Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

La. rivoluzione permanente di MussoHni tare tale intervento. Le corporazioni di nuova costituzione godono del po– tere di formulare norme e piani senza il preventivo consenso di tutte le parti interessate. Basta che la proposta di formulare tali norme e tali piani pro– venga da una sola delle organizzazioni interessate. Ma rimane ancora in vigore la clausola che vieta alle corporazioni di discutere qualsiasi provvedi– mento senza prima avere ottenuta l'autorizzazione di Mussolini. Inoltre, le norme e i piani formulati dalla corporazione possono divenire obbligatori solo con l'approvazione del consiglio nazionale e di Mussolini. Come osser– vava un giurista francese, Barthélemy, nel Temps del 12 giugno 1934: La corporazione non ha mai il potere di approvare una decisione a maggioranza. Il potere che viene riconosciuto alla corporazione non va mai oltre la fase consultiva. Che cosa fa la corporazione? Parla. Chi è che agisce? Il governo. , Infine, le corporazioni sono soggette alle stesse norme del consiglio nazionale, cioè Mussolini stabilisce la data e l'ordine del giorno delle loro discussioni, formula le loro decisioni, determina il loro modo di votare, e decide se le loro discussioni e le loro decisioni debbano rimaner segrete o se ne debba informare la stampa. Come scrive un giurista belga che ha studiato seriamente le istituzioni italiane: La corporazione fascista è Mussolini. Se Napoleone tornasse oggi a vivere, si affret– terebbe a imitare Mussolini, ovvero si farebbe restituire dal suo discepolo quanto questi ha preso in prestito da lui.4 Insomma, la rivoluzione sociale fascista sarà attuata da 268 rappresen– tanti della classe capitalista, 268 funzionari nominati dall'alto per tenere sotto controllo la classe dei prestatori d'opera, 66 fascisti, e un numero im– precisato di esperti e di grossi burocrati. Questi saranno suddivisi in 22 consigli consultivi, le corporazioni, al di sopra delle quali opererà un altro consiglio consultivo, il consiglio nazionale; e sia i consigli di grado inferiore che il consiglio superiore saranno dotati di poteri "prelegislativi," vale a dire essi non potranno fare nulla senza il consenso di Mussolini. La montagna ebbe le doglie e partorf un topolino. Il 4 marzo 1934, un mese dopo che il re aveva apposto la sua fìrma alla legge che istituiva le corporazioni, il governo forn1 al paese un assaggio dell'autorità di cui avrebbero goduto i gruppi sociali interessati nella disci– plina della produzione per mezzo delle corporazioni. Esso conferf la perso– nalità giuridica a un istituto cotoniero italiano, che esisteva già come asso– ciazione di fatto degli industriali cotonieri, e autorizzò tale istituto a trattare tutti i problemi riguardanti la produzione e la vendita dei tessuti di cotone. Che cosa rimaneva alla corporazione dei tessili per tutto ciò che riguardava 4 M. PRÉLOT, Le corporatisme italien, in "La Vie Intellectuelle" (revue bimensuelle, Juvisy, France, Les éditions du Cerf), 25 giugno 1935, pp. 470, 490. Sarebbe una fatica inutile cercare nello studio di BOTTAI, Corporate State and N.R.A., cit., la minima informazione sui poteri che Mussolini esercita sulle corporazioni. 111 Bibloteca Gino Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy NjIwNTM=