Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

"P . d. ,, ezzi t carta il contratto "collettivo," ma soltanto i contratti "individuali" stipulati con quei dipendenti ai quali non fu corrisposto lo straordinario (Diritto del Lavoro, 1934, II, p. 488). Fintanto che un datore di lavoro paga alcuni lavoratori nella misura prevista dai termini del contratto "collettivo," sem.. bra che non sia tenuto responsabile per la ,,iolazione di tutti gli altri contratti "individuali." 2. Un datore di lavoro di Palermo fu processato per aver violato un contratto collettivo ai danni di ventisette operai. Il giudice sentenziò che, sebbene il datore di lavoro fosse responsabile per la violazione del contrat– to, i suoi ventisette dipendenti erano suoi complici perché avevano accet– tato di lavorare nelle condizioni illegali offerte loro dal datore di lavoro, e anch'essi pertanto dovevano essere puniti (Dz°ritto del Lavoro, 1934, II, p. 471). La multa fu commutata in pena detentiva nel caso di coloro che non potevano pagare. Se, quindi, un lavoratore, costretto dalla fame, accet– ta un salario piu basso di quello consentito dai funzionari della sua orga– nizzazione sindacale, egli deve andare in prigione. In tal modo un funzio– nario sindacale che faccia condannare un datore di lavoro per la violazione di un contratto, spedisce ciò facendo in galera i membri del suo sindacato. Ma quanti funzionari sindacali spingeranno a tal punto il loro zelo per la giustizia, se la dottrina del giudice di Palermo sarà generalmente ac– cettata? Datori di lavoro che cerchino di eludere le disposizioni dei contratti di lavoro frodando i loro dipendenti sul salario stipulato sono sempre esi– stiti in tutti i paesi, cosf come sono sempre esistiti lavoratori che cercano di frodare i loro datori di lavoro nell'adempimento delle mansioni a loro affidate. Le leggi e i contratti di lavoro migliori del mondo rimangono let– tera morta quando non ci siano forti organizzazioni sindacali guidate da funzionari che possano e vogliano vedere applicati tali leggi e tali con– tratti. Ma in nessun paese si è parlato tanto di collaborazione di classe quanto nell'Italia fascista. In nessun altro paese il governo si è mai van– tato tanto di avere introdotto un regime di giustizia nei rapporti tra capi– tale e lavoro. E nessun governo ha mai avuto una tale moltitudine di per– sone pronte a credere e a ripetere pappagallescamente che finalmente colui che li governa ha scoperto il metodo per assicurare la giustizia tra capitale e lavoro e che quel paese è un paradiso di collaborazione di classe. 18 18 DENNIS, How il Duce Works bis Plan, cit., p. 48, annunciava che "il governo sta in guardia pronto a punire le ingiustizie sociali; persone inermi e incapaci di farsi sentire sono costantemente protette contro lo sfruttamento." 201 Bibloteca Gino Bianco

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