Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Riposo domenicale, ferie annuali, e uffiCl. di collocamento tornò a lamentare la mancata osservanza del riposo festivo, "contro il quale si vanno perpetrando continui abusi non solamente in piccole aziende, ma altresf in importanti imprese industriali." Nel settembre 1932, il segretario dei sindacati degli addetti al commercio nella provincia di Torino affermò che la legge sul riposo settimanale o domenicale in pratica otteneva ben poco rispetto (Stampa, 3 settembre 1932); e nell'ottobre 1933, il presidente della confederazione degli addetti al commercio lamentò a sua volta il fatto che i camerieri rinunciavano al riposo settimanale al quale avevano diritto (Lavoro, I ottobre 1933). Nell'autunno 1933, perciò, il governo presentò alla Camera e al Senato un'altra legge sul riposo settimanale e domenicale, che fu promulgata il 22 febbraio 1934. È noto che quante piu leggi si fanno per fare applicare una norma, tanto piu vuol dire che tale norma non è rispettata: corruptissima respublz·ca, plurz·mae leges. Nel settembre 1934, un congresso nazionale dei funzionari dei sinda– cati industriali chiese che venisse abolito il lavoro nei giorni festivi, "salvo in casi eccezionali," come misura per combattere la disoccupazione 12 : ciò dimostra che neppure la legge 22 febbraio 1934 veniva osservata. Nel testo dell'accordo 30 ottobre 1934 tra le confederazioni dei datori di lavoro e dei dipendenti in aziende del credito e delle assicurazioni troviamo che le con– federazioni segnalavano al governo "la necessità di un urgente intervento" per indurre gli istituti bancari legati al governo e le casse di risparmio al "rispetto degli orari di lavoro, dei riposi settimanali e domenicali, non– ché della mezza festività del pomeriggio del sabato, in quanto le infrazioni in questo settore (...) impediscono alle altre aziende, per ovvi motivi di concorrenza, l'applicazione esatta di quanto è stabilito per legge e per la regolamentazione sindacale vigente. " 13 Si ha quindi la prova che il primo colpevole nell'inosservanza della legge è il governo stesso. Ci sono datori di lavoro i quali, dopo aver fatto lavorare i propri di– pendenti di domenica o averli costretti ad un orario di lavoro superiore a quanto la legge prescrive, sono presi dal rimorso di aver violato la legge e si rifiutano di pagare i salari per il lavoro illegale; ma la Corte di cassazione ha stabilito che il datore di lavoro deve pagare. 14 L'obbligo per il datore di lavoro di pagare ai dipendenti che abbiano svolto una attività continua una indennità al momento del licenziamento e di concedere loro ferie annuali pagate, fu incluso in tutti i contratti di lavoro fascisti. Ma i datori di lavoro fanno tutto il possibile per evitare di mante– nere tali promesse. Su 4.117 vertenze della industria metallurgica nei primi dieci mesi del 1930, 2.274, ovvero piu della metà, riguardavano la inden– nità di licenziamento che i datori di lavoro cercavano di non pagare. 15 Nel Ltivoro Fascista, 31 agosto 1934, un impiegato, padre di cinque 12 "Corriere della Sera," 2 settembre 1934. 13 "Popolo d'Italia," 31 ottobre 1934. [N.d.C.] 14 ulndustrial and Labour Information," 4 dicembre 1933, pp. 301-02; "Sindacato e Corpora– zione," gennaio 1934, p. 53. 1 s RoSENSTOCK-FRANCK, L'économie corporative cit., p. 191. 259 Bibloteca Gino Bianco

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