Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Sotto la scure del fascismo Al vertice c'è la magistratura del lavoro, composta di tre giudici e di due periti in problemi di produzione e di lavoro. Questi ultimi vengono no– minati appositamente dal piu alto magistrato della provincia, da una lista compilata dal ministro della Giustizia previa consultazione con il mini– stro della _Economia Nazionale. Per evitare il pericolo che un operaio possa essere scelto come perito, l'articolo 54 del regolamento del 1° luglio 1926, stabilisce che i periti devono essere in possesso di un titolo univer– sitario o equipollente. E cosf neppure in quest'ultimo foro gli operai hanno voce in capitolo. 9 Le decisioni di questo tribunale sono inappellabili. 10 Giudici e periti devono decidere le vertenze secondo equità, ma al tempo stesso hanno l'obbligo di tutelare "in ogni caso, gli interessi superiori della produzione. " 11 Tale formula viene cosf illustrata nella relazione al disegno di legge presentato dal governo alla Camera: "La società è inte– ressata che si produca, e si produca a costi non eccessivi, tali cioè da con– sentire alla produzione italiana la concorrenza con quella straniera. '~ 12 Questa necessità di sostenere la concorrenza straniera è il grido di battaglia universale dei datori di lavoro di ogni paese quando vogliono ridurre i salari. 13 9 PITIGLIANI, The Italian Corporative State, cit., pp. 76-79. Invano si cercherebbe. qual– siasi chiarimento su questa materia in SCHNEIDER, Making the Fascist State, cit., pp. 184-89. Nel "Daily Mail," 7 febbraio 1927, Sir Leo Chiozza-Money afferma che "una speciale corte di appello, alla quale partecipano esperti sorteggiati tra un gruppo di padroni e uomini co– muni [sic], decide le questioni." Mlle. Lion (The Pedigree of Fascism, cit., p. 232), cosi descrive il sistema: "È semplicemente meraviglioso. I delegati delle due organizzazioni sindacali [datori di lavoro e lavoratori] si incontrano e discutono le singole questioni. Se non si raggiunge un accordo, le organizzazioni stesse si incontrano e discutono la cosa. Se l'accordo non è possibile, i delegati si riuniscono di nuovo ma alla presenza di uno speciale magistrato." O. Rossetti Agresti, in Encyclopaedia Britannica, 14a ed., 1929, vol. IX, p. 104, afferma che i giudici sono "assistiti da esperti scelti da liste compilate dalle rispettive organizzazioni sindacali." L. KEMECHEY, Il Duce, New York, Richard Smith, 1930, p. 226, si spinge ancor piu lontano: gli "esperti" sono "rappresentanti a ciò nominati dei datori di la– voro e dei lavoratori." Barnes (Fascism, cit., p. 181) non è da meno: gli esperti sono "nomi– nati dalle parti contendenti." Petrie (Mussolini, cit., p. 141) ha appreso da una autorevole fonte che i due esperti sono "i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori [ ... ] nomi– nati dalle parti contendenti." W. G. WELK, Fascist Economie Policy and the N.R.A., in "Fo– reign Affairs," ottobre 1933, p. 103, afferma che i due esperti "sono scelti dal presidente del tribunale da una lista oculatamente redatta di cittadini eleggibili." 10 E. C. D. RAWLINS e H. C. A. CARPENTER, Report on the Commercial, Industrial and Economie Situation in Italy (March 1927), London, H. M. Stationery Office, 1927, p. 54 (gli autori erano addetti commerciali inglesi a Roma), ci fanno sapere che "per evitare conflitti tra capitale e lavoro, saranno costituiti tribunali del lavoro; contro le decisioni di questi tri– bunali, sono disposte sedici [!] corti di appello, formate da tre magistrati assistiti da due esperti." 11 Art. 16 del disegno di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro presentato alla Camera nella seduta del 18 novembre 1925: A. P., Camera, Legislatura XXVII Disegni di legge e relazioni, vol. XIII, doc. n. 624, p. 19. [N.d.C.] 12 Ibidem, p. 11. 13 Nell'ottobre 1933, parlando nella sede del Royal Institute of International Affairs, Goad disse: "Vorrei qui sottolineare la superiorità del giudice rispetto all'arbitro, in quanto le decisioni del primo sono legge e devono quindi essere obbedite da ambedue le parti, e inoltre in quanto, nel giudicare tra lavoratore e datore di lavoro, lo scopo del giudice non è la sem– plice concordia o il compromesso ma l'equità. Ciò costituisce una differenza importante. Il giudice considera la sua sentenza non solOIin rapporto alle due parti tra le quali egli è chiamato ad arbitrare, ma anche in rapporto alla comunità in generale, al consumatore, all'interesse della produzione, e cosi via." Evidentemente Goad è convinto che compromesso ed equità siano termini contrastanti e che un arbitro sia un somaro che tenta di risolvere le controversie del lavoro ignorando tutti i fatti relativi ad esse, dei quali invece un giudice è perfettamente consapevole. In realtà l'arbitro si adopera per dare al suo compromesso una base di equità prendendo in considerazione tutti gli elementi relativi al caso. E al pari del giudice anche lui può sbagliare. La sola superiorità di un giudice fascista nei confronti di un arbitro è che la decisione di un giudice fascista è legge: chi si considerasse ingiustamente trattato e rifiutasse 68 Bibloteca Gino Bianco

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