Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Il Consiglz'o nazionale delle corporazioni capo del governo. 4 Mussolini si limita a esercitare i suoi poteri costituzionali. Come afferma Bottai: Soltanto il Capo può avere la v1s1one unitaria e totale della vita della Nazione, soltanto il Capo può procedere al coordinamento delle forze produttive, spartire i compiti, contemperare le esigenze, assicurare la giustizia fra le classi, perché Egli soltanto può calcolare tutti gli effetti, tutte le ripercussioni, i contraccolpi che ogni atto produce nel sistema generale della produzione. 5 Durante le discussioni preliminari, quel gruppo di fascisti che erano in attesa dello Stato corporativo con la stessa ansietà con la quale gli Ebrei erano in attesa del messia, chiesero che il consiglio fosse investito dei poteri legislativi in materia economica. L'articolo 12 della legge 20 marzo 1930 sembrava accogliere la loro richiesta. Esso autorizzava il consiglio alla "for– mazione di norme per il regolamento dei rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione"; ad esempio, fra produttori siderurgici e armatori, tra allevatori di bachi da seta e produttori di tessuti di seta, tra produttori di barbabietole e zuccherieri, ecc. Ma una volta affermato il principio, si affrettò ad annullarlo decretando che il consiglio non poteva esercitare tale potere se non con l'autorizzazione sia dei datori di lavoro che dei prestatori d'opera dei settori di attività interessati: in altre parole, assi– curava ai direttivi dei datori di lavoro un diritto di veto contro ogni pro– posta che mettesse in pericolo l'iniziativa privata. Inoltre, i direttivi interes– sati non potevano autorizzare il consiglio a formulare tali norme se a loro volta non erano stati a ciò autorizzati dal capo del governo! Le funzioni del consiglio furono battezzate "funzioni prelegislative." Nel discorso inaugurale del 21 aprile 1930, Mussolini affermò che "nell'ar– ticolo 12 vi è tutta la corporazione, cosf come l'intende e la vuole lo Stato fascista," e che grazie a quell'articolo la legge "merita l'appellativo di rivo– luzionaria. " 6 E, naturalmente, tutti furono felici e contenti. Il Consiglio delle corporazioni comprendeva un Comitato corporativo centrale composto di quei ministri e sottosegretari che erano membri del consiglio, del segretario generale del partito, e dei presidenti delle confede– razioni. Negli intervalli fra le riunioni della assemblea generale, il comitato esercitava tutte le funzioni del consiglio: in altre parole, si limitava a dare . . suggerimenti. Il 27 gennaio 1931, il Consiglio nazionale delle corporazioni fu diviso in sette sezioni con il compito di trattare i problemi specifici dell'agricol– tura, industria, commercio, trasporti marittimi, trasporti terrestri, credito e assicurazione, professioni. Queste sezioni furono chiamate "corporazioni" dell'agricoltura, industria, commercio, ecc. Naturahnente la loro autorità non era superiore a quella del consiglio plenario e del comitato centrale. 4 BorrAI, Il Consiglio nazionale delle corporazioni cit., pp. 346-62, 405-14; RosENSTOCK• FRANCI(, L'économie corporative cit., pp. 303 sgg. 5 BCYI'TAI, Il Consiglio nazionale cit., p. 42. 6 MUSSOLINI, XXIV' p. 215. 97 Bibloteca Gino Bianco

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