Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

La magistratura del lavoro Per capire a pieno come funziona tale sistema, si deve tener presente che i giudici in Italia non godono di nessuna indipendenza. Essi possono essere trasferiti a discrezione del governo, e possono essere persino dispen– sati dal servizio ove "si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo. " 14 Finer ha capito perfettamente le conseguenze di questa situazione: Quando una vertenza sta per essere discussa, la magistratura deve darne notifica a un rappresentante del governo, che è presente durante il dibattimento. Nel corso della discussione egli presenta il punto di vista "pubblico." Nessuna sentenza può essere emessa prima che il rappresentante del governo abbia espresso la sua opinione in merito al contenuto di tale sentenza. I problemi gravi sono presi in esame dai funzionari fasci– sti che dirigono le organizzazioni; e nel caso persistano disaccordi, si ricorre agli uffici del ministero delle Corporazioni, agli ispettori delle corporazioni, o al prefetto. Molti fascisti ( ...) deplorano questi affrettati tentativi di pacificazione, nei quali il locale gerarca fascista agisce da mediatore. Ma perché no? Gli affari sono affari. 15 Gli scioperi sono proibiti per legge e puniti con una serie crescente di pene a seconda che siano economici o di solidarietà, e che riguardino imprese private o pubbliche. Il massimo della pena è di sette anni di carcere nel caso di scioperi che si propongano di esercitare una forma di pressione sulle pub– bliche autorità. Le serrate sono proibite tal quale gli scioperi. Questa dovreb– be essere la prova della eguaglianza che regna tra capitale e lavoro. Ma dal momento che gli operai non possono scioperare, i datori di lavoro non hanno alcun bisogno di ricorrere alla serrata. Se un datore di lavoro dichiara che non è piu in grado di mantenere nella sua azienda il numero di maestranze · . l' d. 1 ' . ' " " " h. " es1stent1, arresto 1 avaro non e p1u una serrata ma una c 1usura per '' • .fi • 1116 g1ust1 cato motivo. Il quotidiano torinese La Stampa, nel suo numero del 2 luglio 1926, dette notizia di una sentenza emessa contro scioperanti in base alla legge 3 aprile 1926. In una fabbrica di iuta a Carrosia, in provincia di Genova, circa millequattrocento operai, per la piu parte donne, avevano scioperato: Dal giorno in cui i fascisti occuparono la Camera del Lavoro di Novi - dissero alcune delle scioperanti - sian10 isolati e senza guida. I padroni colsero l'occasione per ridurci le paghe di quasi il 40 per cento. Riuscendo vano ogni tentativo per indurre il sindacato fascista ad intervenire, fummo costretti a scioperare. Alcune di queste donne, sospettate di aver capeggiato lo sciopero, fu– rono condannate a sei mesi di prigione. Nella seconda metà del 1926 vi furono in Italia ottomila persone rite- di obbedire la sentenza, sarebbe messo in prigione per dimostrare che i giudici fascisti sono infallibili. 14 Legge 24 dicembre 1925, sui funzionari dello Stato. 15 FINER, Mussolini's Italy, cit., p. 511 ti() "Lavoro d'Italia," 3 settembre 1929, afferma: "È ben noto che i padroni possono ridurre il numero delle squadre di operai o la loro forza, senza chiudere gli stabilimenti e perciò senza produrre la 'serrata'." FINER, op. cit., p. 505, dice che: "Quando le condizioni economiche si fanno pressanti, le officine possono essere chiuse, e, qualora la questione giunga da, 7 ~nti ad essi, i tribunali si ritengono soddisfatti della semplice spiegazione economica." 69 Bibloteca Gino Bianco

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