Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Sotto la scure del fascismo che che si costituiscano nelle nostre università scuole speciali per la magistratura del lavoro. 4 Persino Villari è costretto ad ammettere che "la magistratura italiana è ancora un po' limitata dai paraocchi delle passate tradizioni giurispru– denziali; ci vorrà qualche tempo prima che abbia del tutto assimilato le nuove dottrine che presiedono all'organizzazione sindacale"; ma egli non dubita che "col tempo una nuova forma mentis legale in armonia col nuovo spirito dei rapporti tra capitale e lavoro sorgerà certamente. " 5 In attesa che si creino le nuove scuole giuridiche del professor Arias e la nuova forma mentis legale di Villari, i magistrati formatisi nelle tradizioni della vecchia giurisprudenza portano avanti i loro experimenta i·n anima vili. Tali experimenta, cioè quelle cause in cui giudici e esperti della ma– gistratura del lavoro sono chiamati a stabilire i termini di nuovi contratti , di lavoro, ammontavano a trentaquattro alla fine del 1934. In venti di que– ste trentaquattro cause il tribunale riusc{ ad ottenere un accordo pacifico, evitando in tal modo l'obbligo di emettere una sentenza. Nelle rimanenti quattordici cause il tribunale dovette arrivare a questo passo estremo.6 Se– condo i fascisti tale cifra, veramente minima, dimostra che il regime ha saputo creare una atmosfera cosi serena e favorevole alla fiducia reciproca tra datori di lavoro e prestatori d'opera, che il ricorso alla magistratura del lavoro si rende necessario assai raramente. Ma c'è anche un'altra spie– gazione: i funzionari delle organizzazioni sindacali nelle trattative per nuovi contratti di lavoro sono cosf accomodanti a spese dei lavoratori che l'intervento della magistratura del lavoro è ben di rado richiesto. Tale spiegazione si basa sul fatto che, non appena gli accordi sono conclusi, con o senza l'intervento della magistratura del lavoro, la serenità e la fi– ducia reciproca svaniscono, e, come vedre1no nel prossimo capitolo, si mol– tiplicano in modo spettacoloso i procedimenti giudiziari sulla interpreta– zione degli accordi e la loro applicazione a casi individuali. In ogni modo, quale classe sinora ha avuto motivo di rimaner soddisfatta delle sentenze della magistratura del lavoro, i datori di lavoro o i prestatori d'opera? ·Il governo fascista, che invade tutto il mondo con un diluvio di let– teratura osannante ogni aspetto del sindacalismo fascista, non ha mai pen– sato di raccogliere in un apposito volume tutti i documenti riguardanti le cause trattate dalla magistratura del lavoro. Gli studiosi perciò sono co- ·stretti a ricercare faticosamente nella stampa quotidiana le relative notizie, le quali spesso o non si trovano affatto o si trovano in misura insufficiente. Tale compito, tuttavia, è stato assolto da Rosenstock-Franck, 1 e la conclu- 4 G. ARIAs, Trade Union Reform, in "Intemational Labour Review," settembre 1926, p. 354. s VILLARI, Italy, cit., p. 282. GoAD, The Making of the Corporate State, cit., pp. 80-81, non nutre il minimo dubbio sulla infallibilità dei giudici: "Essi hanno esperienza nell'amministrazione dei codici industriale e commerciale e in ciascuna causa sono assistiti da esperti nominati congiun– tamente dalle parti contendenti." A conferma del suo entusiasmo ci chiede di credere che "l' omis– sione, l'esagerazione o l'interpretazione fuorviante dei dati sono giudicate severamente." 6 "Sindacato e Corporazione," gennaio 1934, pp. 57, 62. 7 ROSENSTOCK-FRANCK, op. cit.' pp. 186, 192 sgg. 190 Bibloteca Gino Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy NjIwNTM=