Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Sotto la scure del fascismo nute colpevoli del reato di sciopero. Quei giornali che cercarono di dare notizia di queste condanne furono ridotti al silenzio dal governo. Non sor– prende, perciò, che Sir Leo Chiozza-Money nel Daily Mail del 7 febbraio 1927, potesse affermare: "In Italia nel 1926 non ci furono né scioperi né 1111 serrate. Il londinese Observer, 1'11 settembre 1927, pubblicò la seguente notizia: Il tribunale di Pisa ha preso una importante decisione. Ha stabilito che l'abbandono del posto di lavoro costituisce sempre una infrazione. Quando sorga un conflitto tra due parti, l'unica procedura ammessa è il ricorso agli organi competenti previsti dalla legge per comporre le vertenze di lavoro. Il reato di sciopero, conclude la sentenza, è punibile sia che venga commesso per ragioni politiche, sia al fine di ottenere dei miglioramenti, e anche se commesso per rivendicare un innegabile diritto. Si deve ricor1oscere che non tutti i giudici accettano questa teoria. Il Corriere della Sera del 13 gennaio 1928, dava il seguente resoconto da Vi- , gevano: Il Comitato intersindacale degli agricoltori e dei contadini aveva fissato per i sala.. riati una paga giornaliera di lire 15,20, stabilendo il numero dei salariati in rapporto alla superficie del terreno da coltivare, e aveva inoltre stabilito che per quei contadini che gli agricoltori avessero preso in piu del numero fissato in rapporto all'estensione del terreno, la paga giornaliera sarebbe stata di lire 12,20. Gli agricoltori conduttori delle cascine presso le quali lavoravano gli attuali prevenuti, allo scopo di pagare la paga giornaliera di lire 12,20 anziché quella di 15,20, avevano fatto passare come ter– reni incolti non redditizi larghe superfici che invece venivano in realtà coltivate, e di conseguenza il numero dei contadini d'obbligo da pagare lire 15,20 al giorno era dive– nuto esiguo. Diciassette contadini si astennero per un giorno dal lavoro perché i con– duttori dei fondi presso i quali lavoravano come salariati erano venuti meno ai patti stabiliti. Il giudice di Vigevano assolse gli scioperanti sostenendo che i datori di lavoro "ricorrendo a sotterfugi non encomiabili, cercavano di eludere il concordato per pagare meno i loro dipendenti." Furono gli agricoltori che vennero meno alle pattuizioni, non i contadini. Se l'operaio si astiene dal lavoro perché il datore viene meno alle condizioni, non può l' ope– raio essere punito: dovrebbe invece essere punito il datore di lavoro. Ma la sentenza del giudice di Vigevano era aspramente attaccata nei termini seguenti da Informazioni Fasciste, bollettino ufficiale del ministero . delle Corporazioni: A lume di semplice logica apparisce la erroneità e la pericolosità di questa tesi: se principale caratteristica della legge sindacale fascista è quella di avere vietata l'auto– difesa nei conflitti di lavoro, sostituendovi l'intervento giudiziario dello Stato, è ignorare t? Secondo le statistiche ufficiali tra il 1 ° luglio 1926 e il 31 dicembre 1926 vi furono non piu di 791 scioperanti (ISTITUTOCENTRALE DI STATISTICA, Compendio statistico: 1931, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1931, p. 168). Tale dato è indubbiamente falso. Rocco, allora ministro della Giustizia, forni a Rosenstock-Franck (L'économie corporative cit., p. 204) la cifra di ottomila condanne per il reato di sciopero nel 1926. 70 Bibloteca Gino Bianco

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