Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Sotto la scure del fascismo Dal Lavoro Fascista, 16 aprile 1935, si apprende che nel novembre 1933 quando a Roma fu stipulato un contratto nazionale per i dipendenti delle pasticcerie, il compito di adattare i principii generali alle condizioni locali fu affidato alle organizzazioni sindacali di ciascuna provincia. Ma c'erano provincie, ad esempio quella di Varese, in cui i funzionari sindacali non si erano curati di assolvere questo compito. Di conseguenza, la sola cosa a conoscenza dei lavoratori sui loro diritti e doveri era che non potevano • scioperare. Spesso i datori di lavoro, dopo essersi ritirati da un contratto di la– voro, prolungano le trattative per un nuovo contratto, e mentre i colloqui sono in corso riducono i salari, dato che non c'è nessun contratto in vi– gore che vieti loro tali riduzioni. I lavoratori non possono scioperare e i funzionari sindacali non hanno un contratto in base al quale prendere posizione. Allora i datori di lavoro chiedono che i salari cosi ridotti ven- _ gano trascritti nel nuovo contratto. Tali manovre sono contrarie a un regolamento approvato il 19 luglio 1929 dal Comitato centrale intersindacale, sotto la presidenza di Mussolini, il quale stabiliva che "il contratto collettivo di lavoro deve conservare inte– gra la sua validità anche oltre la data della sua scadenza, fino a che non sia sostituito da un nuovo contratto. " 11 Ma la spada del "sindacalismo" fascista ha buona lama soltanto quando colpisce un lavoratore. Il 27 gen– naio 1931, Mussolini annunciò solennemente che "si rende necessaria una procedura piu rapida nei casi in cui l'accordo non si raggiunga sollecita– mente. "12 Nel giugno 1932 e nel gennaio 1933 la questione venne di nuovo all'esame del Consiglio nazionale delle corporazioni, come se non fosse già stata definita dal regolamento del 1929. Finalmente, il 16 settembre 1933, il consiglio dei ministri decise di presentare al parlamento un disegno di legge "sul regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formazione di nuove norme. " 13 Il lettore che prenda sul serio il "sindacalismo" fascista non potrà non ri– manere sorpreso che tale incertezza non fosse eliminata dichiarando sem– plicemente che il vecchio contratto rimarrà in vigore sino alla conclusione del nuovo. La meraviglia di tale lettore, tuttavia, svanirà non appena sarà informato che la legge 25 gennaio 1934, mentre stabiliva che il vecchio contratto rimarrà in vigore sino a che il nuovo non sia concluso, dando in tal modo l'impressione di confermare il regolamento del 1929, prevedeva anche che una delle due organizzazioni potesse chiedere alla magistratura del lavoro di istituire un modus vivendi provvisorio da valere sino al rag– giungimento dell'assetto definitivo. In altre parole, la magistratura del la– voro, mentre le trattative sono in corso, avrà la facoltà di ridurre i salari 11 "Industriai and Labour Information," 26 agosto 1929, p. 280. [Il testo originale qui citato in "Corriere della Sera,'' 20 luglio 1929: N.d.C.] 12 "Industria! and Labour Information, 11 9 marzo 1931, p. 284. [Il testo originale qui citato in "Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale," gennaio-febbraio 1931, p. 175: N.d.C.] 13 "Corriere della Sera," 17 settembre 1933. [N.d.C.] 198 Bibloteca Gino Bianco

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