Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Contratti di lavoro '--oisingoli, a poco a poco perdette d'importanza e si andò atrofizzando, men– tre le associazioni di grado superiore si andarono sempre piu irrobustendo ·1 d " e svi uppan o : Ora, dell'idea e dello sp1r1to rivoluzionario il depositario era appunto il sindacato [ organizzazione locale di datori di lavoro e lavoratori], mentre le associazioni di grado superiore erano organi di natura spiccatamente amministrativa e burocratica. Pertanto, man mano che la categoria perdeva di vitalità, e le confederazioni diventavano potenti, il sindacalismo perdeva il suo slancio rivoluzionario e guadagnava in compattezza bu– rocratica . 14 L'autore di queste parole si sarebbe trovato in grande imbarazzo se gli fosse stato chiesto di precisare in quale periodo della loro vita le orga– nizzazioni locali di datori di lavoro e lavoratori, create con la legge del 1926, avevano mai posseduto la minima vitalità ed erano mai state deposi– tarie di spirito rivoluzionario. Sin dal primo momento i funzionari delle confederazioni furono investiti della piena autorità nelle trattative per i contratti di lavoro, che avrebbero dovuto essere la funzione essenziale delle organizzazioni locali, provinciali e nazionali dipendenti dalle confederazioni. Le organizzazioni di grado inferiore furono senza importanza e atrofizzate sin dalla nascita. Nel leggere che le confederazioni si andarono irrobu– stendo, queste parole vanno intese nel senso che i dirigenti delle confedera– zioni andavano acquistando un potere assoluto nei confronti dei dirigenti delle organizzazioni di grado inferiore. A parte tali questioni e interpreta– zioni, il documento contiene una interessante confessione ufficiale della completa inefficienza del "sindacalismo" fascista proprio laddove avrebbero dovuto essere le cellule viventi della organizzazione: le associaziqni locali di datori di lavoro e i sindacati di lavoratori. I fascisti sostengono che la dittatura ha dato veste legale alle organiz– zazioni di datori di lavoro, prestatori d'opera, e classi professionali. Ha dato loro una collocazione nel diritto pubblico, mentre nel periodo prefa– scista esse godevano di una semplice esistenza di fatto. Ma le organizzazioni prefasciste agivano secondo la volontà dei loro membri. Nelle organizzazioni fasciste la volontà dei membri è cancellata. I membri sono materiale inerte e passivo. Ogni attività è riservata ai funzionari, ed essi non ne devono rispondere ai membri ma ai gerarchi del partito e alla burocrazia governa– tiva. "Le organizzazioni non sono piu organismi militanti e rappresentativi di padroni e operai, ma costruite per meglio disciplinare capitale e lavoro. " 15 Anche i condannati a pene detentive hanno veste legale nel diritto pubblico. Ma chi di noi desidera ottenere una tale veste legale nel diritto pubblico? 16 14 Relazione sul disegno di legge sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni presen– tato alla Camera nella seduta del 15 gennaio 1934, in A. P ., Camera, Legislatura XXVIII, Disegni di legge e relazioni, vol. XXVIII, doc. n. 2059, p. 4. 15 FlNER, Mussolini's Italy, cit., p. 507. 16 "La persona giuridica del lavoratore è posta accanto a quella del suo datore di lavoro considerandola equivalente in peso e valore. Una tale eguaglianza politica non fu mai concessa ai lavoratori sotto i regimi democratici o liberali." Cosf si legge nell'articolo di P. CREMONA, The Fascist Working Man, in "The Christian Science Monitor," (weekly magazine section) 14 novembre 1934. 63 Bibloteca Gino Bianco

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