Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Sotto la scure del fascismo degli iscritti alle organizzazioni continuerà ad essere taillable et corvéable à merci.1 Come se 622 persone non bastassero per abolire il supercapitalismo e mettere in moto la rivoluzione sociale fascista, le corporazioni comprende– ranno anche i dirigenti di quei rami della pubblica amministrazione che sono interessati nei problemi di competenza delle corporazioni, e inoltre ogni altro esperto che Mussolini possa ritenere opportuno di invitare in ciascuna corporazione per servirsi della sua competenza specifica in casi particolari. Nel campo di sua cornpetenza, ciascuna corporazione ha i seguenti com– piti: 1) dare pareri alla pubblica amministrazione su questioni da definirsi mediante decreti promulgati da Mussolini; 2) composizione delle vertenze di lavoro attraverso comitati, i cui membri, scelti tra i membri della stessa corporazione, saranno designati individualmente da Mussolini; 3) determi– nazione dei salari, che diventerà obbligatoria solo dopo l'approvazione del consiglio nazionale e di Mussolini; 4) elaborazione di "norme per il regola-~ mento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione," norme che vengono anche chiamate "piani. " 2 Il punto 1 non implica nulla di rivoluzionario. Tutti i governi si ser– vono di gruppi di consulenza. In base ai punti 2 e 3, le corporazioni hanno il diritto di prestare la loro opera nella determinazione dei salari. Nessuna norma -le autorizza a .fissare profitti o dividendi. 3 Cosf nello Stato corpora– tivo si è aggiunta un'altra ruota alla macchina per ridurre i salari. Nell'I– talia fascista la propria casa, la propria terra, la propria automobile e i propri freni, sono proprietà privata; ma se uno è un lavoratore con nessun'al– tra proprietà che il lavoro delle proprie braccia, quel lavoro non è proprietà privata. Un sacco di persone - i funzionari nominati dall'alto per tenere i sindacati sotto controllo, il ministero del Lavoro, i giudici della magistra– tura del lavoro, le corporazioni - hanno il diritto di emanare norme sui salari, sulle ore di lavoro, e sui doveri del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Tutti hanno il diritto di disporre del lavoro, fuorché il lavoratore stesso. Uno Stato socialista nazionalizzerebbe il capitale con ciò intendendo che vuol redimere l'operaio dalla schiavitu del salario. Lo Stato fascista ha nazionalizzato il lavoro e lo dà in affitto al capitale privato al prezzo che esso, Stato, ritiene opportuno. Il punto 4 richiede un po' piu di commento. Sappiamo già (cfr. sopra, p. 97) che l'articolo 12 della legge 20 marzo 1930 autorizza il consiglio nazionale o le sue sezioni alla "formazione di norme per il regolamento dei rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione," solo quando i direttorii delle organizzazioni interessate siano unanimi nell'accet- 1 Si legga BoTTAI, Corporate State and N.R.A., cit., p. 620, e si apprenderà che cia– setma corporazione comprende "rappresentanti" dei lavoratori e dei datori di lavoro. 2 Legge 5 febbraio 1934, n. 163. [N.d.C.] 3 BOTTAI, Corporate State and N.R.A., cit., p. 620, afferma che l'art. 10 della legge 5 febbraio 1934 conferisce alla corporazione il potere "di stabilire le tariffe per i servizi economici e quelle dei prezzi dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di mono– polio"; e che l'art. 11 "descrive le forme legali per applicare le tariffe di servizi e prezzi monopolistici." Ciò non è vero affatto. 110 Bibloteca Gino Bianco

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