Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Sotto la scure del fascismo Le trattative per accordi riguardanti salari, orari di lavoro, sanzioni disciplinari, indennità, ecc., sono condotte dalle organizzazioni ufficiali di ciascuna categoria economica, il che significa nel caso delle associazioni di datori di lavoro i rappresentanti delle grosse imprese, e nel caso dei sinda– cati i funzionari nominati dall'alto che le dirigono. 17 I contratti non vengono mai negoziati localmente, ma sono redatti tra i rappresentanti dei datori di lavoro e il segretario provinciale dei sinda– cati di lavoratori. I segretari locali non devono fare altro che accettare i contratti già concordati e darne comunicazione ai membri. Se nel sinda– cato c'è qualcuno che si lamenta, il segretario lo butta fuori, e cosf tutti quelli che rimangono nel sindacato sono felici e contenti. Nel caso di attività che riguardino diverse province, i contratti ven– gono stipulati piu lontano ancora da tutti coloro immediatamente interessati, cioè a Roma, dove i rappresentanti delle federazioni nazionali datori di lavoro si incontrano con i funzionari dei sindacati. In ogni caso, nessun" contratto, locale, provinciale o nazionale, diviene vincolante se non è stato in precedenza approvato dai direttivi delle rispettive confederazioni di dato– ri di lavoro e lavoratori. 18 Il contratto deve poi essere approvato dal prefetto della provincia o dal ministro delle Corporazioni, a seconda se riguardi una o piu province. Dopo essere stati in tal modo santificati, i contratti sono pubblicati nel Bollettino degli Annunci Legali della Provincia o nella Gazzetta Ufficiale. Dal momento della pubblicazione del contratto, ogni datore di lavoro e prestatore d'opera deve conformarsi ad esso, appartenga o meno alle organizzazioni ufficiali (Articoli 1, 5, 6 e 10 della Legge 3 11 Nel "Daily Express," 26 gennaio 1927, un giornalista inglese scriveva: "Scopo di Mus– solini è l'eliminazione di tutti gli scioperi e la composizione di tutte le vertenze industriali mediante incontri diretti tra capitale e lavoro." Il giornalista evitava accuratamente di ricordare che negli "incontri diretti" il capitale era rappresentato dai propri portavoce, mentre il lavoro era rappresentato da funzionari nella cui nomina i lavoratori dipendenti non avevano alcuna parte. Scrivendo nel "Daily Mail," 7 febbraio 1929, Sir Leo Chiozza-Money dimostrava un candore ancor piu sorprendente: "È impossibile negare il merito di una legge che in effetti fa dell'Italia una associazione nazionale, i cui membri sono invitati [sic] e messi in grado di servirsi della libertà individuale [sic] per svolgere attività corporative. La verità è che la nuova legge trasforma il sindacalismo in un sistema giuridico e considera allo stesso modo uomini e padroni." 1s Nel luglio 1928 si stipulò nella provincia di Cremona un contratto di lavoro. Il mini– stero delle Corporazioni emanò un comunicato ufficiale dove si affermava che il contratto doveva considerarsi niente piu che una proposta trasmessa alle autorità superiori dalle organizzazioni locali. Nel 1927, descrivendo l'organizzazione del lavoro, Bottai (Trade Organisation in Italy, cit., p. 821) spiegò che "questa tendenza verso la centralizzazione è abbastanza naturale nelle prime fasi della costituzione e del funzionamento del sistema." "È assolutamente indispen– sabile che una delle funzioni piu delicate derivanti dal ruolo di organo pubblico di cui sono investite le organizzazioni sindacali, non sia lasciato alla discrezione delle masse capaci cli diventare instabili e irritabili." Nel 1934, otto anni dopo che il sistema era stato costituito, le masse erano ancora capaci di diventare instabili e irritabili, e perciò i contratti erano ancora stipulati al di fuori del loro controllo. U. AILLAUD, The Growth of Corporations in Italy, in "Intemational Labour Review," maggio 1928, p. 663, pone la seguente domanda: "Che parte hanno in questi accordi collettivi coloro che non sono membri delle associazioni? E poiché gli accordi collettivi devono considerarsi in un modo o in un altro vincolanti sia per i membri che per i non membri, come si può in riferimento a tutti, sia membri che non membri, parlare di libera volontà, che è il requisito essenziale di un contratto?'' Se Aillaud avesse veramente compreso il modo mediante il quale i "rappresentanti" dei lavoratori sono "eletti,, e a chi essi rispondono delle loro azioni, egli non avrebbe fatto distinzione alcuna tra membri e non membri, e avrebbe dovuto concludere che i "contratti,, sono emanazione della "libera volontà" dei funzionari e non di membri o non membri. 64 Bibloteca Gino Bianco

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