Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Capitolo ottavo Contratti di lavoro Il dirigente di una organizzazione, quando sia appoggiato dai gerarchi del partito, nei limiti della sua giurisdizione è un Mussolini in miniatura. Egli "dirige e rappresenta l'organizzazione, è responsabile per essa, ed eser– cita il potere disciplinare nei confronti dei soci." Nessuno può entrare a far parte dell'organizzazione senza il suo permesso. Il dirigente può espel– lere, a suo inappellabile giudizio, qualsiasi membro che egli ritenga "inde– siderabile da un punto di vista morale o politico. " 1 Chiunque muove critiche contro le organizzazioni ufficiali è colpevole di vilipendio di una istituzione dello Stato. 2 Nessuno ha l'obbligo di aderire all'organizzazione legale del proprio gruppo economico, ma tutti devono versare ad essa la propria quota annuale. Questa è né piu né meno che una tassa personale che si paga all'esattore delle imposte. 3 Coloro che accettano di diventare membri delle organizza– zioni legali sono tenuti a versare una speciale quota di ammissione e un contributo annuale "supplementare," il cui importo è stabilito di anno in anno dal comitato esecutivo nazionale delle confederazioni. Anche questi contributi straordinari sono pagati all'esattore delle imposte. I funzionari delle organizzazioni, per mantenere compatti i loro quadri, non hanno dav-- 1 Cit. trad. Tra i documenti confrontati, il testo piu vicino a quello di Salvemini, ma non perfettamente coincidente con esso, è quello dello statuto delle federazioni provinciali fasciste dei commercianti, contenuto nel R. Decreto 7 ottobre 1926, n. 1803. [N.d.C.] 2 Nel marzo 1928 un contadino fu condannato a tre mesi di prigione per avere esortato un altro contadino a non iscriversi ai sindacati, "perché questi non erano che una turlu– pinatura del governo fascista in danno dei lavoratori, e specialmente dei contadini, per favorire i padroni e i signori" ("Popolo d'Italia," 21 marzo 1928). Nel luglio 1934 un magistrato milanese condannò un operaio a quattro mesi di prigione "per avere rivolto frasi ingiuriose" a un funzionario della sua organizzazione sindacale (cit. trad.). In quello stesso mese a Remazzo di Cento, prov. di Ferrara, un bracciante fu arrestato per avere inveito contro il segretario della sua organizzazione sindacale '("Nuovo Avanti," Parigi, 21 luglio 1934). Nel febbraio 1935, a Ferrara, una operaia fu condannata a sette mesi di prigione per avere insultato il segretario della sua organizzazione sindacale ("Regime Fascista," 19 febbraio 1935). 3 VILLARI, The Fascist Experiment, cit., p. 157, scrive: "Le associazioni che godono d 0 i poteri di rappresentanza possono imporre un contributo a tutti coloro in tal modo rappre– sentati." Se Villari fosse stato sincero davvero avrebbe fatto sapere ai suoi lettori che le orga– nizzazioni non solo "possono," ma "hanno il diritto" di imporre un contributo, che tale diritto si esercita non solo nei confronti dei soci ma anche dei non soci, e che soci e non soci insieme formano la massa di "coloro in tal modo rappresentati." 59 Bibloteca Gino Bianco

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