinioni ed accettarono il principio che il concordato sia, almeno in parte, un contratto bilaterale "simile ad un accordo internazionale." Chiesa e Stato non furono mai concordi circa la natura dell'accordo, seb– bene suo scopo fosse quello di mettere fine alle loro divergenze. Questa diversità di vedute ha contribuito alla scarsa vitalità che ha caratterizzato la maggior parte dei concordati, ed ha altres1 suscitato recriminazioni e proteste da parte della Santa Sede ogniqualvolta un concordato veniva denunciato dallo Stato. Nei vecchi concordati era consuetudine inserire una clausola che an– nunciava il carattere perpetuo dell'accordo, ma i concordati moderni con– tengono soltanto la clausola che, ove dovessero sorgere delle divergenze circa l'interpretazione o circa l'applicazione di una misura del concordato, sarebbe nominata una commissione mista per risolvere la questione. Sem– brerebbe, quindi, che non vi sia un principio giuridico che impedisca allo Stato di fare uso del suo diritto di revocare un tale accordo, consideran– dolo come oggetto di legislazione interna dello Stato, anche se esso potrà poi seguire la procedura usata nel denunciare gli accordi interna– zionali. E cosf, con un atto di cortesia, lo Stato potrà avvisare in anti– cipo la Santa Sede della sua intenzione, dando con ciò alle autorità ec– clesiastiche il tempo sufficiente per diramare al clero le istruzioni e i re- golamenti necessari. _ Con la caduta del fascismo vi sarà in Italia un cambiamento di re– gime, il passaggio dalla dittatura alla democrazia, da una forma monar– chica di governo ad una forma repubblicana. In vecchi tempi, quando i cambiamenti di regime significavano soltanto la sostituzione di una dina– stia ad un'altra, il principio abitualmente seguito era quello che i privi– legi, i diritti e la giurisdizione in materie ecclesiastiche ottenuti dallo Stato mediante concordati •o in altro modo, nonché gli oblighi cosf assunti, erano ereditati dalla nuova dinastia in qualità di diritti e doveri spettanti alla Corona. La Santa Sede muoveva occasionalmente qualche obiezione, specialmente riguardo ai suoi privilegi, ma di solito consentiva a questa prassi. In tempi piu recenti, e particolarmente dopo la prima guerra mon– diale, quando, ad esempio, i nuovi Stati costituitisi per lo smembramento della monarchia austriaca pretesero di avere ereditato i privilegi sanzionati dal vecchio Concordato austriaco (come quello del diritto di nomina dei vescovi), la Santa Sede prese la posizione che la Chiesa non riconosceva questo diritto di eredità nel passaggio da un regime all'altro. Questo equi– valeva a dichiarare che i concordati fatti con un regime caduto cessano di esistere con l'avvento di un nuovo regime, poiché nemmeno un canonista romano sosterrebbe la teoria che un nuovo regime eredita solo gli obblighi 374 BibliotecaGino Bianco

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