Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Sotto la scure del fascismo Anche se non è iscritto al sindacato, l'operaio deve esporre il suo caso al funzionario della organizzazione sindacale della sua categoria. È facile immaginare con quale animo esporrà il suo caso se non è iscritto. La miglior cosa da fare è quella di iscriversi all'organizzazione prima di recarsi dai funzionari (cfr. sopra p. 36). Se i funzionari sindacali non riescono a risolvere la vertenza individuale, il lavoratore può ricorrere ai tribunali ordinari. La procedura di queste corti è lenta e complicata. Le vertenze, ad eccezione di qualche raro caso, non sono mai risolte definitiva– mente in sede di prima istanza. Ci vogliono almeno quattordici o quindici mesi prima che sia emessa una sentenza, e nei casi complicati il ritardo è anche piu lungo. Inoltre si deve tener presente che in un largo numero di casi contro la sentenza si ricorre in appello, col risultato che di norma le cause durano due anni, senza contare gli eventuali ricorsi in Cassazione. 3 Anche quando la sentenza gli sia stata favorevole, il lavoratore deve ancora aspettare un bel pezzo prima di ottenere quanto gli è dovuto: Le norme che dovrebbero garantire la massima speditezza non vengono mai osser– vate. Non accade mai che una sentenza sia emessa entro meno di dieci giorni dalla udienza. Nel migliore dei casi passerà un mese prima che un pagan1ento ordinato dalla corte sia versato all'operaio, il quale, se disoccupato, soffrirà intanto la fame. Per ini– ziare una causa, l'operaio è soggetto a numerose spese, le quali possono facilmente supe– rare la somma in discussione, e per le quali comunque egli non dispone del denaro ne– cessario. Quando nella sentenza della corte egli legge che si ordina solennemente a tutti i pubblici ufficiali di renderla esecutiva, mentre a lui non riesce di ottenere nulla, tutta la faccenda comincia ad assumere ai suoi occhi un aspetto ironico. 4 Nella primavera del 1928, con la speranza di potere in qualche modo rimediare a queste carenze, le organizzazioni sindacali cominciarono a nomi– nare in ciascuna fabbrica o in ciascun reparto dei "fiduciari di fabbrica," che avevano il compito di raccogliere tutti i reclami degli operai e trasmet– terli al segretario della rispettiva organizzazione sindacale. Il Lavoro Fa– scista dovette ammettere che in un certo senso si trattava di una resurrezione del sistema abolito nell'ottobre 1925, ma osservò anche che ciò era inevita– bile se si voleva che le organizzazioni sindacali fossero in grado non solo di stipulare contratti ma di far sf che questi contratti fossero osservati assi– stendo gli operai nelle loro controversie individuali con i datori di lavoro. Le organizzazioni sindacali non sono in grado di aiutare effettivamente i loro iscritti se non hanno una conoscenza diretta dell'attività interna delle fabbriche, e se non dispongono dei poteri necessari di inchiesta e di difesa (...) Il fiduciario è il cardine dei rapporti tra salariato e sindacato. 5 3 "Lavoro Fascista," 2 e 8 dicembre 1932 (cit. trad.). 4 "Resto del Carlino," 13 gennaio 1933 (cit. trad.). GoAD, The Corporale State, cit., p. 787 afferma che "si ha l'impressione che il nuovo sistema dia al lavoratore un potere maggiore per far sf che i torti da lui subiti siano rimediati." GoAD e CURREY, The Working of a Corpo– rate State, cit., p. 33, ci dicono che "in ciascuna causa le sentenze devono essere emesse con il minor ritardo possibile." "Devono, 11 ma lo sono poi? 5 "Industria! and Labour Information," 1 ° luglio 1929, p. 29. 74 Bibloteca Gino Bianco

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