Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

La magistratura del lavoro questa caratteristica e ritornare alla mentalità e alla politica sociale dal fascismo scaval– cate il semplice supporre che i lavoratori possano ancora oggi farsi ragione con lo scio– pero contro atti sia pure illegittimi dei datori di lavoro. La legge sindacale colpisce lo sciopero e la serrata nella loro materialità di sistemi di lotta sociale, non per le finalità per cui sono posti in essere. ( ...) Sarebbe sommamente pericoloso dire agli operai e agli imprenditori che possono scioperare purché la loro azione sia diretta a reagire contro le inadempienze del loro contraente. Sarebbe riaprire quasi totalmente la porta alle lotte cruente del lavoro definitivamente e irrimediabilmente avulse dalla vita sociale della nazione. 18 Tuttavia sino ad oggi i tribunali non sono stati unanimi nell'accettare questo rigido punto di vista. Alcuni hanno mostrato una certa indulgenza nei casi in cui i lavoratori si fossero astenuti dal lavoro per protesta contro un datore di lavoro che aveva violato un accordo già legalmente stipulato. 19 Ma anche in questi casi sono ben pochi i lavoratori che osano scioperare, perché - data la oscillante condotta dei tribunali - il pericolo di andare dentro è sempre presente. In Inghilterra, nel gennaio 1935, dopo due anni di discussioni e di trattative, le maggiori compagnie ferroviarie e tre sindacati comprendenti quattrocentomila ferrovieri raggiunsero un accordo. Non si doveva ricorrere allo sciopero se non quando fossero stati consumati tutti gli altri mezzi di conciliazione. Verrà costituito un consiglio nazionale del personale ferro– viario comprendente otto rappresentanti delle compagnie e otto dei sinda– cati. Il consiglio esaminerà le vertenze in materia di stipendi, salari, ore di lavoro, e altre questioni correnti. Inoltre si dovrà costituire un tribunale nazionale del personale ferroviario, composto da un presidente nominato di comune accordo tra le compagnie e i sindacati o, nel caso di mancato accordo, dal ministro del Lavoro previa consultazione con le due parti, e da due membri, uno nominato dalle compagnie e uno dai sindacati. The Economist del 26 gennaio 1935, cos1 commentava l'accordo: Malgrado ciò le decisioni del tribunale non saranno specificamente vincolanti. Tuttavia è da sperarsi che come regola esse saranno accettate da ambedue le parti. La facoltà che ciascuna parte ancora conserva di respingere le conclusioni del tribunale po– trebbe in ultima analisi rivelarsi piu come una valvola di sicurezza che come una scappatoia. L'Agenzia Stefani, nel comunicare alla stampa italiana la notizia dell'ac– cordo inglese, omise di ricordare alcuni fatti essenziali: I) che nelle trat– tative con le compagnie i sindacati ferrovieri erano stati rappresentati da funzionari eletti dagli iscritti ai sindacati e non nominati dal governo inglese o dal partito conservatore britannico; 2) che i rappresentanti dei sindacati nel consiglio e nel tribunale devono essere "eletti" dagli iscritti ai sindacati; 3) che il tribunale non ha il potere di emettere sulle vertenze sottoposte ad esso un giudizio finale, bensz i sindacati mantengono il dz·r1:ttodi sciopero 18 "Il Tevere," 17-18 febbraio 1928. 19 RosENSTOCK-FRANCK, op. cit., pp. 204-05. Cfr. "Sindacato e Corporazione," settembre 1934, pp. T/7 sgg. 71 Bibloteca Gino Bianco

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