Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Sotto la scure del f ascz·smo L'attività del consiglio fascista delle corporazioni, del suo comitato e delle st1e sezioni, è consistita nel dare pareri su materie di cui si occupano tutti i consigli del lavoro, e su quelle piccole questioni burocratiche che non possono mancare di moltiplicarsi in un regime nel quale tutte le classi hanno l'obbligo di organizzarsi secondo le regole stabilite dal governo, e dove i funzionari delle organizzazioni non possono muovere un dito senza la preventiva autorizzazione del governo. In Italia dal 1902 al 1923 ci fu un consiglio del lavoro, che aveva solo poteri consultivi e non comprendeva alcun rappresentante eletto delle classi interessate. Nel 1920, quando venne istituito il ministero del Lavoro, il governo riconobbe la necessità di riformare il Consiglio del lavoro, e un disegno di legge elaborato nell'autunn.o di quello stesso anno prevedeva che il consiglio avrebbe avuto il potere di emettere norme legislative per rego– lare la vita economica e sociale del paese, e sarebbe stato composto da un uguale numero di rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori, eletti - tra ciascun settore di attività rnediante il sistema proporzionale. 7 Il governo fascista, nel 1923, abolf il consiglio prefascista. Uno studio comparativo del Consiglio delle corporazioni, del Consiglio del lavoro prefascista, e di simili istituti in altri paesi europei durante il periodo postbellico pone in evidenza che il consiglio fascista non è altro che una macchina burocratica inefficiente e priva di significato. È vero che nessun paese ha un consiglio del lavoro investito di poteri legislativi. I con– sigli del lavoro danno pareri, 110nfanno leggi; e i loro pareri acquistano for– za di legge solo quando siano accettati dal parlamento. Ma nei paesi demo– cratici tali organi consultivi, quando godano dell'appoggio di gruppi sociali influenti, possono esercitare sul governo una pressione morale non foss'altro perché le loro proposte e discussioni sono riportate dalla stampa. Il con– siglio fascista delle corporazioni non può neppure rendere note al pubblico le proprie idee contro il volere di Mussolini. Quando il parere del "cervello pensante" dello Stato corporativo non è gradito ai datori di lavoro, tale parere cade nel vuoto. In due occasioni, nel giugno 1932 e nel gennaio 1933, il "cervello pensante" stabili che nel caso di annullamento di un contratto di lavoro, esso doveva rimanere in vi– gore fino a che non fosse stato concluso un nuovo contratto. Tali decisioni rimasero lettera morta (cfr. avanti pp. 200-201). Il 31 ottobre 1931, il "cer– vello pensante" stabilf che nessuna riduzione salariale potesse aver luogo se non fosse giustificata da una diminuzione della produttività del lavoro, dalle condizioni del mercato, e dalle necessità dell'impresa. Una decisione del genere autorizzava i funzionari delle organizzazioni sindacali ad otte– nere in ciascun caso dai datori di lavoro le informazioni indispensabili sulla cui base prendere una decisione motivata. Per un tale risultato non c'era bisogno di uno Stato corporativo; un semplice Stato sindacalista sarebbe 7 lNTERNATIONAL LABOUR OFFICE, The Reform of the Supreme Council of Labour in Italy towards a T echnical Parliament of Labour, in "Studi es and Reports," Series B, n. 9, 14 apri!~ 1921; A. LABRIOLA, Le due politiche, Napoli, Morano, 1924, p. 313. 98 Bibloteca Gino Bianco

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